CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2016
Cassazione n. 02501/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, -resistente- avverso La SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA].REG. SICILIA - SEZ.DIST. CATANIAn.1844/2016 depositata il 11/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio accomandatario della Eurocarni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ispezionata da funzionari dell’Agenzia delle entrate in data 25 maggio 2010, cui seguiva avviso di accertamento per maggior reddito sull’anno di imposta 2007, nonché proporzionale avviso di accertamento nei confronti dei soci in misura della loro partecipazione al sodalizio. Avversato l’atto impositivo avanti il collegio di prossimità, entrambi i gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per cassazione agitando cinque motivi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata di spiegare difese in udienza. In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria allegando documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia di cui si è avvalsa ai sensi del d.l. n. 50/2017. [OSCURATO:PERSONA] Va esaminata con priorità l’istanza di cessata materia del contendere per definizione agevolata. La parte contribuente –ricorrente ha depositato documentazione con istanza di accesso alla procedura, quantificazione dell’Agenzia delle entrate del residuo dovuto e pagamento della prima rata. Atteso che l’art. 11, comma quinto, penultimo periodo, del d.l. n. 50/2017 dispone che la controversia si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata, deve ritenersi ritualmente perfezionata la procedura e può quindi essere dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso i