CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04476/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20628/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N . 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 327/2020,depositata il 26/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia qui impugnata, la Corte d'Appello di l'Aquila rigettava l'opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di se stesso anche nel giudizio presupposto, avverso il decreto reso dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima Corte d'Appello, con il quale il giudice del monitorio, individuata una durata complessiva di anni 12 e mesi quattro, detratta la stasi processuale, arrotondava tale durata ad anni 12 e, detratta 6 anni di durata ragionevole,, condannava il Ministero della Giustizia, per la durata irragionevole di anni 6,a corrispondere al ricorrente - a titolo di equa riparazione ex lege24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) - la somma di € . 2.400,00 (euro 400,00 perogni anno di durata irragionevole), nonché a rifondere a favore di quest’ultimo le spese processuali liquidate in €410,00 per compenso dell’attività defensionale. 2. Il giudice dell'opposizione rigettava tutte le doglianze elevate dal [OSCURATO:PERSONA], così decidendo: - l'art. 2 - bis legge n. 89 del 2001 non può ritenersi contrario ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, poiché la stessa Corte ha riconosciuto possibile derogarvi su base annua: pertanto, nella specie , l'importo liquidato nell’impugnato decreto, pari ad €. 400,00 per ogni anno di eccedenza della ragionevole durata appare del tutto congruo, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio presupposto che ha visto il ricorrente soccombente in tutti e tre i gradi del procedimento; -corretta è anche l'applicazione fatta dal primo giudice dell'art. 2, comma 2-bis legge n. 89 del 2001 con riferimento al computo dell'indennizzo operato in decreto, che ha avuto riguardo alla sola durata irragionevole accertata e non anche all'intera durata del giudizio presupposto; - la stessa legge n. 89 del 2001, all'art. 2, comma 2 - quater , ha previsto espressamente l'esclusione dal computo dell’irragionevole durata il periodo intercorso per proporre le impugnazioni; -corretto appare anche il contenimento dell'indennizzo operato dal primo giudice, riconosciuto nel minimo sul rilievo dell'esito sfavorevole che il giudizio presupposto aveva avuto per il ricorrente in tutti e tre i gradi; - l'esito del giudizio presupposto non può essere oggetto di rivalutazione nel corso del giudizio di equa riparazione, né può legittimare la configurabilità di danni patrimoniali rilevanti in questa sede; - corretta appare la liquidazione delle spese operata dal primo giudice avuto riguardo allo scaglione del valore della causa in base al decisum, con l’applicazione di un importo (€410,00) di gran lunga superiore a quello minimo, e pressoché prossimo a quello medio. 3. Avverso la pronuncia della Corte d'Appello di l'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidandoloa sei motivi. IlMinistero della Giustizia è rimasto intimato . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 41 e 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché della legge n. 848 del 1955 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2, commi 2- bise 2-quater, legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 111, comma 2, e 117 Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, 13, 41 e 46 della CEDU, per avere il giudice dell'opposizione liquidato a titolo di equa riparazione una somma di gran lunga inferiore all'importo dovuto secondo la giurisprudenza della Corte EDU. Ritiene quindi che l’indennizzo dovesse essere calcolato tra 1.000,00 e 1.500,00 euro annui. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 41 e 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché della legge n. 848 del 1955 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, 13, 41 e 46 della CEDU, per avere la Corte d'Appello commisurato l'indennizzo di equa riparazione al solo periodo eccedente la durata ragionevole del processo presupposto, peraltro illegittimamente determinato in soli sei anni. A suo dire, il periodo di durata ragionevole non può essere uguale per tutti i giudizi perché in alcuni di essi, come quello di cui si discute, per la mancanza di istruttoria, doveva durare al massimo due anni in ciascun grado di merito. Di conseguenza, la durata irragionevole era di dieci anni. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 41 e 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché della legge n. 848 del 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater, legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, 13, 41 e 46 della CEDU, per avere la Corte d'Appello determinato l'indennizzo di equa riparazione senza tener conto del periodo intercorso tra il giorno iniziale di decorrenza del termine per proporre l'impugnazione e quello di effettiva proposizione della stessa.Ritiene che l’intervallo non sia addebitabile all’utente. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 41 e 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché della legge n. 848 del 1955, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., e dei principi in materia di equa riparazione per durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 2, legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, 13, 41 e 46 della CEDU, per avere la Corte d'Appello commisurato l'indennizzo da equa riparazione a parametri (da 400,00 a 800,00 euro ) notevolmente inferiori a quelli stabiliti dalla Corte EDU(da 1.000,00 a 1.500,00 euro). 5. Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 6, par. 1, 13, 41 e 46 della CEDU e delle disposizioni di cui alla legge n. 848 del 1955; artt. 24, 111 Cost.) e dei principi in materia di equa riparazione per la durata non ragionevole del processo affermati dalla Corte EDU, dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione; nonché violazione dell'art. 117, commi 1 e 2 Cost., delle norme di cui al Trattato di Lisbona e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di fonti primarie del diritto UE; violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché degli artt. 1223, 1226, 2056, e 2697 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello illegittimamente rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla non ragionevole durata del giudizio presupposto (in termini di spese, perdite di tempo, onorari che gli sarebbero spettati in caso di vittoria. 6. I primi cinque motivi censurano sostanzialmente la pronuncia impugnata sotto un unico profilo, ossia l’illegittima interpretazione delle norme sull’equa riparazione fornita dalla Corte territoriale, contraria sia alle disposizioni della CEDU, sia all’interpretazione di esse offerte dalla Corte EDU, posto che i criteri di liquidazione adottati, nei loro molteplici sbarramenti, riducono l’indennizzo ad una cifra irrisoria, del tutto priva di una qualsiasi attitudine ristoratrice del pregiudizio derivante dalla irragionevole durata del processo. In ogni caso, prosegue il ricorrente, ove anche non sia possibile interpretare il testo della legge Pinto senza violare il diritto vivente dell’UE, allora occorrerà sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni oggetto di censura. 6.1. Le doglianze sono inammissibiliai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la pronuncia impugnata ha deciso le questioni di diritto sollevate in modo conforme alle pronunce di questa Corte ) , e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 –01; più di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020, Rv. 659979 –01). 6.2. Quanto alla riferibilità della durata irragionevole all’intera durata del giudizio presupposto(a), non ha pregio quanto argomentato nel ricorso riguardo l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 2, comma 2-bislegge n. 89 del 2001 posta dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione: secondo il ricorrente, la disposizione in esame individuerebbe i presupposti per ottenere l’indennizzo, non già i parametri per stabilire la misura di quest’ultimo; diversamente argomentando, si dovrebbe ammettere che essa fissa una misura standarddi durata ragionevole (di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado; di un anno nel giudizio di legittimità), senza considerare, per esempio (come accaduto nel giudizio presupposto) , l’assenza di attività istruttoria, così avallando la lentezza della giustizia italiana. L'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 recita: «Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità». Di fronte all'esplicita previsione normativa, che non prevede durate diversificate in ragione del diverso grado di complessità dei giudizi, ogni argomento contrario è recessivo (tra le varie, Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 38471 del 06/12/2021-Rv. 663221 -01). Né tale modalità di calcolo autorizza dubbi sulla compatibilità della menzionata norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Dirittidell'Uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2): si c ché deve dichiararsi manifestamente info ndata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo ( v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23286 del 23.08.2021, Rv. 662143 – 01 ), posto che la stessa giurisprudenza della Corte EDU - nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italiadel 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia , del 5 giugno 2007- ha os servato che il solo indennizzo del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, come previsto dalla legge italiana n. 89 del 2001, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese. Ne consegue che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sé decisivo, purché i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili (Corte EDU, Delle Cave e Corradoc. Italia, cit., §§ 43-46; Corte EDU causa Simaldone c. Italiadel 31 marzo 2009, § 83; Cass. n. 478 del 2011; Cass. n. 10415 del 2009), tale non potendo considerarsi il caso citato dal ricorrente (Fasan e altri c. Italia, del 13.04.2017) ove né la durata irragionevole di quel procedimento presupposto (ventisette anni e quattro mesi per due gradi di giudizio, contro i 12 anni e quattro mesi per tre gradi di giudizio del procedimento presupposto nel casoche ci occupa), né la c.d. posta in gioco (causa di diritto del lavoro nel giudizio presupposto giunto innanzi alla Corte EDU, contro un’impugnazione di delibera condominiale) possono in alcun modo essere assimilati alla durata e alla postain gioco del giudizio presupposto nella fattispecie in esame. Pertanto, correttamente la pronuncia impugnata, richiamando quanto sopra affermato da questa Corte (Cass. Sez. 6-2, Sentenza nn. 4997/8 del 12.03.2015), ha computato l'indennizzo avendo riguardo alla sola durata irragionevole accertata, e non anche alla intera durata del giudizio presupposto. 6.3. Quanto all’esclusione del decorso del termine per l’impugnazione ai fini del computo della durata irragionevole del processo (b) , non ha pregio la predicata illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quater legge Pinto, laddove il ricorrente ritiene che l’Amministrazione della Giustizia debba rimanere estranea ai tempi e ai disagi imposti a carico dell’utente. Correttamente la pronuncia impugnata ha fatto riferimento a quanto già chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 26833 del 22/12/2016, Rv. 641923 –01; Cass. n. 23286 del 2021, cit.) che ha escluso la possibilità di addebitare all'amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasi processuale, posto che nel corso di tale periodo –i cui tempi, relativi alla decorrenza del termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa, sono dettati dal codice di rito a tutela dell’esercizio di difesa delle parti, e non già al fine di creare disagio agli utenti - nessun giudice è incaricato della trattazione del processo. 6.3.1. Tali considerazioni consentono di dichiarare, altresì, manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal ricorrente: la scelta del momento in cui proporre l'impugnazione - all'interno del periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di esaurimento del termine per il gravame- rientra, infatti, nella disponibilità della parte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25178 del 17.09.2021). 6.4. Sulla determinazione del quantum dell’indennizzo (c) , questa Corte ha avuto già occasione di affermare (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22347 del 25.07.2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28081 del 2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 25960 del 2021; Cass. n. 14521/2019; Cass. n.14974/2015) che l'art. 2-bisdella legge n. 89 del 2001, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (riferiti nell'impugnata pronuncia all’esito sfavorevole che il giudizio presupposto aveva avuto per il ricorrente in tutti e tre i gradi corrispondente alla lett. a) del comma 2 dell’art. 2-bis legge Pinto). 6.4.1. Né ha pregio il richiamo del ricorrente a quanto deciso da questa stessa corte (Cass. nn. 4997/8 del 2015, cit.) in ordine alla cassazione della pronuncia di seconde cure che aveva liquidato un importo (€. 200,00) inferiore a quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 1, vigente ratione temporis, che prevedeva una somma non inferiore a €. 500,00 e non superiore a €1.500,00. Nel quadro normativo vigente al momento deldeposito del ricorso di cui si discute (20 20 ), invece, il giudice doveva fare riferimento, nella determinazione dell'equo indennizzo derivante dall'irragionevole durata del giudizio presupposto, da un lato ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2- bis , comma 1 , della legge n. 89 del 2001 (nel testo novellato dalla l egge n.208 del 2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1.1.2016), e dall'altro ai parametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo è maturato. Nel caso di specie, i giudici delmerito hanno rispettato il minimo di legge, € . 400,00, per ogni anno di non ragionevole durata. La scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo exart. 2- bis della legge n. 89 del 2001 è, dunque, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, o altrimenti nei casi di «mancanza assoluta di motivi», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. n. 22347 del 2023, cit.; Cass. 31.3.2022 n. 10531; Cass. Sez. U, 7.4.2014, n. 8053). 6.4.2. Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata anche sul quantum, precisato che la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nella legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, all'art. 6 della Convenzione EDU nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo; tale rispetto non concerne, però, anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo dell'indennizzo. Per un verso, si deve tenere conto del valore equitativo attribuito all’indennizzo de qua, ex art. 2056 cod. civ., peraltro correlato a diversi parametri di adeguamento, tra i quali l’incremento fino al 20% per gli anni successivi al terzo, e fino al 40% per gli anni successivi al settimo (così il secondo inciso dello stesso comma 1, art. 2-bis). Per altro verso, la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha riconosciuto - con riferimento al pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole - un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese (Corte EDU, Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009, § 30). Sì che, contrariamente a quanto predicato nel ricorso, il fatto che gli importi previsti nel rangedi quantificazione codificato dal legislatore con la novella del 2012 (€400,00 - €800,00) siano inferiori a quelli previsti e liquidati dalla Corte EDU (€1000,00- €1.500,00) non possono per ciò stesso essere considerati puramente simbolici o manifestamente insufficienti, purché i giudici italiani concedano un indennizzo – anche avvalendosi dei parametri di incremento sopra ricordati - per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla Corte EDU per casi simili (Corte EDU, Cocchiarella c. Italia, del 18 gennaio 2006, §105). Del resto, la questione dell’inefficacia del rimedio «Pinto», riferito all’asserita insufficienza della riparazione rimessa alla quantificazione del giudice sulla base dei parametri legislativi, viene affrontata dalla Corte EDU sotto il profilo dell’effettività del ricorso, secondo i criteri della Convenzione: «A giudizio della Corte, il solo fatto che l’ammontare dell’indennizzo non sia significativo, non costituisce in sé un elemento sufficiente per mettere in discussione l’effettività del ricorso Pinto» (Corte EDU, Delle Cave e Corrado c. Italia, del 5 giugno 2007, § 45); questione, dunque, ritenuta dalla Corte EDU pacifica, tanto da dichiarare il successivo ricorso, in punto di quantificazione, irricevibile per manifesta infondatezza (Corte EDU, Martinetti e Cavazzutti c. Italia, del 20 aprile 2010, §20). Pertanto, è opportuno ulteriormente precisare che la parte che si dolga in sede di legittimità dell’inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli (Cass. Sez. 2, n. 27352 del 29/10/2018 - Rv. 651023 – 01; Cass. Sez. 1, n. 19638/2004 cit.; Cass. Sez. 1, n. 15750 del 11/07/2006 -Rv. 592491; Cass. Sez. 1, n. 1742 del 27/01/2006 Rv. 589738). Nel caso in esame, il ricorrente si dilunga sui principi generali derivanti dalla CEDU; segnala un cas o , adducendol o come con simil e , risolto dalla Corte europea (Corte EDU, causa Fasan et altri c. Italia , cit., p. 15 del ricorso) senza, tuttavia, precisare l’oggetto de l giudizi o presupposto e senza tenere conto della sua durata complessiva : v. supra, punto 6.2. 6.4.3. In definitiva, le considerazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per mutare le valutazioni sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale già compiute in consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 31.3.2022 n. 10531; Cass. n. 25964/2021; Cass. 14.10.2019 n. 25837; Cass. 22.9.2014, n. 19897; Cass. 27.10.2014, n. 22772; in particolare, Cass. 14/10/2019, n. 25837). La prospettata questione di legittimità costituzionale si ritiene, quindi, manifestamente infondata. 6.4.4. Quanto al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione, ma non l'onere delricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del «danno evento». Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (ex multis: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25960 del 2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7570 del 18/03/2019, Rv. 653151 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 11829 del 15/05/2018, Rv. 648497 – 01; Cass. n. 14775/2013; Cass. n. 16837/2010). Nella fattispecie, il ricorrente non solo non ha fornito alcuna prova del danno patrimoniale diretto e immediato, nonché del nesso di causalità rispetto all’eccessiva durata del procedimento presupposto, considerandolo quale danno-evento; ma ha preteso di far derivare il danno patrimoniale dall’erroneità del giudizio cui è pervenutaanche questa Corte nel definire il ricorso, chiedendo quindi alla Corte territoriale, prima, e a questo Collegio, poi, di rivalutare l’esito del giudizio presupposto, attribuendo in tal modo al giudizio di equa riparazione la funzione di un mezzo attraverso il quale replicare il merito della precedente controversia. 7. Con il sestoed ultimo motivo si deduce infine violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., 2233, comma 2, cod. civ., dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali approvati con D.M. n. 55 del 2014, degli artt. 6, par. 1, 13, 41 e 46 della CEDU, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello liquidato in misura illegittima onorari e compensi professionali avendo applicato la Tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55 del 2014, riguardante i procedimenti di ingiunzione, peraltro in misura inferiore ai minimi previsti nello scaglione di riferimento (fino ad € . 5.200,00: €. 450,00, non €. 410,00); mentre avrebbe dovuto applicare la Tabella 12 allegata al medesimo D.M., che trova applicazione nei procedimenti contenziosi e secondo il valore medio indicato nei medesimi parametri. 7.1. Il motivo è infondato. In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata «procedimenti monitori», allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di «atipicità» rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale Tabella, oltre che l'identica veste formale -decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex legePinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione. Inoltre, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020, Rv. 658292 -01). La liquidazione disposta dalla Corte dell’Aquila rispetta i suddetti principi, poiché applica la Tabella 8 (vigente ratione temporis ) e , confermandola liquidazione del giudi ce del monitorio , liquida € . 410 , 00 rispetto ai minimi tariffari del primo scaglione che, per la T abella 8, ammontano a€. 225,00, considerando la possibilità di dimidiazione del valore medio (primo scagli