CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37107/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 settembre 2020 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Enna, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il furto aggravato del portafogli contenuto nella borsa di un ufficiale giudiziario, fatto avvenuto all'interno degli uffici del Palazzo di giustizia di Enna. [OSCURATO:PERSONA] monocratico ha escluso la circostanza aggravante della destrezza e, quanto all'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esistenti in uffici pubblici, l'ha riqualificata nell'avere agito su cose esposte alla pubblica fede. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. Il Tribunale — sostiene il ricorrente — è un luogo dove vengono esercitati un controllo ed una sorveglianza in maniera diretta e costante e non saltuaria e tale controllo — attuato grazie a sistemi di videosorveglianza, da personale di vigilanza e dalla polizia giudiziaria — garantisce l'immediata interruzione dell'azione. Rafforzerebbe detta convinzione, nel caso di specie, la circostanza che il fatto è stato commesso il 28 luglio — in periodo prossimo a quello feriale quando, quindi, vi era scarso afflusso di persone in Tribunale e il controllo era più incisivo — nonché l'esito infausto dell'azione delittuosa, dato che l'imputato è stato bloccato poco distante ed il maltolto è stato recuperato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione quanto al riconoscimento della circostanza di cui sopra, formulando osservazioni sovrapponibili a quelle di cui al primo motivo. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato proscioglimento per difetto di querela, giacché quella della persona offesa era solo una denunzia. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta la mancata riqualificazione in funzione dell'applicazione del proscioglimento per particolare tenuità. 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., dal momento che il maltolto ammontava a 90 euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono complessivamente infondati, dal momento che la scelta della Corte di appello di riconoscere la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è corretta in diritto ed è stata logicamente argomentata. Ed invero, secondo l'esegesi maggioritaria di questa Corte che il Collegio condivide, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep.2016, Scalambrieri, Rv. 265808 Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095). Quanto, poi, all'altro versante del ricorso, il Collegio osserva che, nonostante l'omessa motivazione in ordine all'incidenza della presenza del personale di vigilanza o della polizia giudiziaria sulla sussistenza dell'aggravante, il ricorso non coglie nel segno perché il motivo di appello era manifestamente infondato. Come affermato da questa Corte prevalentemente in caso di furto in supermercato (ma con considerazioni spendibili anche rispetto all'odierna regiudicanda), l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223; Sez. 4, n. 10367 del 28/05/1990, Milici, Rv. 184911), come quella che poteva essere assicurata ai beni presenti all'interno di una delle stanze del Tribunale dal personale di vigilanza preposto al controllo dell'ufficio giudiziario nel suo complesso. E che la vigilanza abbia avuto tali concrete caratteristiche discende anche da una verifica a posteriori, giacché il personale di vigilanza non ha scongiurato la commissione del reato ma, come si evince dalla sentenza di primo grado, è solo intervenuto successivamente all'allerta della persona offesa, provvedendo a visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza e consentendo, così, l'identificazione e la successiva localizzazione del prevenuto in un bar nelle vicinanze. Se, dunque, il motivo di appello pretermesso era manifestamente infondato, la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduce all'annullamento della sentenza, giacché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3. Il motivo di ricorso — che lamenta la mancanza di querela — è inammissibile, dal momento che il reato è procedibile di ufficio, trattandosi di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. Peraltro va osservato che la querela — contrariamente a quanto sostiene il ricorrente — conteneva la frase "richiedo la punizione dell'eventuale autore del reato", il che l'avrebbe resa valida condizione di procedibilità laddove ciò fosse stato necessario.4. Il motivo di ricorso che contesta il mancato proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. è manifestamente infondato giacché si tratta di furto aggravato, punibile con la reclusione massima di sei anni, superiore, quindi, a quella indicata al primo comma della predetta disposizione. 5. Il motivo di ricorso sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4), cod. pen. — in tesi da riconoscere perché il maltolto ammontava solo a 90 euro — è inammissibile, dal momento che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza in parola va riconosciuta solo quando il danno sia irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241), dovendo altresì prescindersi dal successivo ritrovamento del bene trafugato (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922). Peraltro in questo caso, come si evince dalla sentenza di primo grado, il portafogli trafugato conteneva anche i documenti della persona offesa, sicché deve trovare applicazione il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il