CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 dicembre 2021
Cassazione n. 34158/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte: cLis ORDINANZA sul ricorso 5773/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - controricorrente — [OSCURATO:PERSONA], in proprio; - con troricorrente — nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - avverso la SENTENZA n. 1803/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 20/10/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, esperita una consulenza tecnica d'ufficio, ha parzialmente accolto gla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato gli eredi del convenuto [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio in data 14/6/2007, al pagamento, in solido, della somma di €. 10.851,37, oltre interessi e spese. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello sostenendo che, a seguito dell'interruzione del giudizio, il giudizio non era stato correttamente riassunto poiché l'atto di riassunzione era stato notificato impersonalmente agli eredi presso il domicilio del defunto, ma oltre un anno dalla morte. 1.3. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 1.4. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che nessuno degli eredi del convenuto si era costituito nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che: - la richiesta di notifica dell'atto di riassunzione del giudizio era stata eseguita, in data 23/10/2008, mediante consegna a mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], moglie del deceduto, "per darne notizia agli altri eredi assenti e conviventi, come si legge dalla relata di notifica"; - "la diretta conoscenza della riassunzione del processo da parte della moglie del defunto e la possibilità che gli altri eredi conviventi con la stessa ne avessero notizia", dimostra, pertanto, l'oggettiva idoneità dell'atto di riassunzione a consentire, per conseguimento dello scopo, la prosecuzione del processo. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 15/2/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione agli atti, il 19/1/2022. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 21/3/2022. Ric. 2022 n. 5773 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 1.7. [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di aver ricevuto la notifica dei ricorso quale difensore distrattario delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, ha resistito con controricorso notificato in data 10/3/2022. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 1.9. Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamentando la violazione degli artt. 303, comma 2°, 156, comma 3°, e 171, ultimo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che la notifica dell'atto di riassunzione, essendo stata eseguita, il 23/10/2008, impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, anziché singolarmente a ciascuno di essi, oltre l'anno dalla morte del convenuto, avvenuta il 14/6/2007, era giuridicamente inesistente e che, vertendosi in ipotesi d'inesistenza della notifica, non era applicabile alcun genere di sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché il principio di cui all'art. 156 c.p.c. si applica ai soli casi di nullità e non anche d'inesistenza. 2.2. Il motivo è fondato. Premesso che: - l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se anche uno solo di essi propone (come nel caso in esame) impugnazione, il giudizio d'impugnazione può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti Ric. 2022 n. 5773 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c. (Cass. n. 2854 del 2016); - la notifica del ricorso per cassazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad opera del comune difensore degli stessi nel giudizio d'appello mediante domicilio al relativo indirizzo di posta elettronica non esclude, pertanto, in ragione dei principi contenuti nell'art. 159 c.p.c., l'ammissibilità dello stesso ricorso nei confronti del controricorrente; rileva la Corte che, in caso d'interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, comporta la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti solo a condizione che la stessa, ai sensi dell'art. 303, comma 2°, c.p.c., sia stata eseguita entro un anno dalla morte della parte: solo in tale ipotesi, in effetti, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto d'integrità del contraddittorio. Una volta decorso (come è incontestatamente accaduto nel caso in esame) il termine dell'anno dal decesso della parte, invece, l'atto di riassunzione del giudizio non può essere più notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto (com'è invece accaduto nel caso in esame: cfr. la memoria del controricorrente, p. 5) ma dev'essere notificato secondo le norme generali, e cioè personalmente e individualmente a ciascuno degli eredi: a nulla potendo in senso contrario rilevare né che uno di essi, ricevuto l'atto, si sia impegnato a farne consegna agli altri (non indicati nominativamente), come ha ritenuto la corte d'appello, né che la riassunzione sia stata Ric. 2022 n. 5773 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 operata nel rispetto del termine a tal fine previsto dalla legge, come pretende il controricorrente. 2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha denunciato la violazione dei principio del contraddittorio in pregiudizio degli eredi della parte deceduta, con conseguente nullità delle attività processuali e della sentenza di primo grado, nonché l'omesso accoglimento della eccezione di nullità sollevata in appello. 2.4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamentando la violazione del combinato disposto degli art. 125 disp.att., 163, 164 e 305 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per l'omessa declaratoria di estinzione del processo, a fronte della nullità dell'atto di riassunzione che, sebbene presentato quand'era già trascorso l'anno della morte della parte, non reca l'indicazione personale degli eredi di quest'ultima, cui l'atto avrebbe dovuto essere dìretto, limitandosi a farne menzione collettiva ed impersonale. 2.5. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per l'omesso esame delle eccezioni e delle domande già proposta in via riconvenzionale dall'originario convenuto e riproposte dagli eredi di questi in appello ex art. 346 c.p.c.. 3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti. 4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto, in quanto manifestamente fondato, e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2022 n. 5773 Sez. 6-2, CC del 20 ottobre 2022 La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese