CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39521/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' u ditaiLdifenso re [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Velletri, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto della C.V.S. Trasporti s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 12/03/2013, ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni sei, confermando, nel resto, la decisione del primo Giudice. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando vizio della motivazione, illogicamente argomentata dal Giudice di primo grado, che, pur non avendo mancato di evidenziare il comportamento inerte del curatore, aveva tratto ugualmente la responsabilità dell'imputato; ulteriore illogicità attiene alla parte riguardante il contratto di affitto del capannone aziendale, in ordine al quale la Corte di appello ha illogicamente ritenuto irrilevante l'avvenuto pagamento di buona parte dei canoni locatizi da parte della società alla quale il capannone della fallita era stato dato in locazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Tuttavia, il Collegio deve rilevare ex officio la illegalità della determinazione delle pene accessorie. Con riferimento a tale punto della decisione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2. Il ricorso è manifestamente infondato; esso segnala discrasie argomentative delle due sentenze di merito, per infrangerne la natura di doppia conforme. All'uopo, si osserva che le censure di illogicità della motivazione sono svolte con riferimento alla sentenza di primo grado, mentre, con riferimento dalla motivazione della sentenza impugnata ( quella di appello) vengono formulate contestazioni attinenti al merito. 2.1. La Corte territoriale ha fornito un puntuale supporto argomentativo circa la natura meramente distrattiva del contratto di affitto di azienda, in quanto stipulato pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, quando la società già era in stato di insolvenza irreversibile, a favore di una società il cui socio di maggioranza era la convivente dell'imputato, e gli altri soci, dipendenti della società fallita, senza il versamento di alcun canone di locazione da parte della società affittuaria. Inoltre, ha evidenziato la " superfluità giuridico economica del contratto di affitto di azienda, poiché dopo la stipulazione del contratto, l'attività di impresa è proseguita inalterata con la medesima direzione ed il medesimo personale, con l'unico effetto di trasferire i soli elementi del patrimonio della fallita (complesso aziendale e avviamento) a terzi, lasciando a carico della fallita i debiti"( sentenza pag.2). 2.2. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Omette, invece, il ricorrente di confrontarsi realmente con tale solida struttura argomentativa, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a - specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). A fronte di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). Il ricorrente, infatti, si limita a opporre una diversa valutazione in fatto, affermando che "il contratto di affitto del ramo di azienda aveva quale unica finalità quella di garantire ed assicurare alla società alcune entrate economiche quali i canoni mensinricorso pag.3). 3. Come premesso, il Collegio deve rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.f. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 , infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, si osserva che, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U - , n. 28910 del 28/02/2019, SURACI, Rv. 276286). 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie , con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Nel resto il ricorso è inammissibile. 5. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, alla pena principale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. L.F. e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 r, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te c le, °O)329 r,. n [OSCURATO:PERSONA],kke