CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 22999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il non luogo a procedere. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conferma quanto già precisato, e cioè che l'istanza è stata erroneamente qualificata in quanto solo richiesta di notizie. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prendono atto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 2640/2022, deliberata in data 23 settembre 2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 25, questa Corte ha, per quanto d'interesse, così disposto:<<Annulla la sentenza impugnata: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo 27); .... Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]». 2. Con istanza trasmessa tramite PEC in data 28 febbraio 2022, l'[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevata la discrasia esistente nella sentenza menzionata tra il riportato dispositivo e la motivazione rassegnata a corredo della decisione, atteso che, in quest'ultima, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti inammissibili quanto alle residue doglianze (pag. 101), ha chiesto di «conoscere la data di assegnazione della trattazione del ricorso al collegio giudicante che ha emesso sentenza...al fine di valutare se la discrasia tra il dispositivo e la motivazione possa configurare una violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali o di altre disposizioni di legge interne dello Stato che possano comportare un vizio della decisione». 3. [OSCURATO:PERSONA] di questa Quinta Sezione, intesa l'istanza come richiesta di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., ha disposto la fascicolazione della stessa per procedersi, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., alla correzione del rilevato errore materiale. 4. Con istanza trasmessa tramite PEC in data 22 aprile 2022, l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la trattazione orale dell'istanza che vede cointeressato il proprio assistito. 5. Comparso all'udienza odierna, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quanto già indicato nell'istanza a sua firma, chiarendo che la stessa era volta ad ottenere notizie e non a chiedere la correzione di errore materiale. 6. Il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di non luogo a provvedere. 7. Va rilevato che, in ipotesi di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, è il criterio della prevalenza del dispositivo a dover guidare l'interpretazione della sentenza divenuta irrevocabile, di modo che, ove il dispositivo sia più favorevole rispetto alla motivazione, è necessario che il soggetto interessato lumeggi l'interesse concreto e attuale sotteso alla sua richiesta di eliminazione del contrasto (argomento ex Sez. 5, n. 2042 del 22/01/1997, Rv. 208672). 8. Poiché nel caso di specie il predetto interesse all'eliminazione del contrito è stato addirittura escluso dall'interessato, tramite il difensore, s'impone la declaratoria di non luogo a provvedere. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]