CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 14006/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26138-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2229/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2019 R.G.N. 364/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.26138/2019 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza de l 9 aprile 20 19, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Valle di Maddaloni avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione irrogatale per essersi l’istante, [OSCURATO:PERSONA] di categoria C, per l’assenza ingiustificata conseguente all’aver fruito delle ferie, pur maturate, in difetto di autorizzazione ed, in relazione a tale condotta come ad altre precedenti, riconducibili ad una ipotesi di mobbing, la condanna del Comune datore al risarcimento del danno relativo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto arbitraria l’assenza, nonostante l’aver l’istante maturato il diritto alle ferie, dovendo la fruizione del medesimo essere contemperato con le esigenze di servizio, che rendono indispensabile l’autorizzazione dell’ente datore, tanto più se, come nel caso di specie, la richiesta sia stata avanzata con meno di 24 ore di anticipo, così da non consentire al datore alcuna riorganizzazione, e non provato il denunciato mobbing ed il relativo danno solo genericamente allegati; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre la Iannone, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Valle di Maddaloni; - che la ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che , con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, d.lgs. n. 66/2003, 32, 38 e 41 Cost., 2087, 1374 e 2109 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, non potendo ritenersi la prevalenza delle prerogative datoriali rispetto all’esercizio da parte del dipendente dei diritti alla salute ed alla sicurezza, neppure per ragioni legate alla buona amministrazione, finendosi così per ammettere che il datore di lavoro possa comprimere il diritto alle ferie del dipendente fino ad annullarne il godimento; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della decisività della circostanza che la ricorrente abbia richiesto di fruire delle ferie sollo alla cessazione dell’anno di maturazione e che quindi la fruizione del periodo richiesto era funzionale alla reintegrazione delle proprie energie psicofisiche, cui non poteva ostare la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, da ravvisarsi piuttosto nel comportamento omissivo del Comune datore che a giustificazione non ha invocato alcuna esigenza organizzativa; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, essendo consolidato il principio di diritto per cui la fruizione delle ferie, a prescindere dalla loro maturazione, è subordinata all’autorizzazione del datore, nella prospettiva del contemperamento con le esigenze di servizio e dovendo ritenersi, a questa stregua, non decisiva la valutazione della sequenza delle circostanze di fatto invocata ad affermare la tesi contraria,dell’imputabilità all’Ente datore della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per aver questo, a fronte del completamento del periodo di maturazione delle ferie e così dell’esigenza della lavoratrice di avvalersi della possibilità di reintegro delle energie psicofisiche, non dato tempestivo riscontro alla richiesta; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma