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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 26371/2026

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el TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciatosentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.56, 110,624 bis, comma 1 e 3, in relazione all’art.625, comma 1, n. 2, cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta vizi motivazionali e diomessa valutazione di prova decisiva, in relazione all’art.129 cod. proc. pen., inpunto di mancata acquisizione di integrazioni istruttorie/probatorie decisive ai finidella ricostruzione della vicenda, ─ non è consentito alla luce della modalitàdefinitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazionerelativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbiarinunciato in funzione dell’accordo sulla pena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte delgiudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi,avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate(tra le tante, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato acontestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini,Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciatosentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.56, 110,624 bis, comma 1 e 3, in relazione all’art.625, comma 1, n. 2, cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo proposto ─ che contesta vizi motivazionali e diomessa valutazione di prova decisiva, in relazione all’art.129 cod. proc. pen., inpunto di mancata acquisizione di integrazioni istruttorie/probatorie decisive ai finidella ricostruzione della vicenda, ─ non è consentito alla luce della modalitàdefinitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazionerelativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbiarinunciato in funzione dell’accordo sulla pena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l'omessa o insufficiente valutazione, da parte delgiudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi,avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto, ex art. 129,comma 1, cod. proc. pen. è irrilevante, in quanto il citato comma 2-bis limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate(tra le tante, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato acontestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini,Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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