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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12275/2026

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,domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per essa la mandatariaStefanuto, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in l.c.a.,- intimata -Pag. 1 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 2191/2022 della CORTE d'APPELLO diVenezia pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della prima,proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 946/2011, concui il Tribunale di Bassano del Grappa aveva ordinato il pagamento di euro27.827,23 in favore di [OSCURATO:PERSONA] scpa.Il Tribunale di Vicenza, al quale il giudizio era stato trasferito aseguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, dichiaratal’estinzione del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualesuccessore della società estinta, con sentenza pubblicata il 30.3.2019rigettava l’opposizione.Il giudice del primo grado dava atto che nelle more era intervenutala messa in liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (aseguito della trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] scpa), ma che tale eventonon era stato dichiarato da alcuna delle parti.

Disattesa l’eccezione diincompetenza per territorio e rilevata la genericità dei motivi diopposizione, il Tribunale di Vicenza con riferimento alla nullità dellafideiussione, eccepita in comparsa conclusionale dall’opponente perviolazione della l. 287/1990, osservava che non era stato prodotto ilprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 e, comunque, quand’anchesussistente, essa avrebbe determinato solo la nullità parziale delcontratto.2.

La sentenza di primo grado era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e laCorte d’Appello di Venezia con ordinanza del 9.3.2021 dichiaraval’interruzione del giudizio per l’intervenuta messa in liquidazione coattaamministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Riassunto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a, cherimaneva contumace, e costituitasi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandatariaPag. 2 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026dapprima di [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti indicata come [OSCURATO:SOCIETA].) ein seguito di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in avantiindicata come [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte d’appello con sentenza pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Vicenza,rigettava l’opposizione, gravando l’appellante della rifusione delle spesedel grado in favore dell’appellata.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella riferitaqualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 D.Lgs.385/1993 in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che lapubblicazione dell’avviso di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993nella [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad attestare la legittimazione attivadel preteso cessionario, ma, secondo quanto statuito da Cass. 5617/2020,essa è prevista solo in sostituzione di quanto stabilito dall’art. 1264,comma secondo, cod. civ., ossia per impedire l’eventualità del pagamentoliberatorio, nel caso in cui il debitore ceduto versi, nonostante lasopravvenuta cessione, la prestazione a mani del cedente.

Pubblicazionesulla G.U. e iscrizione nel registro delle imprese non afferiscono alperfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativoeffetto.

La pubblicazione dell’avviso al più è indicativa dell’esistenzamateriale di un fatto di cessione, ma è inidonea a rappresentare i contornidei crediti inclusi, né consente di compulsare la reale validità ed efficaciadell’operazione.Pag. 3 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026Osserva il ricorrente che, qualora il contenuto pubblicato nella G.U.indichi senza lasciare incertezze sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito dellacessione, esso potrebbe anche risultare idoneo “secondo il prudenteapprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attivadel soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.Senonché, il mero fatto della cessione dei crediti in blocco non è in sésufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa siacompreso tra quelli oggetto di cessione, sì che la parte che agiscaaffermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, invirtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art.58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causanell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale.Tale onere non è stato soddisfatto né da [OSCURATO:SOCIETA]., né da FinintRevalue, né da [OSCURATO:SOCIETA]. per essersi limitate alla sola produzione dellaG.U. contenente l’avviso di cessione, ma senza fornire alcuna provadell’inclusione del presunto credito vantato verso [OSCURATO:SOCIETA]. e verso ilfideiussore.2.1.

Il motivo è infondato.È stato ribadito di recente da questa Corte che “in caso di cessionein blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenutenell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui labanca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessionemediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Mediante tale forma dipubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti dinotifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti divieneopponibile erga omnes” (v.

Cass., sez.

III, 6 ottobre 2025, n. 26855).Deve essere, altresì, ribadito che questa Corte reiteratamente haaffermato che la parte che agisce affermandosi successore a titoloparticolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione inPag. 4 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 D.Lgs. 385/1993, ha l’onere didimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in talmodo fornendo la prova documentale della propria legittimazionesostanziale (v., Cass., sez.

III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22febbraio 2022, n. 5857; Cass., sez.

I, 5 novembre 2020, n. 24798).sia l’esistenza stessa della cessione (v.

Cass., sez.

III, 22 giugno 2023, n.17944; Cass., sez.

I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass., sez.

I, 8 gennaio2025, n. 391, non massimata, ma espressamente in motivazione), che,tuttavia, dato il tenore del motivo non viene in rilievo in questa sede.Nell’ipotesi in cui si contesti unicamente l’inclusione dello specificocredito vantato nei propri confronti del debitore tra quelli oggetto dellacessione, questa Corte ha limitato l’onere probatorio della societàcessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentirela cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapportigiuridici individuabili in blocco, l’art. 58 citato detta una disciplinaderogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione delcredito (v., Cass., sez.

I, 31 dicembre 2017, n. 31188).

Si è al riguardonotato che tale regolamentazione è giustificata dall’oggetto della cessione,costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi dibeni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma pertipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive,motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individualedell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sullaGazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità(v.

Cass., sez.

III, 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., sez.

III, 10 febbraio2023, n. 4277).Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei creditibancari, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario èsufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,Pag. 5 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchésia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione(v., Cass., sez.

I, 14 maggio 2024, n. 13289; Cass. 4277/2023, cit.;Cass., sez.

III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 31118/2017, cit.).Resta in ogni caso devoluta al giudice di merito la valutazionedell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,alla stregua di un accertamento di fatto spettante al primo e noncensurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 4277/2023, cit.).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato: “[…] [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto di cessione prosoluto ed a titolo oneroso i rapporti creditizi individuati in blocco, ai sensidell’art. 58 del [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1 e 4 della Legge 130 del30.04.1999, concluso in data 29.12.2016 una serie di crediti pecuniari coneffetti dal 1.1.2017 tra cui il credito per cui è causa e, in virtù di uncontratto di cessione sottoscritto in data 31.3.2021, [OSCURATO:SOCIETA] (la“Cedente”) ha ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ad [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. già [OSCURATO:SOCIETA]” (pagina 13, secondocapoverso).La corte ha poi osservato che: “In tal senso elemento di prova è iltenore della pubblicità della cessione contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si legge espressamente, in merito alla descrizione delcompendio oggetto di cessione, che esso è composto da «tutti i creditiderivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i «Finanziamenti»)vantati verso debitori classificati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sofferenza edindividuati in base ad una serie di criteri oggettivi», la cui lista eracomunque visibile presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], tra cui va ricompresoanche il credito vantato nei confronti dell’appellante” (da pagina 13, ultimocapoverso, a pagina 14, primo capoverso).Il giudice del gravame, inoltre, quanto alla posizione dell’appellanteha poi precisato, sempre richiamando l’annuncio pubblicato nella GU,Pag. 6 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026“Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 delTesto [OSCURATO:PERSONA] e dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensidell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusidiritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i dirittiderivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione aiCrediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono egarantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno dialcuna ulteriore formalità o annotazione salvo l’iscrizione nel registro delleimprese prevista dall’articolo 58 del [OSCURATO:PERSONA]” (pagina 15,secondo capoverso).Il passo della motivazione trascritto pone in luce come il giudiceterritoriale, diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalricorrente, non abbia affatto attribuito alla pubblicazione dell’avviso unafunzione sostitutiva della cessione, ma abbia ritenuto l’idoneitàasseverativa dell’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] (versato aglicessione di crediti «in blocco» da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in bonis) a [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui il credito oggetto di causa, prima, da quest’ultima aAMCO s.p.a., in seguito; b) la chiara determinazione dell’oggetto dellastessa, riferita ai crediti «in sofferenza»; c) l’univoca definizione di talecategoria di crediti individuati in base a criteri oggettivi, “la cui lista eracomunque visibile presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], tra cui va ricompresoanche il credito vantato nei confronti dell’appellante; d) l’inclusionenell’ambito della cessione “di tutte le garanzie specifiche ed i privilegi cheassistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti”.Si tratta di accertamenti di fatto, devoluti tipicamente al prudenteapprezzamento degli elementi istruttori da parte del giudice di merito.Valutazione sottratta al sindacato di legittimità, se non nel ristrettoperimetro delle anomalie motivazionali rilevanti in base all’art. 360, primoPag. 7 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026comma, n. 5, cod. proc. civ., anomalie, per vero, nemmeno rappresentatein questa sede dal ricorrente (v.

Cass. 4277/2023, cit.).Il ricorrente non ha affatto preso in considerazione i riferiti passidella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a contestarel’efficacia probatoria della pubblicazione, adducendo la genericità delledelibere pubblicate sul rilievo della mancata indicazione del suonominativo e/o di [OSCURATO:SOCIETA].

“e senza alcun riferimento alla pretesainvece azionata nella causa di merito”, sollecitando un riesame dellavalenza probatoria degli avvisi di pubblicazione della cessione, di cui,peraltro, non si riportano né si trascrivono il contenuto, in violazione delrequisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso sifonda, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.Il ricorrente, oltre a equivocare il tenore della decisione, haprospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata,esponendosi a un rilievo di inammissibilità del motivo, dovendosisenz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali“[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).3.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.Risulta conseguentemente superata la richiesta integrazione delcontraddittorio ( v.

Cass., Sez.

Un., 18/11/2015, n. 23542 ).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cui euroPag. 8 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/20265.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per essa la mandatariaStefanuto, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in l.c.a.,- intimata -Pag. 1 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 2191/2022 della CORTE d'APPELLO diVenezia pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore della prima,proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 946/2011, concui il Tribunale di Bassano del Grappa aveva ordinato il pagamento di euro27.827,23 in favore di [OSCURATO:PERSONA] scpa.Il Tribunale di Vicenza, al quale il giudizio era stato trasferito aseguito della soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, dichiaratal’estinzione del giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualesuccessore della società estinta, con sentenza pubblicata il 30.3.2019rigettava l’opposizione.Il giudice del primo grado dava atto che nelle more era intervenutala messa in liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (aseguito della trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] scpa), ma che tale eventonon era stato dichiarato da alcuna delle parti. Disattesa l’eccezione diincompetenza per territorio e rilevata la genericità dei motivi diopposizione, il Tribunale di Vicenza con riferimento alla nullità dellafideiussione, eccepita in comparsa conclusionale dall’opponente perviolazione della l. 287/1990, osservava che non era stato prodotto ilprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 e, comunque, quand’anchesussistente, essa avrebbe determinato solo la nullità parziale delcontratto.2. La sentenza di primo grado era impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e laCorte d’Appello di Venezia con ordinanza del 9.3.2021 dichiaraval’interruzione del giudizio per l’intervenuta messa in liquidazione coattaamministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Riassunto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a, cherimaneva contumace, e costituitasi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandatariaPag. 2 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026dapprima di [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti indicata come [OSCURATO:SOCIETA].) ein seguito di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in avantiindicata come [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte d’appello con sentenza pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale di Vicenza,rigettava l’opposizione, gravando l’appellante della rifusione delle spesedel grado in favore dell’appellata.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella riferitaqualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 58 D.Lgs.385/1993 in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che lapubblicazione dell’avviso di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. 385/1993nella [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo ad attestare la legittimazione attivadel preteso cessionario, ma, secondo quanto statuito da Cass. 5617/2020,essa è prevista solo in sostituzione di quanto stabilito dall’art. 1264,comma secondo, cod. civ., ossia per impedire l’eventualità del pagamentoliberatorio, nel caso in cui il debitore ceduto versi, nonostante lasopravvenuta cessione, la prestazione a mani del cedente. Pubblicazionesulla G.U. e iscrizione nel registro delle imprese non afferiscono alperfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativoeffetto. La pubblicazione dell’avviso al più è indicativa dell’esistenzamateriale di un fatto di cessione, ma è inidonea a rappresentare i contornidei crediti inclusi, né consente di compulsare la reale validità ed efficaciadell’operazione.Pag. 3 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026Osserva il ricorrente che, qualora il contenuto pubblicato nella G.U.indichi senza lasciare incertezze sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito dellacessione, esso potrebbe anche risultare idoneo “secondo il prudenteapprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attivadel soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”.Senonché, il mero fatto della cessione dei crediti in blocco non è in sésufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa siacompreso tra quelli oggetto di cessione, sì che la parte che agiscaaffermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, invirtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art.58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causanell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la provadocumentale della propria legittimazione sostanziale.Tale onere non è stato soddisfatto né da [OSCURATO:SOCIETA]., né da FinintRevalue, né da [OSCURATO:SOCIETA]. per essersi limitate alla sola produzione dellaG.U. contenente l’avviso di cessione, ma senza fornire alcuna provadell’inclusione del presunto credito vantato verso [OSCURATO:SOCIETA]. e verso ilfideiussore.2.1. Il motivo è infondato.È stato ribadito di recente da questa Corte che “in caso di cessionein blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenutenell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui labanca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessionemediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma dipubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti dinotifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti divieneopponibile erga omnes” (v. Cass., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26855).Deve essere, altresì, ribadito che questa Corte reiteratamente haaffermato che la parte che agisce affermandosi successore a titoloparticolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione inPag. 4 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 D.Lgs. 385/1993, ha l’onere didimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in talmodo fornendo la prova documentale della propria legittimazionesostanziale (v., Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22febbraio 2022, n. 5857; Cass., sez. I, 5 novembre 2020, n. 24798).sia l’esistenza stessa della cessione (v. Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n.17944; Cass., sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass., sez. I, 8 gennaio2025, n. 391, non massimata, ma espressamente in motivazione), che,tuttavia, dato il tenore del motivo non viene in rilievo in questa sede.Nell’ipotesi in cui si contesti unicamente l’inclusione dello specificocredito vantato nei propri confronti del debitore tra quelli oggetto dellacessione, questa Corte ha limitato l’onere probatorio della societàcessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentirela cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapportigiuridici individuabili in blocco, l’art. 58 citato detta una disciplinaderogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione delcredito (v., Cass., sez. I, 31 dicembre 2017, n. 31188). Si è al riguardonotato che tale regolamentazione è giustificata dall’oggetto della cessione,costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi dibeni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma pertipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive,motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individualedell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sullaGazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità(v. Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., sez. III, 10 febbraio2023, n. 4277).Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei creditibancari, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario èsufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,Pag. 5 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchésia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione(v., Cass., sez. I, 14 maggio 2024, n. 13289; Cass. 4277/2023, cit.;Cass., sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 31118/2017, cit.).Resta in ogni caso devoluta al giudice di merito la valutazionedell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso,alla stregua di un accertamento di fatto spettante al primo e noncensurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. 4277/2023, cit.).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato: “[…] [OSCURATO:SOCIETA] ha ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto di cessione prosoluto ed a titolo oneroso i rapporti creditizi individuati in blocco, ai sensidell’art. 58 del [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1 e 4 della Legge 130 del30.04.1999, concluso in data 29.12.2016 una serie di crediti pecuniari coneffetti dal 1.1.2017 tra cui il credito per cui è causa e, in virtù di uncontratto di cessione sottoscritto in data 31.3.2021, [OSCURATO:SOCIETA] (la“Cedente”) ha ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in blocco ad [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. già [OSCURATO:SOCIETA]” (pagina 13, secondocapoverso).La corte ha poi osservato che: “In tal senso elemento di prova è iltenore della pubblicità della cessione contenuta nella [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si legge espressamente, in merito alla descrizione delcompendio oggetto di cessione, che esso è composto da «tutti i creditiderivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari (i «Finanziamenti»)vantati verso debitori classificati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sofferenza edindividuati in base ad una serie di criteri oggettivi», la cui lista eracomunque visibile presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], tra cui va ricompresoanche il credito vantato nei confronti dell’appellante” (da pagina 13, ultimocapoverso, a pagina 14, primo capoverso).Il giudice del gravame, inoltre, quanto alla posizione dell’appellanteha poi precisato, sempre richiamando l’annuncio pubblicato nella GU,Pag. 6 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026“Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 delTesto [OSCURATO:PERSONA] e dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensidell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusidiritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i dirittiderivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione aiCrediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono egarantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno dialcuna ulteriore formalità o annotazione salvo l’iscrizione nel registro delleimprese prevista dall’articolo 58 del [OSCURATO:PERSONA]” (pagina 15,secondo capoverso).Il passo della motivazione trascritto pone in luce come il giudiceterritoriale, diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalricorrente, non abbia affatto attribuito alla pubblicazione dell’avviso unafunzione sostitutiva della cessione, ma abbia ritenuto l’idoneitàasseverativa dell’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] (versato aglicessione di crediti «in blocco» da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in bonis) a [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui il credito oggetto di causa, prima, da quest’ultima aAMCO s.p.a., in seguito; b) la chiara determinazione dell’oggetto dellastessa, riferita ai crediti «in sofferenza»; c) l’univoca definizione di talecategoria di crediti individuati in base a criteri oggettivi, “la cui lista eracomunque visibile presso la sede di [OSCURATO:PERSONA], tra cui va ricompresoanche il credito vantato nei confronti dell’appellante; d) l’inclusionenell’ambito della cessione “di tutte le garanzie specifiche ed i privilegi cheassistono e garantiscono i crediti o altrimenti ad essi inerenti”.Si tratta di accertamenti di fatto, devoluti tipicamente al prudenteapprezzamento degli elementi istruttori da parte del giudice di merito.Valutazione sottratta al sindacato di legittimità, se non nel ristrettoperimetro delle anomalie motivazionali rilevanti in base all’art. 360, primoPag. 7 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/2026comma, n. 5, cod. proc. civ., anomalie, per vero, nemmeno rappresentatein questa sede dal ricorrente (v. Cass. 4277/2023, cit.).Il ricorrente non ha affatto preso in considerazione i riferiti passidella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a contestarel’efficacia probatoria della pubblicazione, adducendo la genericità delledelibere pubblicate sul rilievo della mancata indicazione del suonominativo e/o di [OSCURATO:SOCIETA]. “e senza alcun riferimento alla pretesainvece azionata nella causa di merito”, sollecitando un riesame dellavalenza probatoria degli avvisi di pubblicazione della cessione, di cui,peraltro, non si riportano né si trascrivono il contenuto, in violazione delrequisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso sifonda, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.Il ricorrente, oltre a equivocare il tenore della decisione, haprospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata,esponendosi a un rilievo di inammissibilità del motivo, dovendosisenz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali“[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive dispecifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabilealla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo,n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabileanche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; inmotivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio2020, n. 13735).3. All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.Risulta conseguentemente superata la richiesta integrazione delcontraddittorio ( v. Cass., Sez. Un., 18/11/2015, n. 23542 ).Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 (di cui euroPag. 8 di 9Numero registro generale 9095/2023Numero sezionale 4568/2025Numero di raccolta generale 12275/2026Data pubblicazione 01/05/20265.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 27 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 9 di 9
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