CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25773-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25773/2017 avverso la sentenza n. 1498/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 381/2022Numero di raccolta generale 14134/2022 CATANIA, depositata il 28/07/2017; Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.6.2007 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, invocando la dichiarazione della loro proprietà esclusiva di una striscia di terreno, che i convenuti avevano arbitrariamente recintato, annettendola al fondo di loro proprietà; in subordine, gli attori chiedevano l’accertamento di un diritto di servitù di passaggio sulla striscia di terreno di cui anzidetto, in favore del fondo dei convenuti, con determinazione delle modalità di esercizio in guisa da recare minor disagio possibile al fondo servente. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e spiegando, in via subordinata, eccezione di usucapione breve della porzione controversa, sulla base dell’assunto che essa era stata indicata nel loro titolo di acquisto. Sempre in via riconvenzionale, invocavano l’accertamento dei confini e la condanna degli attori alla ricostruzione della recinzione che era stata posta in opera dai convenuti e che i predetti attori avevano abusivamente eliminato. Con sentenza n. 347/2012 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale, che quella riconvenzionale di accertamento del confine, qualificando entrambe come azioni a contenuto revindicatorio e ritenendo che le parti non avessero assolto al relativo onere probatorio; dichiarava invece assorbita l’eccezione riconvenzionale di usucapione. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e si costituivano in seconde cure gli originari convenuti, resistendo al gravame, riproponendo, nelle forme di cui all’art. 346 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25773/2017 Numero sezionale 381/2022 c.p.c., l’eccezione riconvenzionale di usucapione dichiarata Numero di raccolta generale 14134/2022Data pubblicazione 04/05/2022 assorbita dal primo giudice, e spiegando impugnazione incidentale in relazione alla domanda di regolamento dei confini rigettata dal Tribunale. Con la sentenza impugnata, n. 1498/2017, la Corte di Appello di Catania accoglieva il gravame principale e dichiarava che la striscia di terreno oggetto di causa era di proprietà degli appellanti Coletta e Romano, condannando gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio. Propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe accolto la domanda di rivendicazione proposta dagli originari attori sulla sola base del rigetto dell’eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dagli odierni ricorrenti, senza considerare che quest’ultima era stata sollevata solo in via subordinata. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 948 e 2697 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe operato una illegittima inversione dell’onere della prova, accogliendo la domanda di rivendicazione non perché gli attori avessero dimostrato -come avrebbero dovuto fare, secondo i ricorrenti- un acquisito a titolo originario del bene rivendicato, ma perché i convenuti non avevano dimostrato, a loro volta, la sussistenza dei presupposti per l’usucapione, che era stata F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25773/2017 Numero sezionale 381/2022 in realtà eccepita solo in via subordinata. Numero di raccolta generale 14134/2022Data pubblicazione 04/05/2022 Con il terzo motivo la parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione e travisamento della prova su un fatto decisivo, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la proprietà della striscia contesa appartenesse agli odierni controricorrenti, nonostante le contrarie risultanze della C.T.U. esperita nel corso del giudizio di merito. Infine, con il quarto motivo la parte ricorrente lamenta l’omesso esame dell’appello incidentale, avente ad oggetto la domanda di regolamento dei confini che i ricorrenti avevano proposto, in via riconvenzionale, in prime cure. Le prime due censure pongono una questione di rilevanza nomofilattica. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se da un lato il rigore del principio per cui l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare il compimento dell'usucapione, non è, di regola, attenuato dalla proposizione, da parte del convenuto, di una domanda riconvenzionale (o di un'eccezione) di usucapione, atteso che il convenuto in un giudizio di rivendica non ha l'onere di fornire alcuna prova positiva a sostegno della propria condizione di possessore della res; tuttavia la mancata contestazione, da parte del convenuto, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa dell'attore comporta che il rivendicante possa, in tale eventualità, limitarsi alla prova del proprio, valido, titolo di acquisto. L'opposizione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante comporta, dunque, che –attenendo il thema disputandum all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore– l'onere probatorio F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25773/2017 del rivendicante possa legittimamente ritenersi assolto per effetto Numero sezionale 381/2022Numero di raccolta generale 14134/2022 del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con Data pubblicazione 04/05/2022 la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22418 del 29/11/2004, Rv. 578145; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7529 del 30/03/2006, Rv. 592532; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20037 del 22/09/2010, Rv. 614477; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8215 del 22/04/2016, Rv. 639670; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25793 del 14/12/2016, Rv. 642159). Un diverso orientamento, invece, afferma che il convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, non soltanto quando si limiti a contestare l’avversa domanda, ma anche nel caso in cui opponga ad essa un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, sotto forma dell’eccezione, o domanda riconvenzionale, di intervenuta usucapione della res, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007, Rv. 597719; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14734 del 07/06/2018, Rv. 649050). I due richiamati orientamenti, in parte contrastanti, sono stati recentemente oggetto di articolata disamina da parte di questa sezione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021, Rv. 662516). In quell’occasione si è affermato: - da un lato, che l’attore in rivendicazione è sempre onerato, in linea di principio, di fornire la prova del suo diritto di proprietà, risalendo sino ad un acquisto a titolo originario ovvero mediante la dimostrazione dell’intervenuta usucapione, poiché il titolo derivativo di acquisto del bene è idoneo soltanto a dimostrare il trasferimento, da parte del suo dante causa e a suo favore, del diritto di cui il primo era titolare, e dunque a provare la legittimazione dell’attore in revindicazione di possedere il bene F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25773/2017 Numero sezionale 381/2022 oggetto del trasferimento; Numero di raccolta generale 14134/2022Data pubblicazione 04/05/2022 - dall’altro lato, che anche in relazione alla domanda, o eccezione, di usucapione, che sia proposta in via riconvenzionale dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, vale il principio secondo cui l’attore può giovarsi delle ammissioni, esplicite o implicite, contenute nelle difese del convenuto. La conseguenza logica della prima affermazione è che, nella mancanza della prova della proprietà, da fornire secondo il rigore della cd. probatio diabolica richiesta ai fini della domanda di rivendicazione, l’attore soccombe, ancorché il convenuto non dimostri di essere il proprietario del bene. La condizione di possessore, infatti, è sufficiente ad attribuire legittimità alla relazione del convenuto con la res, sulla base del criterio del possideo quia possideo. La conseguenza della seconda affermazione, invece, è che qualora il convenuto riconosca, tanto in modo esplicito che implicitamente, l’esistenza del diritto dell’attore, o dei suoi danti causa, sino ad un certo momento, il rivendicante può, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, limitarsi a dimostrare il proprio titolo di acquisto sino ad un momento anteriore a quello indicato dal convenuto, attore o eccipiente in via riconvenzionale L'accertamento dell’esistenza, o meno, nella prospettazione difensiva del convenuto in rivendicazione, di un riconoscimento del diritto di proprietà dell’attore, o di un suo dante causa, è evidentemente materia riservata al giudice di merito. La sentenza n. 28865/2021 afferma, altresì, che il rigore probatorio a carico dell’attore in rivendicazione non viene meno neppure quando il convenuto abbia scelto non soltanto di resistere alla domanda attorea, ma anche di far valere il proprio diritto sulla res, nella forma dell’eccezione, o della domanda, riconvenzionale di usucapione di quest’ultima, poiché la strategia difensiva del F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25773/2017 Numero sezionale 381/2022 convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando, di Numero di raccolta generale 14134/2022Data pubblicazione 04/05/2022 per sè, alcuna rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso della res. Detta affermazione, ad avviso del Collegio, impone una ulteriore riflessione. Da un lato, infatti, la scelta della strategia difensiva della parte non può non comportare conseguenze, positive e negative, a suo carico, tanto sotto il profilo processuale che sotto il profilo sostanziale. Sotto questo profilo, l’ampliamento del thema decidendum della causa originariamente proposta impedisce, ad esempio, la successiva autonoma proposizione, da parte del convenuto, dell’identica questione in altra sede processuale, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. e ne comporta la collocazione in rapporto di necessaria dialettica con la domanda principale introdotta dall’attore. Dall’altro lato, il convenuto che scelga di non limitare la propria difesa alla mera resistenza alla pretesa attorea, ma proponga a sua volta una eccezione, o domanda, riconvenzionale, individua nell’attore il suo contraddittore “naturale”. Ne consegue che il comportamento del convenuto, a prescindere dalla sua eventuale valenza sub specie di riconoscimento, sul piano della prova, si configura –almeno in astratto– come elemento rilevante ai fini dell’individuaizone della “giusta parte” nei cui confronti indirizzare la pretesa fatta valere in via di eccezione, o domanda riconvenzionale. Sotto questo profilo, il Collegio ritiene necessario un ulteriore approfondimento, da svolgere nel contesto della pubblica udienza. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo, affinchè il ricorso sia trattato in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25773/2017 Numero sezionale 381/2022 Numero di raccolta generale 14134/2022(F. Manna)Data pubblicazione 04/05/2022 F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5