CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05332/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cy?-gr Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Letto il ricorso e la memoria telematicamente depositata con la quale la Difesa del ricorrente insta per la trattazione del procedimento innanzi a diversa sezione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso e nella memoria , con i quali si censura l'entità dell'aumento riconosciuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata dall'interessato, sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati. Osservato che il Giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta con la sentenza della Corte appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irr. il 28/03/2017, pari ad anni 14 di reclusione; Ritenuto altresì che risulta osservato l'onere di motivazione specifica quanto al tema della quantificazione del segmento di pena per il reato satellite, di cui alla sentenza della Corte appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irr. il 29/11/2017, avendo il Giudice dell'esecuzione determinato l'aumento di anni 3 di reclusione (sensibilmente ridotto rispetto alla pena di anni 10 di reclusione comminata in sede di cognizione), avuto riguardo al ruolo assunto dal Pesce nelle vicende delittuose, alla sua caratura associativa ed alla gravità delle condotte illecite, con particolare riguardo all'estensione dell'ambito di operatività dell'organizzazione 'ndranghetistica, e del ruolo rivestito dal Pesce all'interno del sodalizio. Osservato che le doglianze difensive appaiono finalizzate ad una rivalutazione non consentita in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così