CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 25244/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina-[OSCURATO:PERSONA] agevolata –rapporto di durata -- revoca beneficio -giudicato esterno -[OSCURATO:PERSONA] giudicato implicito -principio del dedottoe deducibile – condi-zioni – interesse adagire – natura dina-[OSCURATO:PERSONA] mica – effetto giudi-cato pro futuroGiovanni [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]Cron. R.G.N.25279/2024Pierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.SENTENZAsul ricorso 25279/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dellegale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vincenzi (P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domici-liata agli effetti del presente giudizio in Roma, via Brenta n. 2/A pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026controAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Emilia-Romagna n. 401/13/2024, depositata il 3.5.2024 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, nel sensodell’accoglimento del ricorso.Udito per parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Udito per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Verbena.1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaEmilia-Romagna n. 401/13/2024 veniva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza dellaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna n. 222/2/2023con cui era stato accolto il ricorso introduttivo della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operante nel settore della com-mercializzazione, noleggio e manutenzione di macchine operatrici por-tuali. Oggetto del processo era il diniego opposto dall’Agenziaall’istanza contro la revoca, intervenuta il 17.6.2022 dell’agevolazioneconcessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e prevista per la produzione di forza motrice dicui al punto 9 della Tab. A del d. lgs. N. 504/95 [OSCURATO:PERSONA] conNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026per la ricezione ad imposta ridotta del carburante necessario ad azio-nare due gru mobili portuali.2. Si legge nella sentenza impugnata che l’Amministrazione finanziaria,ritenendo sussistenti nel caso di specie le condizioni oggettive e sog-gettive previste dalla normativa in materia, sul presupposto che la so-cietà richiedente avrebbe utilizzato direttamente le macchine opera-trici, con provvedimento del 22 maggio 2013, autorizzava la contri-buente a decorrere dal 15 ottobre 2012 a usufruire della riduzionedell’accisa al 30% per il gasolio utilizzato per la forza motrice prodottada due gru portuali presso la sede operativa della società Bunge ItaliaS.p.a..Il beneficio, dopo una proroga, veniva revocato in seguito ad una suc-cessiva verifica fiscale conclusa col P.V.C. del 2 febbraio 2022 e all’ac-quisizione del contratto di locazione “full service” stipulato in data 26ottobre 2011 tra la contribuente e la Bunge, all’esito della quale l’Agen-zia accertava la sussistenza di una situazione di fatto differente daquella prospettata in sede di presentazione della precedente istanza.Secondo il contratto “full service”, la [OSCURATO:PERSONA] concedeva in locazionesenza operatore (cd. “nolo a freddo”), le macchine operatrici ammesseall’agevolazione, con l’impegno di fornire il carburante - in regime age-volato - e l’assistenza tecnica e quindi, perdendo la disponibilità mate-riale delle macchine operatrici.3. La società impugnava il diniego invocando l’affidamento («la ricor-rente per un lungo periodo di tempo, ha certamente fatto affidamentosulla concessione dell’autorizzazione richiesta ed ottenuta», v. pp.15 e16 ricorso introduttivo) e il giudice di prime cure accoglieva il ricorso,ritenendo in primo luogo che il cd. nolo a freddo non fosse incompati-bile con l’agevolazione fiscale già concessa, poiché la ricorrente avevaNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026mantenuto in capo a sé la manutenzione delle gru e la fornitura delgasolio agevolato. In secondo luogo, stabiliva che, comunque, la re-voca dell’autorizzazione era stata disposta al di fuori dei casi tassati-vamente previsti dall’art.8 del d.lgs. n.504/95 (TUA).4. Il giudice d’appello accoglieva il gravame dell’Agenzia nel merito,ritenendo che l’acquisizione del contratto di full service fosse un fattonuovo che giustificava l’adozione della revoca e che la società [OSCURATO:PERSONA] estranea all’utilizzo delle macchine operatrici, non avendo dete-nuto il gasolio “agevolato” e non avendo svolto l’attività per la qualeera stata accolta l’istanza di agevolazione poiché non era autorizzata asvolgerla. La contribuente rivestiva il mero ruolo di intermediario ri-spetto al soggetto realmente esercente l’attività connessa all’agevola-zione richiesta. Secondo il giudice, l’estraneità al processo produttivodella [OSCURATO:PERSONA] non era esclusa per il semplice fatto che la stessa avesseproceduto all’installazione delle macchine, ne curasse l’assistenza el’acquisto del carburante agevolato, poiché tali attività restavano inconcreto al di fuori del concetto di attività produttiva per lo svolgimentodella quale era stata riconosciuta l’agevolazione. Nel caso di speciemancava quindi una condizione necessaria per il beneficio fiscale, ossiala coincidenza tra il soggetto autorizzato come destinatario registratoe il soggetto esercente l’attività connessa all’agevolazione richiesta.5. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lasocietà, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria ex art.378cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quinquies, comma 1, L. 241/1990 da parte del giudice, per non averNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026considerato che l’applicazione nella fattispecie dell’istituto della revocadel beneficio, intervenuta in data 22.5.2022 con effetto ex tunc a de-correre dal 22.5.2013, sarebbe improprio e comunque illegittimo an-che per assenza di fatto nuovo sopravvenuto: non si sarebbe modifi-cata alcuna situazione di fatto, né sotto il profilo soggettivo né ogget-tivo dal momento che il contratto di locazione “full service” stipulatocon Bunge in data 26.10.2011 era già vigente al momento del rilasciodell'autorizzazione nel 2013. Inoltre, a differenza dell'annullamentocon effetto solo ex tunc, la revoca avrebbe potuto dispiegare effettiesclusivamente ex nunc.2. Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazionedell'art.112 cod. proc. civ. su una questione dirimente e risolutiva sol-levata nel corso di giudizi di merito su di un punto decisivo della causa,per non essersi il giudice pronunciato sulla eccezione della società ri-corrente di conoscenza o conoscibilità, da parte dell’Amministrazioneregolava i rapporti economici fra la società, con particolare riferimentoalla fruibilità degli impianti messi a disposizione della società ricor-rente, fin dal momento dei primi accessi dell’Amministrazione doga-nale, avvenuti in data 26 settembre 2012 e 15 ottobre 2012, docu-mentate nel [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione del 19 ottobre 2012che espressamente fa riferimento al contratto in essere tra [OSCURATO:PERSONA] con un’analisi dei rapporti in essere tra le due aziende.Non potrebbe così applicarsi la revoca ex art. 21 quinquies comma 1della L. 241/1990, per avere accertato l’Agenzia, ab origine, una si-tuazione di fatto sulla titolarità della parte ricorrente a beneficiare delregime di agevolazione fiscale, non modificata a distanza di circa diecianni.Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/20263. Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudi-zio, con riferimento alle medesime circostanze oggetto del motivo pre-cedente, ossia il fatto che l’Amministrazione doganale aveva dato l’au-torizzazione alla società a godere dei benefici fiscali proprio dopo averconosciuto ed esaminato il contratto di locazione “full service” a se-guito dei sopralluoghi documentati nel p.v.c. del 19.10.2012.La ricorrente ritiene che la revoca (v. p.11 ricorso) «costituisce certa-mente violazione dei fondamentali principi stabiliti dallo Statuto deidiritti del contribuente (L. n. 212/2000) e, segnatamente, del principiodi “tutela dell’affidamento e della buona fede” previsto dall’art. 10dello Statuto, posto che la ricorrente, per un lungo periodo di tempo,ha certamente fatto affidamento sulla concessione dell’autorizzazionerichiesta ed ottenuta e sugli effetti economici».3.1. Inoltre, il corpo della censura lambisce anche la denuncia di mo-tivazione apparente: da un lato si legge che non sarebbe percepibileil fondamento della decisione sul punto, in quanto non reca argomen-tazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguitodel giudice, per negare rilievo ad una circostanza di fatto decisiva erisolutiva. Dall’altro, l'esistenza del contratto di locazione visionatodall’Amministrazione finanziaria, sarebbe del tutto incompatibile,sotto il profilo logico, con il responso della sentenza sulla legittimitàdella revoca dell'iniziale provvedimento di autorizzazione, profilo dun-que in cui la motivazione viene censurata come perplessa.4. Il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs.n. 504/1995, 5, comma 3, D.L. 124/2019, 8 del [OSCURATO:PERSONA],poiché, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata,Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026l’agevolazione fiscale relativa agli impieghi di oli minerali ha una na-tura oggettiva e non soggettiva. Al contrario, osserva la ricorrente, ilgiudice afferma che la società risulterebbe estranea all’utilizzo dellemacchine operatrici, perché non avrebbe in detenzione il gasolio age-volato e non svolgerebbe l’attività che fruisce dell’agevolazione per ilsemplice motivo che non sarebbe stata autorizzata a svolgerla. In pra-tica, secondo la valutazione del giudice di appello, la ricorrente rive-stirebbe il mero ruolo di intermediario, rispetto al soggetto realmenteesercente l’attività connessa all’agevolazione richiesta. Sulla basedell’interpretazione del giudice l’estraneità al processo produttivo dellacontribuente originerebbe dal fatto che l’attività prestata dalla mede-sima, di installazione delle macchine, di curare l’esistenza e di acqui-stare il carburante agevolato, sarebbe al di fuori del concetto di attivitàproduttiva per lo svolgimento della quale viene riconosciuta l’agevo-lazione.5. Anteriormente alla disamina delle singole censure, dev’essere scru-tinata la questione pregiudiziale, sollevata dalla società ricorrentenella memoria ex art.378 cod. proc. civ. depositata anteriormenteall’udienza, relativa all’esistenza di un giudicato esterno che, ai sensidegli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc., spiegherebbe i suoi effettinel presente procedimento, in forza della sentenza definitiva dellaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n.956/2024 depositata il 24.10.2024.6. La questione è sollevata dalla stessa ricorrente e, dunque, non èun’eccezione in senso tecnico, ma pone al Collegio la necessità di pro-nunciarsi sul ricorso, ed è fondata.Il presente giudizio verte sul diniego circa l’istanza avente ad oggettola revoca nel 2022 dell’autorizzazione al beneficio, e non sul recuperodel tributo, oggetto dell’avviso di pagamento n. 2023/A/1574 per ilNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026recupero di quanto ha fruito la società per indebita agevolazionedell’accisa per i periodi di imposta 2017-22. L’avviso è stato separa-tamente impugnato dalla contribuente dinanzi alla Comm. Trib. Prov.di Ravenna che, con sentenza n. 94/2024 ha accolto il ricorso.7. La decisione è stata confermata dal giudice d’appello con la sen-tenza n. 956/2024, prodotta dalla società, che ha così motivato la suadecisione finale: «Occorre in primo luogo ricordare che la contribuenteha usufruito dell’agevolazione tributaria per il consumo di gasolio finoalla revoca del suo impiego fiscalmente agevolato e ciò per almeno undecennio. Tale autorizzazione prevedeva, oltre al consumo del carbu-rante, anche altre obbligazioni di facere quali l’installazione e la ma-nutenzione della gru oltre che la somministrazione del carburante perla trazione della macchina: naturale ritenere che fino al momento dellarevoca l’agevolazione esisteva e produceva normalmente i propri ef-fetti. In aggiunta a ciò, va anche detto che l’agevolazione stessa avevaeffetto dal momento della sua adozione e per il futuro escludendoseneperché non prevista dalla legge qualsiasi portata retroattiva. E’ cosìevidente che in questo modo si può configurare uno spatium tempo-rale nel corso del quale l’agevolazione ha prodotto normalmente i suoieffetti fino alla revoca e, per l’effetto, è lecito ritenere che i costi delgasolio per autotrazione oltre che i corrispettivi per le altre obbliga-zioni di facere contestualmente previsti se ne avvantaggiassero: inquesto modo, ritiene questa Corte, viene meno la causa in senso tec-nico del recupero fiscale in quanto, come correttamente ritenuto dallaCommissione Provinciale, dell’agevolazione ha usufruito un soggettodebitamente autorizzato».8. Orbene, il Collegio rammenta l’insegnamento di Cass. Sez. U. n.26242 del 2014, secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenzaNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026passata in giudicato estende i suoi effetti non solo alla statuizione re-lativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelleinerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio, inquanto accertamenti necessari e indispensabili per pervenire a quellapronuncia (giudicato implicito), perché emergenti da atti comunqueprodotti nel giudizio.Il principio del "dedotto e deducibile" - in virtù del quale l'efficacia delgiudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti (giudicato espli-cito), anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre (giudicato impli-cito) - concernere le ragioni non dedotte che si pongano come ante-cedente logico necessario rispetto alla pronuncia, così che deve rite-nersi precluso alle stesse parti proporre, in altro giudizio, qualsivogliadomanda avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive incompa-tibili con il diritto accertato.9. Tale principio è di sicura generale applicazione nel sistema e, dun-que, vige anche nel processo tributario, in quanto l'autorità della cosagiudicata sostanziale ex art.2909 cod. civ. tende a impedire un bis inidem e così un eventuale contrasto di pronunce ed è perciò che copreil dedotto e il deducibile, ossia non solo le ragioni giuridiche dedottein quel giudizio, ma anche tutte le altre, proponibili in via di azione odi eccezione, le quali, benché non dedotte specificamente, sono carat-terizzate dalla loro inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anterior-mente fatte valere.La creazione giurisprudenziale del principio si fonda sulla forza dellalogica secondo cui, se il giudice si è pronunciato su di un determinatopunto, allora ha risolto in senso non ostativo tutti quelli il cui esame èpreliminare a quello esplicitamente deciso.Parte della dottrina precisa che le questioni pregiudiziali di merito sonocoperte dal giudicato solo se, per legge o per volontà delle parti, ilNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026giudice vi abbia esteso la sua diretta cognizione, mentre, in caso con-trario, si tratterebbe di valutazioni rilevanti incidenter tantum.Un ulteriore filone interpretativo ritiene che sarebbe sempre e comun-que coperta dal giudicato la cd. "pregiudizialità logica" che, a diffe-renza di quella "tecnica" o pregiudizialità in senso stretto, comprendetutte le questioni, anche quelle di merito, le cui soluzioni non coerenticon la decisione sul merito ne avrebbero impedito la pronuncia.Tuttavia, non sempre il rispetto dell'ordine logico nella trattazionedelle questioni esprime una scelta di efficienza e di coerenza proces-suale, in quanto l'efficienza, la stabilità e la definitiva strutturazione diuna decisione dipende dal tipo di controversia e dal tipo di decisioneche il giudice intende adottare, e costituisce un valore pregnante, manon assoluto, delle decisioni stesse.10. Sulla base di tale analisi le Sezioni Unite chiariscono che oggettodel processo, oggetto della domanda giudiziale e oggetto del giudicatorisultano cerchi concentrici, ma le cui aree non appaiono sempre per-fettamente sovrapponibili. La reale portata del giudicato, soprattuttoin caso di pronuncia di rigetto, è determinata dai motivi della deci-sione, ove la controversia abbia riguardato esclusivamente un seg-mento del più ampio rapporto sostanziale.È principalmente la facoltà del giudice di definire il processo celer-mente, sulla base della ragione più liquida, a impedire la perfetta so-vrapponibilità dell'oggetto del processo all'oggetto del giudicato. Adesempio, la pronuncia di rigetto fondata esclusivamente su motivi at-tinenti a una limitata frazione del rapporto porta a ritenere che non sisia in presenza di alcuna statuizione vincolante sulla esistenza/inesi-stenza del rapporto sostanziale, restando tale più vasta questione "as-sorbita" nel limitato decisum a monte.Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/202611. Nella presente fattispecie, viene in rilievo la sentenza della CGT2Emilia-Romagna, resa sull’avviso di pagamento n. 2023/A/1574 per ilrecupero di quanto ha fruito la società per indebita agevolazionedell’accisa per i periodi di imposta 2017-22, ossia l’accisa a titolo dicorrispettivo per il consumo di gasolio per autotrazione ricompresaentro l’intero termine prescrizionale quinquennale calcolato dalla re-voca dell’agevolazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La sentenza prodotta con attestazione fa espressa menzione del fattoche «la richiesta si giustificava essendo stata revocata l’autorizzazioneall’impiego fiscalmente agevolato del consumo di forza motrice por-tuale di cui all’art.24, comma 1, d.lgs. n.594/95», che, nella prospet-tazione della società, «la revoca del trattamento agevolativo nonavrebbe potuto essere retroattiva con l’effetto che la richiesta di pa-gamento avrebbe potuto al massimo essere formulata con decorrenzadal dì della revoca» e che la CTP aveva tenuto conto nella sua deci-sione del fatto che «parallelamente ed in altra sede veniva anche an-nullato il provvedimento di revoca dell’agevolazione». La ratio deci-dendi, inoltre, considera la revoca idonea a circoscrivere lo «spatiumtemporale nel corso del quale l’agevolazione ha prodotto normalmentei suoi effetti».12. Ci si deve chiedere allora innanzitutto se l'oggetto del giudicatocopra interamente l'oggetto del presente processo e l'oggetto delladomanda. Va al proposito considerato che non è dedotto nel giudizioil tema delle sanzioni e neppure del processo definito e, quindi, laquestione della proiezione della statuizione del tributo sulle sanzioninon si pone.L’invocato giudicato esterno discende dalla sentenza sull'avviso di pa-gamento dell'accisa 2017-22 che ha recuperato l'imposta a seguitodella revoca del beneficio nel 2022. Il giudice non ha preso posizioneNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026espressamente sul fondamento della revoca dell'agevolazione, nésulla sua legittimità, profili oggetto della domanda nel presente pro-cesso, ma ha considerato la revoca nel momento in cui si è pronun-ciato sul recupero di imposta entro il quinquennio di prescrizione cal-colato a ritroso dalla revoca, ritenendo che il beneficio spettasse sinoal 2022. Così facendo, per negare il fondamento della ripresa, ha im-plicitamente ritenuto legittima l'agevolazione per il quinquennio 2017-22 e ogni profilo di doglianza riguardo alla revoca rientra con certezzanel deducibile.13. Infatti, in primo luogo la sentenza ha deciso espressamente, pertutti i periodi di imposta non prescritti anteriori alla revoca del17.6.2022, che l’imposta in misura piena non spetta all’erario (giudi-cato esplicito), e il presupposto dell’accisa o c’è o non c’è.In secondo luogo, va rammentato che, come sopra ricostruito, la de-cisione estende i suoi effetti non solo alla statuizione relativa al benedella vita oggetto della domanda, e il giudice, per stabilire in via defi-nitiva che l’accisa in misura piena non è dovuta dal contribuente, im-plicitamente non può che aver ritenuto legittima la fruizione dell’age-volazione per tale arco temporale, in quanto antecedente logico ne-cessario rispetto alla pronuncia della statuizione esplicita che ha an-nullato l’avviso di pagamento.Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, perciò, l'efficacia del giu-dicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti in quel processoe oggetto di giudicato esplicito, anche a quanto esse avrebbero potutodedurre, ed è ormai precluso alle medesime parti ottenere la decisionesul presente ricorso, relativo all’impugnazione del diniego oppostodall’Agenzia all’istanza contro la revoca dell’agevolazione prevista perla produzione di forza motrice di cui al punto 9 della Tab. A del d. lgs.n. 504/95 [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026La discussione a valle sulla legittimità della revoca di una situazionegiuridica soggettiva - la fruizione dell’agevolazione - è incompatibilecon il diritto accertato dall’autorità giudiziaria, la quale ha annullato invia definitiva l’avviso di pagamento per gli anni di imposta 2017-22, enon è più possibile ritornare indietro.14. Vi è poi un ulteriore passaggio, qualificante, da considerare, ossial’effetto del giudicato nella particolare fattispecie dell’autorizzazioneall’agevolazione, che non prevede una scadenza temporale precisa eche, quindi, genera in interesse in capo al fruitore che può essere as-similato a quello in un rapporto di durata che viene meno per il futuroper effetto della revoca, fermo restando che l’Amministrazione puòrinnovare i controlli e, verificando se sono mutate nel tempo le condi-zioni per fruire della riduzione d’imposta, nuovamente autorizzarla.Ci si deve concretamente chiedere se, dal momento che gli effetti pre-giudizievoli sono già stati eliminati per effetto della sentenza passatain giudicato, residui in capo alla società un interesse ad agire con ri-ferimento a quello che accade successivamente alla revoca del17.6.2022, che possa valere per le annualità successive al 2022, nonoggetto del processo definito.Va anche detto che, sul punto, la sentenza della CGT2 n. 956/2024adotta una succinta statuizione, affermando che «l’agevolazionestessa aveva effetto dal momento della sua adozione e per il futuroescludendosene perché non prevista dalla legge qualsiasi portata re-troattiva».15. Nell’interpretare tale espressione e gli effetti che ne discendono inquesta sede, ossia se permanga un interesse attuale delle parti nelpresente processo alla decisione sulla illegittimità della revoca a par-tire dal 2022, il Collegio osserva che l’interesse ad agire ha naturaNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026dinamica, come hanno riaffermato le Sezioni Unite della Corte di cas-sazione con la sentenza n.26283 del 2022 a proposito dell’impugna-zione dell’estratto di ruolo, poiché tale condizione dell’azione rifuggeda considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n.9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configu-razione, fino al momento della decisione.Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura diquesto che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abusodelle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa daintenti defatigatori e pertanto non meritevole di tutela giuridica (v.Corte cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giu-sto processo, ex art. 111 Cost.. Inoltre, la Corte di cassazione nonsindaca l'operato del giudice che ha reso la sentenza impugnata inquesta sede, bensì la conformità della decisione adottata all'ordina-mento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza èresa (v. Cass., Sez. U., n. 21691 del 2016, punto 16).16. Orbene, la domanda alla base del presente giudizio è certo corre-lata alla pretesa sostanziale, ossia il godimento dell’agevolazione, maquest’ultima non è l’oggetto del processo, poiché l’impugnazione in-troduttiva ha investito l’atto di diniego all’istanza contro la revoca delbeneficio.Né, sotto il profilo processuale, ci sarebbe un interesse spendibile exart.100 cod. proc. civ. ad impugnare il diniego pro futuro, poiché unasimile domanda si risolverebbe in un’azione di mero accertamento cheè incompatibile con il processo tributario. È chiaro in tal senso l’inse-gnamento delle Sezioni Unite (v. sentenza n.10999 del 1993), cheesclude in assoluto la proponibilità di una domanda di accertamentodell’assenza di un debito d’imposta (v. anche Sez. Unite n.13793 del2004; Sez. Unite n.18037 del 2008).Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026Il processo tributario è infatti di tipo impugnatorio (tra le tante, cfr.Cass. n.34349 del 2025, Cass. n.20433 del 2011, Cass. n.27065 del2008, Cass. n.4125 del 2002) e, nel caso in esame, la società ha im-pugnato il diniego opposto dall’Agenzia all’istanza proposta dalla con-tribuente contro la revoca in data 17.6.2022 dell’agevolazione di cuiha goduto ininterrottamente a far data dal 22.5.2013. A ciò si ag-giunge che, come già sopra considerato, non vi è un interesse conriferimento a sanzioni per il comportamento tenuto e che ha generatola revoca: sulla base di quanto emerge dalla sentenza e dal ricorso,non sono state irrogate.17. È vero che la società ha impugnato in questo giudizio il diniego,anche, per come emerge dall’eccezione di giudicato e dalla formula-zione della memoria illustrativa, in ragione degli effetti concreti sullafruizione del tributo in misura agevolata già avvenuta sino al 2022.Tuttavia, la parte già ha avuto ragione su tale profilo ad opera dellasentenza definitiva della CGT2 n. 956/2024, e ciò genera una manife-sta ragione di carenza di interesse (sopravvenuta) ai fini dell’art.100cod. proc. civ. ad ottenere la pronuncia sulla revoca del beneficio ariguardo.Infatti, la sentenza passata in giudicata si occupa esplicitamente deglieffetti non retroattivi della revoca e il giudicato, per le ragioni sopraviste, copre quanto dedotto nel giudizio definito e anche il deducibile(giudicato implicito). La Corte di cassazione, in presenza di tale sen-tenza definitiva, in questa sede non potrebbe mai annullare il diniegodi revoca, poiché andrebbe ad incidere sulla revoca stessa e così aviolare il principio del giudicato di cui all’art.2909 cod. civ..18. Inoltre, la revoca non incide su alcuno status, non riguardandoneppure la qualità di destinatario registrato ai sensi dell’art. 8 del TUA,Numero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026ossia «la persona fisica e giuridica, diversa dal titolare di deposito fi-scale, autorizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] a ricevere,nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad ac-cisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Statomembro o dal territorio dello Stato», bensì solo la fruizione del bene-ficio sulle singole operazioni di cd. nolo a freddo.E’ la stessa contribuente, nell'illustrare gli effetti prodotti dalla sen-tenza passata in giudicato che produce, a riconoscere (v. pag. 3 dellamemoria) che «Per questo è lecito ritenere che dei costi del gasolioper autotrazione, la società [OSCURATO:PERSONA] se ne potesse avvantaggiare,per cui il provvedimento di revoca non può estendere i suoi effettiretroattivi sulla sfera patrimoniale del contribuente, per cui non puòobbligare la parte ricorrente a versare alcuna accisa prima della noti-fica dell’atto di revoca».La premessa logica, sia della statuizione della CGT2 n. 956/2024 siadella deduzione della società, è che la revoca sia legittima altrimentinon potrebbero affermare, rispettivamente, che «l’agevolazionestessa aveva effetto» sino al provvedimento amministrativo e che «ilprovvedimento di revoca non può estendere i suoi effetti retroattivi».Se ciò è vero, è precluso alla Corte ogni sindacato sull’annullamentodel diniego di istanza di revoca, perché il giudice con sentenza defini-tiva ha già implicitamente compiuto un accertamento a riguardo comesupra considerato a proposito degli effetti del giudicato che copronoanche le sue premesse logiche.Ciò soddisfa anche il principio secondo il quale il giudice tributario nonsi può limitare a ragionare sul diniego, deve valutare il bene sostan-ziale della vita sotteso. Il giudizio tributario non è un processo di meralegittimità formale dell'atto, ma ha una natura, oltre che impugna-zione, di merito (impugnazione-merito). È per questo che, ove l'attoNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026annullato sia un diniego di rimborso, la giurisprudenza della Corte (v.ad es. Cass. n.25668 del 2013) afferma che il mero venir meno deisuoi effetti non si traduce nella definitiva realizzazione dell'interessedel contribuente, giacché l'atto di annullamento non contiene l'accer-tamento relativo al rapporto tributario controverso e alla pretesa so-stanziale vantata dall'interessato di siffatta realizzazione. Per rimuo-vere gli effetti di un silenzio-rifiuto, occorre un provvedimentoespresso di riconoscimento dell'obbligazione tributaria o l'adempi-mento di essa (cfr. Cass. 10431 del 2011). Non basta perciò annullareil diniego dell'[OSCURATO:PERSONA] per vizi formali, il giudicedeve accertare se il contribuente ha effettivamente diritto al rim-borso richiesto (da ultimo, v. Cass. n. 1809 del 2026). [OSCURATO:PERSONA] èpreclusa qualsiasi valutazione riguardo alla illegittimità della revocapoiché il profilo è oggetto del giudicato implicito discendente dalla sen-tenza definitiva.19. Se la revoca è legittima, allora si deve concludere che la statui-zione del giudice passata in giudicato ha effetto anche pro futuro, sinoad un’ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione che, nel rivalu-tare le condizioni fattuali per godere dell’agevolazione, le quali pos-sono sempre mutare nel tempo, porti a conclusione di un ulterioreprocedimento amministrativo ad un nuovo provvedimento di autoriz-zazione al beneficio. Ma questo eventuale profilo sfugge ai cerchi con-centrici del giudicato (v. supra): ai fini del presente giudizio la Corteconstata che la ricorrente ha già ottenuto in forza della sentenza de-finitiva il risultato massimo ottenibile, sulla base della domanda di im-pugnazione del diniego, entro lo spazio del processo (ragionando daCons. Stato n. 2135 del 2012; Cons. Stato n. 1413 del 2011).20. Da quanto precede discende che, in tema di giudicato esterno, ilsopravvenuto annullamento in via definitiva tra le medesime partiNumero registro generale 25279/2024Numero sezionale 114/2026Numero di raccolta generale 25244/2026Data pubblicazione 11/09/2026dell’avviso di pagamento che recupera in misura piena l’agevolazionesino alla data della revoca, dal momento che implicitamente investe ilprofilo sostanziale della legittimità del provvedimento amministrativo,determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sullaulteriore domanda giudiziale relativa al diniego opposto alla revoca delbeneficio.21. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev’essere di-chiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perchél’effetto sostanziale sotteso all’impugnazione del diniego di revocadell’agevolazione è già stato ottenuto dalla società in forza della sen-tenza passata in giudicato prodotta dalla società con la memoria au-torizzata.22. Le spese di lite dell’intero giudizio sono compensate, in ragione,oltre che della complessità delle questioni trattate, della natura pro-cessuale della presente decisione, incentrata su un fatto sopravvenutopoco prima della presente decisione. P.Q.MLa Corte:pronunciando sul ricorso, dichiara l’inammissibilità del ricorso per so-pravvenuta carenza di interesse;compensa le spese di lite dell’intero giudizio.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026Il Relatore est. La PresidentePierpaolo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]