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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44134/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05738LZ) avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO Fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Aosta del 24 settembre 2022, riducendo la pena inflitta a ZOUGGAR Mohammed in relazione al reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Ricorre ZOUGGAR Mohammed, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Tenuto presente che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti sul trattamento sanzìonatorio, i motivi di ricorso sono inammissibili.

3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05738LZ) avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO Fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Aosta del 24 settembre 2022, riducendo la pena inflitta a ZOUGGAR Mohammed in relazione al reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Ricorre ZOUGGAR Mohammed, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tenuto presente che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti sul trattamento sanzìonatorio, i motivi di ricorso sono inammissibili. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 set
Sentenza Cassazione n. 44134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris