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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 06924/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia grave; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste, a fronte di una congrua motivazione resa dalla Corte territoriale alla luce dell'esame del compendio probatorio (cfr.

Pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Precisato che la memoria della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv.

I. è tardiva in quanto pervenuta solo in data 18.11.2025; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 il Consigh,--re estensore 5ie idente r)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia grave; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste, a fronte di una congrua motivazione resa dalla Corte territoriale alla luce dell'esame del compendio probatorio (cfr. Pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Precisato che la memoria della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. I. è tardiva in quanto pervenuta solo in data 18.11.2025; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 il Consigh,--re estensore 5ie idente r)
Sentenza Cassazione n. 06924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris