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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 48571/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/segt4te le conclusioni del PG N - i CA) trxx. r. ›c:‘ retTo ott:( ›Cce)14-," [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in data 22 luglio 2021 ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per anni tre.

Contestualmente è stata disposta la confisca di due unità immobiliari site in Catania ed intestate a [OSCURATO:PERSONA] e di una impresa individuale intestata alla medesima Sapienza. 1.1 La Corte di Appello di Catania, con decreto del 15 settembre 2022 ha confermato la prima decisione.

2. In sede di merito [OSCURATO:PERSONA] è stato inquadrato nella fattispecie tipica di pericolosità di cui all'art.4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011, per ritenuta appartenenza ad un sodalizio mafioso denominato clan Mazzei, dal 1993 sino al 2017. 2.1 La base cognitiva di detto inquadramento è rappresentata da: a) una prima sentenza di condanna per il reato di cui all'art.416 bis cod.pen. commesso sino al 1993; b) una seconda sentenza di condanna per il medesimo reato, commesso sino al 2003; c) una terza sentenza con cui è stata applicata la pena su richiesta delle parti - sempre in riferimento al reato di cui all'art.416 bis cod.pen. commesso da maggio a novembre del 2017.

In particolare, se è vero che con l'ultima delle decisioni (applicazione di pena concordata) è stato sostanzialmente riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe (e non di vertice del gruppo associativo), con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione, è altrettanto vero - secondo la Corte di Appello - che le decisioni emesse in ambito penale portano a ritenere sino a tutto il 2017 il Maugeri (rimasto in detenzione sino al 12 agosto del 2019) come soggetto ancora attivo all'interno della consorteria mafiosa, con attualità (rispetto al momento della decisione di primo grado) della pericolosità sociale.

Circa tale aspetto la Corte di secondo grado ritiene infondati i motivi di appello, con motivazione espressa da pag. 10 a pag.16 della decisione impugnata.2.2 Quanto agli aspetti strettamente patrimoniali (le acquisizioni risultano collocate temporalmente tra il 2007 e il 2009) va evidenziato che in sede di merito: a) è stata ritenuta sussistente la riferibilità degli investimenti immobiliari e della attività di impresa a [OSCURATO:PERSONA], con sproporzione tra redditività e valore degli acquisti; b) è stata, in particolare, disattesa la prospettazione difensiva della Sapienza circa l'esistenza di una 'propria' capacità di investimento.

Circa tali aspetti la Corte di Appello (da pag. 20 a pag. 45 della decisione impugnata) ribadisce che non è stata introdotta adeguata dimostrazione dell'avvenuto impiego - per l'acquisto degli immobili, almeno in parte - di risparmi provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una impresa dedita a trasporti, deceduto nel 2014).

I versamenti di denaro, in rapporto all'acquisto degli immobili, sarebbero avvenuti in contanti per un importo complessivo superiore a 30mila euro, circostanza implausibile.

Analogamente, si ribadisce che la Sapienza non aveva le risorse adeguate per finanziare l'acquisto del chiosco adibito a bar.

La tesi del pagamento delle rate del mutuo attraverso ricavi non dichiarati non può essere avallata, trattandosi - in ipotesi - di ricavi non dichiarati a fini fiscali.

La valutazione di sproporzione, estesa all'intero nucleo familiare, viene ritenuta del tutto affidabile e non incrinata (ma al più attenuata) dalle allegazioni difensive.

3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cessazione - con distinti atti - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso proposto, nelle forme di legge, da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all' inquadramento soggettivo in una categoria tipizzata di pericolosità.

Si sostiene che il Maugeri, all'atto della decisione di primo grado, non poteva ritenersi 'appartenente' ad alcuna organizzazione mafiosa, essendosi fermato l'accertamento di partecipazione, in sede penale, all'anno 2017. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale.

La Corte di Appello non ha tenuto conto, in concreto, del forte ridimensionamento del ruolo associativo del Maugeri, dati i contenuti della decisione applicativa di pena (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovuto alla ammissione del fatto, ed esclusione della recidiva).3.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge, sempre in riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale.

La Corte di Appello ha svalutato anche l'avvenuta concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata, in ragione del buon comportamento tenuto dal Maugeri durante l'esecuzione della pena e della assenza di prova della continuità di collegamenti con la organizzazione mafiosa. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge, ancora in riferimento alla ritenuta attualità della condizione soggettiva di pericolosità.

Si ritiene meramente apparente la motivazione con cui si sono superati gli elementi favorevoli addotti, sul tema, dalla difesa. 3.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla durata della misura personale.

Si rappresenta che in primo grado il Tribunale ha determinato la durata della misura in un tempo (anni tre) superiore rispetto ai contenuti (anni due e mesi se) della richiesta del PM .

Era stato dedotto, pertanto, tale aspetto in termini di vizio di ultrapetizione, ma la Corte di Appello ha erroneamente, secondo il ricorrente, respinto il motivo di doglianza. 3.2 II ricorso proposto, nelle forme di legge, da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. (24-7 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione.

Secondo il ricorrente in sede di merito è stata applicata una presunzione semplice di fittizietà non prevista dalla legge.

Non è stato, in tal modo, applicato il principio per cui l'onere della prova della fittizietà delle intestazioni grava sulla pubblica accusa.

In particolare, quanto all'acquisto dell'immobile in via Palermo si ribadisce la ricostruzione introdotta in sede di merito e ritenuta - senza reali argomentazioni - non persuasiva.

Secondo la difesa nessuna reale valutazione vi è stata delle allegazioni difensive, tanto da parte del Tribunale che della Corte dii Appello.

Viene ribaditq la validità delle prove testimoniali e la chiarezza delle allegazioni documentali, malamente interpretate in sede di merito.

Si è ritenuto non dimostrato l'apporto economico fornito da [OSCURATO:PERSONA] senza validi argomenti, e si è ipotizzata come esistente una derivazione di reddito illecito dalle attività delittuose del Maugeri, mali dimostrato.Si contestano, inoltre, le modalità ricostrutl:ive della sproporzione tra redditi conseguiti dal nucleo familiare e capacità di investimento.

Quanto alla attività commerciale si ribadisce, parimenti, la validità delle allegazioni difensive, palesemente travisate dai giudici dell merito. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge.

Si rappresenta, in particolare, che il divieto di allegazione di redditi sottratti alla imposizione fiscale va ritenuto esistente lì dove la allegazione proviene dal soggetto proposto, lì dove la Sapienza riveste la posizione di terza intestataria. [OSCURATO:PERSONA] Dnurro

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondati.

2. In premessa va ricordato che in sede di prevenzione il ricorso per cassazione non prevede - come autonomo motivo - il vizio di motivazione (secondo la tradizionale nomenclatura penalistica) e che da ciò deriva la possibilità di dedurre la sola assenza o apparenza della medesima, rilevante sub violazione di legge. 2.1 Ciò posto, le deduzioni introdotte da [OSCURATO:PERSONA], tese a contestare l'inquadramento soggettivo e la condizione di attualità della pericolosità, risultano inammissibili perché volte a contestare la adeguatezza della motivazione espressa nella decisione impugnata, motivazione che tuttavia non può dirsi apparente né inesistente.

Per motivazione apparente va infatti intesa quella del tutto assertiva o espressa in modo tale da rendere incomprensibile il percorso logico seguito dall'estensore o ancora lì dove si ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte, Sez.

VI n. 33705 del 15.6.2016, rv 270080). 2.2 In particolare, va rilevato che nessuno degli elementi evidenziati dal ricorrente nei primi quattro motivi di ricorso è stato trascurato o omesso nelle argomentazioni della decisione impugnata, che ne ha offerto - tuttavia - una interpretazione diversa da quella sostenuta dal ricorrente. 2.3 L'inquadramento soggettivo della pericolosità del Maugeri - in termini di pericolosità qualificata per appartenenza al sodalizio mafioso - è stato saldamente ancorato ai contenuti delle tre decisioni eme:sse, nel corso del tempo, in sede penale e le considerazioni in punto di attualità della condizione soggettiva di pericolosità (da valutarsi al momento della decisione di primo grado) sono rispettose dei parametri interpretativi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione Gattuso.

Ciò perché lungi dal ritenere sussistente un automatismo, la C:orte di Appello ha ritenuto che la lunga militanza mafiosa del Maugeri - in assenza di espressa dissociazione - concretizzi, in ambito prevenzionale, la pericolosità attuale, non essendo decorso un tempo apprezzabile tra la rimessione in libertà e la decisione di primo grado.

Si tratta di valutazione in fatto, che non appare contraddetta né dal riconoscimento (attraverso la ricezione della richiesta di patteggiamento) delle circostanze attenuanti generiche (aspetto che non elide il disvalore complessivo della condotta oggetto di giudizio in ambito penale) né dalla concessione della liberazione anticipata in ambito penitenziario (data la piena autonomia di valutazioni tra i diversi attori giurisdizionali). 2.4 Anche il quinto motivo del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è da dichiararsi inammissibile, risultando pacifico che le valutazioni del giudice della prevenzione, in punto di qualificazione giuridica della peric:olosità e durata della misura, non sono vincolate alla prospettazione dell'organo dell'accusa (v. sul tema della durata Sez.

I n. 3057 del 1.10.1990, rv 185728).

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 3.1 Le doglianze, pur rubricate in termini di violazione di legge, sono, essenzialmente, tese a sindacare i contenuti argomentativi della decisione, il che comporta la medesima considerazione già espressa in sede di valutazione del primo atto di ricorso.

Ciò perché, pur con ovvi margini di opinabilità, in sede di merito è stata dettagliatamente presa in esame la prospettazione difensiva (in riferimento ad entrambi gli investimenti economici e sul tema del giudizio di sproporzione) ed è stato espresso un giudizio di complessiva inaffidabilità della medesima con argomenti non apparenti, che non possono, pertanto, trovare rivalutazione alcuna nella presente sede di legittimità. 3.2 Ciò posto, sono manifestamente infondate le doglianze in diritto contenute nell'atto di ricorso, in punto di ripartizione degli oneri probatori, atteso che la dimostrazione della riferibilità al Maugeri degli investimenti deriva - in via logica - dal rapporto di contiguità familiare unito alla constata assenza di reale autonomia patrimoniale e capacità di risparmio della Sapienza, al di là di ogni forma di presunzione.

Inoltre, che il reato associativo di stampo mafioso sia reato 'produttivo' di redditività illecita è acquisizione pacifica in giurisprudenza (v.

Sez.

U 2014, lavarazzo), il che rende inconferenti le doglianze sul punto, relative alla asserita mancanza di prova della capacità di accumulazione illecita in capo al Maugeri.

Le conclusioni cui si è pervenuti in sede di merito derivano, pertanto, dalla constatazione della lunga 'appartenenza associativa' del [OSCURATO:PERSONA], unita alla ritenuta assenza di prova della autonomia finanziaria della Sapienza.

Anche il tema della evasione fiscale non incide realmente sull'assetto della decisione, posto che la Sapienza non ne ha dimostrato - in tesi -- la entità in modo specifico, il che impedisce di ritenere possibile in tal modo un riequilibrio della ingente sproporzione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagarnento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/segt4te le conclusioni del PG N - i CA) trxx. r. ›c:‘ retTo ott:( ›Cce)14-," [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, in procedura di prevenzione, con decreto emesso in data 22 luglio 2021 ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per anni tre. Contestualmente è stata disposta la confisca di due unità immobiliari site in Catania ed intestate a [OSCURATO:PERSONA] e di una impresa individuale intestata alla medesima Sapienza. 1.1 La Corte di Appello di Catania, con decreto del 15 settembre 2022 ha confermato la prima decisione. 2. In sede di merito [OSCURATO:PERSONA] è stato inquadrato nella fattispecie tipica di pericolosità di cui all'art.4 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.159 del 2011, per ritenuta appartenenza ad un sodalizio mafioso denominato clan Mazzei, dal 1993 sino al 2017. 2.1 La base cognitiva di detto inquadramento è rappresentata da: a) una prima sentenza di condanna per il reato di cui all'art.416 bis cod.pen. commesso sino al 1993; b) una seconda sentenza di condanna per il medesimo reato, commesso sino al 2003; c) una terza sentenza con cui è stata applicata la pena su richiesta delle parti - sempre in riferimento al reato di cui all'art.416 bis cod.pen. commesso da maggio a novembre del 2017. In particolare, se è vero che con l'ultima delle decisioni (applicazione di pena concordata) è stato sostanzialmente riconosciuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe (e non di vertice del gruppo associativo), con applicazione delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione, è altrettanto vero - secondo la Corte di Appello - che le decisioni emesse in ambito penale portano a ritenere sino a tutto il 2017 il Maugeri (rimasto in detenzione sino al 12 agosto del 2019) come soggetto ancora attivo all'interno della consorteria mafiosa, con attualità (rispetto al momento della decisione di primo grado) della pericolosità sociale. Circa tale aspetto la Corte di secondo grado ritiene infondati i motivi di appello, con motivazione espressa da pag. 10 a pag.16 della decisione impugnata.2.2 Quanto agli aspetti strettamente patrimoniali (le acquisizioni risultano collocate temporalmente tra il 2007 e il 2009) va evidenziato che in sede di merito: a) è stata ritenuta sussistente la riferibilità degli investimenti immobiliari e della attività di impresa a [OSCURATO:PERSONA], con sproporzione tra redditività e valore degli acquisti; b) è stata, in particolare, disattesa la prospettazione difensiva della Sapienza circa l'esistenza di una 'propria' capacità di investimento. Circa tali aspetti la Corte di Appello (da pag. 20 a pag. 45 della decisione impugnata) ribadisce che non è stata introdotta adeguata dimostrazione dell'avvenuto impiego - per l'acquisto degli immobili, almeno in parte - di risparmi provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una impresa dedita a trasporti, deceduto nel 2014). I versamenti di denaro, in rapporto all'acquisto degli immobili, sarebbero avvenuti in contanti per un importo complessivo superiore a 30mila euro, circostanza implausibile. Analogamente, si ribadisce che la Sapienza non aveva le risorse adeguate per finanziare l'acquisto del chiosco adibito a bar. La tesi del pagamento delle rate del mutuo attraverso ricavi non dichiarati non può essere avallata, trattandosi - in ipotesi - di ricavi non dichiarati a fini fiscali. La valutazione di sproporzione, estesa all'intero nucleo familiare, viene ritenuta del tutto affidabile e non incrinata (ma al più attenuata) dalle allegazioni difensive. 3. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cessazione - con distinti atti - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso proposto, nelle forme di legge, da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all' inquadramento soggettivo in una categoria tipizzata di pericolosità. Si sostiene che il Maugeri, all'atto della decisione di primo grado, non poteva ritenersi 'appartenente' ad alcuna organizzazione mafiosa, essendosi fermato l'accertamento di partecipazione, in sede penale, all'anno 2017. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. La Corte di Appello non ha tenuto conto, in concreto, del forte ridimensionamento del ruolo associativo del Maugeri, dati i contenuti della decisione applicativa di pena (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovuto alla ammissione del fatto, ed esclusione della recidiva).3.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge, sempre in riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. La Corte di Appello ha svalutato anche l'avvenuta concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata, in ragione del buon comportamento tenuto dal Maugeri durante l'esecuzione della pena e della assenza di prova della continuità di collegamenti con la organizzazione mafiosa. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge, ancora in riferimento alla ritenuta attualità della condizione soggettiva di pericolosità. Si ritiene meramente apparente la motivazione con cui si sono superati gli elementi favorevoli addotti, sul tema, dalla difesa. 3.1.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla durata della misura personale. Si rappresenta che in primo grado il Tribunale ha determinato la durata della misura in un tempo (anni tre) superiore rispetto ai contenuti (anni due e mesi se) della richiesta del PM . Era stato dedotto, pertanto, tale aspetto in termini di vizio di ultrapetizione, ma la Corte di Appello ha erroneamente, secondo il ricorrente, respinto il motivo di doglianza. 3.2 II ricorso proposto, nelle forme di legge, da [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. (24-7 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. Secondo il ricorrente in sede di merito è stata applicata una presunzione semplice di fittizietà non prevista dalla legge. Non è stato, in tal modo, applicato il principio per cui l'onere della prova della fittizietà delle intestazioni grava sulla pubblica accusa. In particolare, quanto all'acquisto dell'immobile in via Palermo si ribadisce la ricostruzione introdotta in sede di merito e ritenuta - senza reali argomentazioni - non persuasiva. Secondo la difesa nessuna reale valutazione vi è stata delle allegazioni difensive, tanto da parte del Tribunale che della Corte dii Appello. Viene ribaditq la validità delle prove testimoniali e la chiarezza delle allegazioni documentali, malamente interpretate in sede di merito. Si è ritenuto non dimostrato l'apporto economico fornito da [OSCURATO:PERSONA] senza validi argomenti, e si è ipotizzata come esistente una derivazione di reddito illecito dalle attività delittuose del Maugeri, mali dimostrato.Si contestano, inoltre, le modalità ricostrutl:ive della sproporzione tra redditi conseguiti dal nucleo familiare e capacità di investimento. Quanto alla attività commerciale si ribadisce, parimenti, la validità delle allegazioni difensive, palesemente travisate dai giudici dell merito. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore violazione di legge. Si rappresenta, in particolare, che il divieto di allegazione di redditi sottratti alla imposizione fiscale va ritenuto esistente lì dove la allegazione proviene dal soggetto proposto, lì dove la Sapienza riveste la posizione di terza intestataria. [OSCURATO:PERSONA] Dnurro 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondati. 2. In premessa va ricordato che in sede di prevenzione il ricorso per cassazione non prevede - come autonomo motivo - il vizio di motivazione (secondo la tradizionale nomenclatura penalistica) e che da ciò deriva la possibilità di dedurre la sola assenza o apparenza della medesima, rilevante sub violazione di legge. 2.1 Ciò posto, le deduzioni introdotte da [OSCURATO:PERSONA], tese a contestare l'inquadramento soggettivo e la condizione di attualità della pericolosità, risultano inammissibili perché volte a contestare la adeguatezza della motivazione espressa nella decisione impugnata, motivazione che tuttavia non può dirsi apparente né inesistente. Per motivazione apparente va infatti intesa quella del tutto assertiva o espressa in modo tale da rendere incomprensibile il percorso logico seguito dall'estensore o ancora lì dove si ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte, Sez. VI n. 33705 del 15.6.2016, rv 270080). 2.2 In particolare, va rilevato che nessuno degli elementi evidenziati dal ricorrente nei primi quattro motivi di ricorso è stato trascurato o omesso nelle argomentazioni della decisione impugnata, che ne ha offerto - tuttavia - una interpretazione diversa da quella sostenuta dal ricorrente. 2.3 L'inquadramento soggettivo della pericolosità del Maugeri - in termini di pericolosità qualificata per appartenenza al sodalizio mafioso - è stato saldamente ancorato ai contenuti delle tre decisioni eme:sse, nel corso del tempo, in sede penale e le considerazioni in punto di attualità della condizione soggettiva di pericolosità (da valutarsi al momento della decisione di primo grado) sono rispettose dei parametri interpretativi dettati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota decisione Gattuso. Ciò perché lungi dal ritenere sussistente un automatismo, la C:orte di Appello ha ritenuto che la lunga militanza mafiosa del Maugeri - in assenza di espressa dissociazione - concretizzi, in ambito prevenzionale, la pericolosità attuale, non essendo decorso un tempo apprezzabile tra la rimessione in libertà e la decisione di primo grado. Si tratta di valutazione in fatto, che non appare contraddetta né dal riconoscimento (attraverso la ricezione della richiesta di patteggiamento) delle circostanze attenuanti generiche (aspetto che non elide il disvalore complessivo della condotta oggetto di giudizio in ambito penale) né dalla concessione della liberazione anticipata in ambito penitenziario (data la piena autonomia di valutazioni tra i diversi attori giurisdizionali). 2.4 Anche il quinto motivo del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] è da dichiararsi inammissibile, risultando pacifico che le valutazioni del giudice della prevenzione, in punto di qualificazione giuridica della peric:olosità e durata della misura, non sono vincolate alla prospettazione dell'organo dell'accusa (v. sul tema della durata Sez. I n. 3057 del 1.10.1990, rv 185728). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 3.1 Le doglianze, pur rubricate in termini di violazione di legge, sono, essenzialmente, tese a sindacare i contenuti argomentativi della decisione, il che comporta la medesima considerazione già espressa in sede di valutazione del primo atto di ricorso. Ciò perché, pur con ovvi margini di opinabilità, in sede di merito è stata dettagliatamente presa in esame la prospettazione difensiva (in riferimento ad entrambi gli investimenti economici e sul tema del giudizio di sproporzione) ed è stato espresso un giudizio di complessiva inaffidabilità della medesima con argomenti non apparenti, che non possono, pertanto, trovare rivalutazione alcuna nella presente sede di legittimità. 3.2 Ciò posto, sono manifestamente infondate le doglianze in diritto contenute nell'atto di ricorso, in punto di ripartizione degli oneri probatori, atteso che la dimostrazione della riferibilità al Maugeri degli investimenti deriva - in via logica - dal rapporto di contiguità familiare unito alla constata assenza di reale autonomia patrimoniale e capacità di risparmio della Sapienza, al di là di ogni forma di presunzione. Inoltre, che il reato associativo di stampo mafioso sia reato 'produttivo' di redditività illecita è acquisizione pacifica in giurisprudenza (v. Sez. U 2014, lavarazzo), il che rende inconferenti le doglianze sul punto, relative alla asserita mancanza di prova della capacità di accumulazione illecita in capo al Maugeri. Le conclusioni cui si è pervenuti in sede di merito derivano, pertanto, dalla constatazione della lunga 'appartenenza associativa' del [OSCURATO:PERSONA], unita alla ritenuta assenza di prova della autonomia finanziaria della Sapienza. Anche il tema della evasione fiscale non incide realmente sull'assetto della decisione, posto che la Sapienza non ne ha dimostrato - in tesi -- la entità in modo specifico, il che impedisce di ritenere possibile in tal modo un riequilibrio della ingente sproporzione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagarnento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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