CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 08996/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ZYX88) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] jt , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e un mese mesi di reclusione e di 2.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., alla mancata applicazione del minimo della pena e dell'attenuante del lucro di speciale tenuità; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha rimarcato: a) quanto alla recidiva, la pervicacia dell'azione delittuosa, siccome commessa nell'indifferenza della precedente condanna per rapina e dopo un breve allontanamento dal luogo di spaccio determinato dal riconoscimento della presenza di carabinieri in borghese; b) quanto all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., la disponibilità di un quantitativo di sostanza sequestrata, pari a 38,9 grammi di hashish, idoneo a soddisfare le esigenze di decine di consumatori, oltre quello al quale è stata effettuata la cessione accertata dagli operanti; c) quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, anche l'organizzazione della attività illecita, in quanto svolta in concorso e coordinamento con al tra persona, la quale fungeva da "vedetta"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]