CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 12998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/198E, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano, con unico ricorso, la sentenza di cui in epigrafe che li riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 nn. 2) cod. pen. per essersi impossessati, in concorso fra di loro, al fine di trarne profitto, di un televisore a 32 pollici, prelevandolo dall' abitazione della persona offesa, ove si introducevano utilizzando una chiave adulterata. Formulano un unico motivo, con cui censurano la falsa applicazione dell'art. 62 n. 4) cod. pen., rilevando che lo scarso valore dei beni oggetto della condotta, essendo il valore del televisore sottratto stato stimato dal giudice in euro 300,00, mentre nessun danno è stato arrecato alla porte db ingresso dell'appartamento. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza motiva adeguatamente sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, osservando che il valore del bene rubato non è affatto minimale. E' sufficiente ricordare che "L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa" (Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]