Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41229/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.

Depositata in CanceNrin oggi, i NOV, 2IP4 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in sede rescissoria a seguito di annullamento disposto dalla Sez. 4 con sentenza n.46109 del 2022, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 bis. 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, introducendosi mediante effrazione del cancello in ferro e forzatura della porta d'ingresso di un magazzino, di 50 rubinetti, un lavandino in acciaio e alcuni rotoli di fili di rame.

2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. e /vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità.

Al riguardo contesta l'attendibilità della individuazione fotografica, posto che il riconoscimento del ricorrente quale soggetto ripreso in prossimità del cancello d'ingresso del magazzino della persona offesa, a seguito di visione da parte degli operanti delle immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza, costituisce una prova atipica la cui efficacia dipende dalla attendibilità della deposizione di chi ha esaminato l'immagine.

Evidenzia che, nel caso di specie, il riconoscimento fotografico è avvenuto in maniera inaffidabile e non garantita, in quanto ha avuto ad oggetto fotogrammi non chiari e di scarsa qualità, che non vi è stato alcun raffronto e che non è stato redatto alcun verbale di acquisizione del fotogramma.

Si tratta quindi di una valutazione indiziaria priva di efficacia dimostrativa assoluta.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. anche agli esercizi commerciali e ai luoghi di lavoro, evidenziando che il furto è .avvenuto in un magazzino, e non nella privata dimora della persona offesa.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ordine alla prima doglianza, si osserva che i riconoscimenti informali effettuati, nei confronti dell'imputato, ad opera dei testi, in dibattimento, nel corso della deposizione, sono inquadrabili tra le prove non disciplinate dalla legge, di cui all'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3642 del 3/12/2004, dep. 2005, Rv. 230781) e sono pienamente utilizzabili, in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

Il momento ricognitivo costituisce, infatti, parte integrante della testimonianza, di talché l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità attribuita al teste e alla deposizione di quest'ultimo, valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910).

E, in quest'ottica, si è precisato che il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez.2, n.41375 del 05/07/2023, Rv. 285160).

Nel caso in disamina, il giudice ha richiamato quanto affermato dai Carabinieri, i quali hanno visionato le riprese effettuatt.da una videocamera ubicata in prossimità del cancello d'ingresso dell'abitazione ed hanno riconosciuto senza ombra di dubbio gli autori del furto nelle persone degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere loro noti per ragioni di ufficio.

1. Con riferimento alla seconda doglianza, Sez.

U, 23/03/2017, D'Amico, ha fornito risposta negativa al quesito se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale, salvo che il fatto non sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa.

Si è infatti affermato che rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

Nel caso in disamina si osserva che alcuna violazione vi è stata del principio enunciato dalle suddette Sezioni Unite in quanto, nella parte espositiva della sentenza impugnata, il giudice di merito ha richiamato la comunicazione di notizia di reato prodotta dai difensori dei due imputati, acquisita con il consenso delle parti, da cui emerge che in data 14/03/2013 la persona offesa aveva denunciato di avere subìto. il giorno precedente il nido di alcuni oggetti detenuti all'interno della propria abitazione, previa forzatura della porta di accesso al magazzino. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Depositata in CanceNrin oggi, i NOV, 2IP4 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in sede rescissoria a seguito di annullamento disposto dalla Sez. 4 con sentenza n.46109 del 2022, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 bis. 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato, introducendosi mediante effrazione del cancello in ferro e forzatura della porta d'ingresso di un magazzino, di 50 rubinetti, un lavandino in acciaio e alcuni rotoli di fili di rame. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. e /vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Al riguardo contesta l'attendibilità della individuazione fotografica, posto che il riconoscimento del ricorrente quale soggetto ripreso in prossimità del cancello d'ingresso del magazzino della persona offesa, a seguito di visione da parte degli operanti delle immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza, costituisce una prova atipica la cui efficacia dipende dalla attendibilità della deposizione di chi ha esaminato l'immagine. Evidenzia che, nel caso di specie, il riconoscimento fotografico è avvenuto in maniera inaffidabile e non garantita, in quanto ha avuto ad oggetto fotogrammi non chiari e di scarsa qualità, che non vi è stato alcun raffronto e che non è stato redatto alcun verbale di acquisizione del fotogramma. Si tratta quindi di una valutazione indiziaria priva di efficacia dimostrativa assoluta. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. anche agli esercizi commerciali e ai luoghi di lavoro, evidenziando che il furto è .avvenuto in un magazzino, e non nella privata dimora della persona offesa. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ordine alla prima doglianza, si osserva che i riconoscimenti informali effettuati, nei confronti dell'imputato, ad opera dei testi, in dibattimento, nel corso della deposizione, sono inquadrabili tra le prove non disciplinate dalla legge, di cui all'art. 189 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3642 del 3/12/2004, dep. 2005, Rv. 230781) e sono pienamente utilizzabili, in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. Il momento ricognitivo costituisce, infatti, parte integrante della testimonianza, di talché l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità attribuita al teste e alla deposizione di quest'ultimo, valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 5, n. 6456 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Rv. 266023; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910). E, in quest'ottica, si è precisato che il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto (Sez.2, n.41375 del 05/07/2023, Rv. 285160). Nel caso in disamina, il giudice ha richiamato quanto affermato dai Carabinieri, i quali hanno visionato le riprese effettuatt.da una videocamera ubicata in prossimità del cancello d'ingresso dell'abitazione ed hanno riconosciuto senza ombra di dubbio gli autori del furto nelle persone degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere loro noti per ragioni di ufficio. 1. Con riferimento alla seconda doglianza, Sez. U, 23/03/2017, D'Amico, ha fornito risposta negativa al quesito se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale, salvo che il fatto non sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Si è infatti affermato che rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Nel caso in disamina si osserva che alcuna violazione vi è stata del principio enunciato dalle suddette Sezioni Unite in quanto, nella parte espositiva della sentenza impugnata, il giudice di merito ha richiamato la comunicazione di notizia di reato prodotta dai difensori dei due imputati, acquisita con il consenso delle parti, da cui emerge che in data 14/03/2013 la persona offesa aveva denunciato di avere subìto. il giorno precedente il nido di alcuni oggetti detenuti all'interno della propria abitazione, previa forzatura della porta di accesso al magazzino. 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Sentenza Cassazione n. 41229/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris