CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2017
Cassazione n. 25466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Locriudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A. M. Fiore, che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Locri, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimentodella continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati giudicati con quindicisentenze, pervenendo alla unificazione di due gruppi di pronunce(precisamente, nel primo gruppo confluivano le sentenze riportate nel casellariogiudiziale ai nn. 3, 5, 7, 13, 15, 16, 24, 29 e 32, e nel secondo le sentenze dicui ai nn. 10, 14 e 18), respingendo nel resto l’istanza.Per quanto di rilievo nella presente sede, il Tribunale riteneva di non poterunificare, all’interno del primo gruppo, la sentenza n. 19; con tale pronuncia,emessa dal Tribunale di Brescia il 29/03/2017, irrevocabile il 13/06/2017,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110, 629 cod. pen.,commesso il 22/07/2009, mentre l’ipotizzato reato di truffa era stato dichiaratoimprocedibile per difetto di querela. Riportati sinteticamente i fatti sottesi allacondanna (la persona offesa del reato di truffa aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] dirivolgersi ai Carabinieri; era stato quindi raggiunto da due soggetti nonidentificati che gli avevano puntato un coltello alla gola, e successivamente erastato contattato telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA], che gli intimava la consegna di1.000 euro per riavere indietro i propri beni; a tale richiesta la vittimaacconsentiva anche in ragione delle velate minacce rivolte nei confronti dei suoifamiliari), osservava i l Giudice dell ’esecuzione come «l’ intrinsecaestemporaneità dell’azione estorsiva, occasionata da un inatteso svolgimentodella vicenda criminosa, non poteva dar luogo ad alcuna determinazioneanticipata in uno alle plurime condotte truffaldine, di per sé afferenti alprogramma criminoso dell’associazione», finalizzata alla commissione di truffegiudicata, con la sentenza sub n. 24), e che costituiva il collante posto afondamento del riconoscimento del beneficio invocato (e concesso dal Giudicedell’esecuzione) in relazione alle ulteriori pronunce di cui ai nn. 3, 5, 7, 13, 15,16, 29 e 32.Il Tribunale di Locri riteneva, inoltre, che il riconoscimento, nellasentenza sub 5, della continuazione interna tra la truffa e la successivaestorsione — pur trattandosi di un’ipotesi del tutto sovrapponibile a quellaoggetto della sentenza n. 19 — non potesse condurre a una diversa decisione.Doveva, piuttosto, ritenersi che la statuizione del giudice della cognizione, conriferimento alla sentenza n. 5, si risolvesse in «una poco meditata applicazioneindulgenzialista dell’art. 81 c.p., in evidente antitesi con i requisitinormativamente prefissati».2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione denunciandoviolazione di legge, ed in particolare degli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod.proc. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dell’unicità del disegnocriminoso con riferimento al reato giudicato con la sentenza sub n. 19.Il provvedimento impugnato ha, innanzitutto, omesso di confrontarsi conla circostanza, pacifica, che la realizzazione della condotta di cui alla sentenzan. 19 ricadeva all'interno dell'arco temporale di operatività del sodalizio voltoalla realizzazione di una pluralità di delitti contro il patrimonio, operante in tuttoil territorio nazionale dal 2008 al 2012, di cui alla sentenza n. 24. Il reato inesame, inoltre, si collocava all'interno del più ampio arco temporale (dal 2005al 2017) nel corso del quale sono stati posti in essere tutti gli altri reati inrelazione ai quali, nell'ambito del primo gruppo di sentenze, è stato riconosciutoil vincolo della continuazione. È stata poi obliterata la circostanza che lacondotta di tentata estorsione di cui alla sentenza n. 5 è stata posta in essere il25 luglio 2009, e cioè a soli tre giorni di distanza dalla condotta di cui allasentenza n. 19.Il giudice dell’esecuzione ha poi ritenuto, con argomentazioneintrinsecamente contraddittoria e logicamente incongrua, che la condottaestorsiva oggetto della sentenza n. 19 fosse estranea alla programmazioneunitaria che, invece, avrebbe ricompreso tutti gli altri reati, sul presupposto cheessa sarebbe maturata a seguito di un’iniziativa «recuperatoria» della vittima,non preventivabile da [OSCURATO:PERSONA]. L’assunto non è condivisibile, poiché la(asserita) non preventivabilità dell’iniziativa della persona offesa noncostituisce, sul piano logico, circostanza idonea a escludere che l’istantepotesse avere comunque programmato la condotta estorsiva sin dal momentodella progettazione della truffa. Risulta, inoltre, evidente la contraddittorietà ditale impostazione rispetto a quanto affermato in relazione alla tentataestorsione oggetto della sentenza n. 5, ritenuta parte dell’ideazione unitarianonostante anche tale condotta fosse stata preceduta da un’iniziativa dellavittima.Erroneamente, infine, il giudice dell’esecuzione ha escluso la valenzavincolante della valutazione compiuta dal giudice della cognizione nella parte incui, con riferimento alla sentenza n. 5, è stato riconosciuto il vincolo dellacontinuazione interna tra la truffa del 2005 e la tentata estorsione del 2009, sulsolo rilievo della ritenuta carenza di un’adeguata motivazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, Paolo A. M.declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. il ricorso è infondato.2. È principio consolidato quello per cui il giudice dell’esecuzione,investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per ilriconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà digiudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria aifini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso ditempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto delladomanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga diaccogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in uncontesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto amotivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizionein relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridicheemergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1 n. 19358 del22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, Marinkovic,Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n.37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944).Se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce ilriconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., nel caso opposto, in cui la continuazione sia stata applicata nel processotra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contestospazio-temporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudicedell’esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivareapprofonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell’istanza ex art. 671cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significativeragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui ilvincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza deglialtri, al delineato disegno.Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conserva piena libertà digiudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione econ la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro dellecircostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedottinel nuovo procedimento.Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione compiuta in sededi cognizione non assume, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente,efficacia «vincolante» nel senso di imporre al giudice dell’esecuzione ilriconoscimento del vincolo della continuazione anche rispetto a fatti ulteriori,sia pure collocati in un contesto temporale prossimo o caratterizzati da profili diapparente omogeneità. Essa determina, piuttosto, un più stringente obbligomotivazionale, imponendo al giudice successivamente investito della domandadi confrontarsi con il precedente riconoscimento del vincolo e di esplicitare leragioni per le quali ritenga di discostarsene.3. Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione non ha omesso taleconfronto. Al contrario, dopo avere ricostruito i fatti posti a fondamento dellasentenza n. 19 — concernenti l’estorsione commessa il 22 luglio 2009,preceduta dalla prospettata truffa rimasta improcedibile per difetto di querela eseguita dalla richiesta, rivolta alla persona offesa, della somma di 1.000 europer la restituzione dei beni, anche mediante velate minacce ai familiari — haritenuto che quella condotta presentasse un tratto di intrinseca estemporaneità,perché occasionata dall’inattesa reazione della vittima, che aveva minacciato dirivolgersi ai Carabinieri. In tale prospettiva, il Tribunale ha escluso che l’azioneestorsiva potesse essere ricondotta a una preventiva determinazione unitariainsieme alle plurime condotte truffaldine costituenti il programma criminosodell’associazione di cui alla sentenza sub n. 24), reputate, invece, il collantegiustificativo della continuazione riconosciuta in relazione alle altre pronuncecomprese nel primo gruppo.Il Tribunale si è, inoltre, espressamente misurato con il precedenteinvocato dalla difesa, relativo alla sentenza sub n. 5, nella quale era statariconosciuta la continuazione interna tra una truffa e la successiva estorsione,pur in presenza di una vicenda ritenuta sovrapponibile a quella oggetto dellasentenza n. 19. Nondimeno, il confronto con tale precedente è stato ricondottoalla concreta verifica del fatto oggetto della sentenza n. 19 e delle sue peculiarimodalità di realizzazione: il Tribunale ha ritenuto che, per il carattere reattivoassunto dall’azione estorsiva rispetto all’iniziativa della persona offesa e perl’assenza di elementi sintomatici di una previa deliberazione unitaria, quellacondotta non potesse essere ricondotta, al pari delle plurime truffe, alprogramma criminoso dell’associazione.Ne consegue che la doglianza difensiva non coglie nel segno: essa muovedall’erroneo presupposto che il precedente riconoscimento della continuazione,riferito alla sentenza sub n. 5, dovesse necessariamente riverberarsi sulladiversa vicenda giudicata con la sentenza n. 19, laddove, invece, il giudicedell’esecuzione era soltanto tenuto a confrontarsi con quel dato e a rendereragione dell’eventuale dissenso.Tale onere motivazionale risulta assolto, sicché il ricorso si risolve, sulpunto, nella sollecitazione di una rivalutazione di merito della sceltadiscrezionale compiuta dal Tribunale, non consentita in sede di legittimità.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertantoessere respinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]