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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30644/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di truffa, commessi in due distinte occasioni nelle quali il ricorrente riusciva con artifici e raggiri a farsi, consegnare denaro dalle persone offese fingendo di poter vendere . loro dei beni (in un caso una lavatrice ed un televisore e nell'altro caso una automobile) non nella sua disponibilità.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di truffa, stante l'assenza di artifici e raggiri nelle condotte dell'imputato, responsabile soltanto, sotto il mero profilo civilistico, di non aver potuto adempiere alle obbligazioni contratte con le persone offese ed inerenti alla compravendita dei beni, non rendendosi irreperibile.

Nella vicenda di cui al capo A, peraltro, mancherebbe anche la prova dell'ingiusto profitto, non ricavabile da una quietanza rilasciata alla vittima che il ricorrente assume essere apocrifa.

Il giudizio di responsabilità, in ogni caso, si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni delle persone offese, di valore meramente indiziario; 2) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte motivato le ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge per non avere la sentenza indicato correttamente il capo di imputazione, riferibile ad altro soggetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Quanto al motivo di ordine processuale, che ha priorità logica, se è vero che la sentenza impugnata, nel riportare il dispositivo della pronuncia del Tribunale ed il capo di imputazione, fa riferimento ad altro soggetto e ad altro reato, tali indicazioni devono ritenersi inficiate da mero errore materiale, inidoneo ad invalidare l'atto od a violare il diritto di difesa.

Infatti, dalla stessa intestazione della sentenza si evincono le corrette indicazioni anagrafiche dell'imputato e la sentenza di primo grado oggetto della impugnazione con l'atto di appello da questi proposto.

Inoltre, in tutto il corpo motivazionale della statuizione impugnata, non vi è mai alcun riferimento scorretto relativo ad altra vicenda processuale, sicché il ricorrente ha avuto modo di difendersi appieno dalle accuse mossegli in primo grado e confermate in appello senza che l'errore nella indicazione del capo di imputazione abbia interferito in alcun modo.

2. In ordine ai motivi inerenti al giudizio di responsabilità, essi sono manifestamente infondati e generici.vv\- In punto di diritto, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

La sentenza impugnata ha valorizzato, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, le dichiarazioni delle due vittime, peraltro mettendone in evidenza la significativa convergenza pur nella diversità delle vicende fattuali, tuttavia omologhe nel rappresentare come l'imputato avesse carpito la buona fede delle persone offese illudendole di poter concludere le due compravendite a prezzi molto vantaggiosi e tramite mai dimostrati contatti con terze persone nell'ambito di fantomatiche procedure fallimentari (cfr. fg. 3 della sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di responsabilità), per poi accampare scuse al momento della consegna dei beni e rendendosi irreperibile, circostanze che, inerendo al fatto, non possono essere poste in discussione in questa sede e che documentano come la condotta commessa, peraltro in due analoghe ma distinte occasioni temporalmente vicine, fosse assistita dagli artifici e raggiri idonei a configurare il reato di truffa in entrambe le ipotesi contestate, nelle quali il ricorrente aveva percepito anche l'ingiusto profitto rappresentato dalla somma di danaro consegnatagli dalle vittime.

Le dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti, essendo stata richiamata in sentenza, ma non nel ricorso, una deposizione testimoniale di soggetto terzo - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo cui, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Il ricorrente non tiene conto di questi insegnamenti e neanche di tutto il costrutto motivazionale della sentenza, omettendo di confrontarsi con parti decisive di esso, (:(R quali le dichiarazioni di un testimone indifferente e l'elemento logico costituito dalla omologia delle dichiarazioni di due distinte persone offese che hanno riferito analoghi comportamenti dell'imputato.

Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.

3. Quanto al residuale motivo, la Corte ha giustificato l'entità della sanzione - peraltro determinata in misura prossima al minimo edittale - tenendo in conto la gravità dei fatti ed anche l'entità del profitto ottenuto in una delle due vicende, valorizzando anche, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali del ricorrente.

La motivazione è conforme al diritto.

Infatti, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).

Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a due reati di truffa, commessi in due distinte occasioni nelle quali il ricorrente riusciva con artifici e raggiri a farsi, consegnare denaro dalle persone offese fingendo di poter vendere . loro dei beni (in un caso una lavatrice ed un televisore e nell'altro caso una automobile) non nella sua disponibilità. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di truffa, stante l'assenza di artifici e raggiri nelle condotte dell'imputato, responsabile soltanto, sotto il mero profilo civilistico, di non aver potuto adempiere alle obbligazioni contratte con le persone offese ed inerenti alla compravendita dei beni, non rendendosi irreperibile. Nella vicenda di cui al capo A, peraltro, mancherebbe anche la prova dell'ingiusto profitto, non ricavabile da una quietanza rilasciata alla vittima che il ricorrente assume essere apocrifa. Il giudizio di responsabilità, in ogni caso, si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni delle persone offese, di valore meramente indiziario; 2) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte motivato le ragioni del discostamento dal minimo edittale della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge per non avere la sentenza indicato correttamente il capo di imputazione, riferibile ad altro soggetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al motivo di ordine processuale, che ha priorità logica, se è vero che la sentenza impugnata, nel riportare il dispositivo della pronuncia del Tribunale ed il capo di imputazione, fa riferimento ad altro soggetto e ad altro reato, tali indicazioni devono ritenersi inficiate da mero errore materiale, inidoneo ad invalidare l'atto od a violare il diritto di difesa. Infatti, dalla stessa intestazione della sentenza si evincono le corrette indicazioni anagrafiche dell'imputato e la sentenza di primo grado oggetto della impugnazione con l'atto di appello da questi proposto. Inoltre, in tutto il corpo motivazionale della statuizione impugnata, non vi è mai alcun riferimento scorretto relativo ad altra vicenda processuale, sicché il ricorrente ha avuto modo di difendersi appieno dalle accuse mossegli in primo grado e confermate in appello senza che l'errore nella indicazione del capo di imputazione abbia interferito in alcun modo. 2. In ordine ai motivi inerenti al giudizio di responsabilità, essi sono manifestamente infondati e generici.vv\- In punto di diritto, deve ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). La sentenza impugnata ha valorizzato, senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, le dichiarazioni delle due vittime, peraltro mettendone in evidenza la significativa convergenza pur nella diversità delle vicende fattuali, tuttavia omologhe nel rappresentare come l'imputato avesse carpito la buona fede delle persone offese illudendole di poter concludere le due compravendite a prezzi molto vantaggiosi e tramite mai dimostrati contatti con terze persone nell'ambito di fantomatiche procedure fallimentari (cfr. fg. 3 della sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di responsabilità), per poi accampare scuse al momento della consegna dei beni e rendendosi irreperibile, circostanze che, inerendo al fatto, non possono essere poste in discussione in questa sede e che documentano come la condotta commessa, peraltro in due analoghe ma distinte occasioni temporalmente vicine, fosse assistita dagli artifici e raggiri idonei a configurare il reato di truffa in entrambe le ipotesi contestate, nelle quali il ricorrente aveva percepito anche l'ingiusto profitto rappresentato dalla somma di danaro consegnatagli dalle vittime. Le dichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand'anche non assistite da riscontri esterni - in questo caso, peraltro, presenti, essendo stata richiamata in sentenza, ma non nel ricorso, una deposizione testimoniale di soggetto terzo - possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, secondo cui, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Il ricorrente non tiene conto di questi insegnamenti e neanche di tutto il costrutto motivazionale della sentenza, omettendo di confrontarsi con parti decisive di esso, (:(R quali le dichiarazioni di un testimone indifferente e l'elemento logico costituito dalla omologia delle dichiarazioni di due distinte persone offese che hanno riferito analoghi comportamenti dell'imputato. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva. 3. Quanto al residuale motivo, la Corte ha giustificato l'entità della sanzione - peraltro determinata in misura prossima al minimo edittale - tenendo in conto la gravità dei fatti ed anche l'entità del profitto ottenuto in una delle due vicende, valorizzando anche, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali del ricorrente. La motivazione è conforme al diritto. Infatti, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Inoltre, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:e [OSCURATO:PERSONA]
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