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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27377/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 2 71 1 / 20 20 propost o da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale ad Ancona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale ad Arezzo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]), dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] liquidazione maggiore imposta di registro –Rinuncia ricorso PISTOLESI (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]), tutti del Foro di Firenze, anchedisgiuntamente fra loro; -controricorrenti-ricorrenti incidentali - - avverso la sentenza n. 1 829 / 20 1 8 emessa dal la CTR Toscan a in data 15/10/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro (con l’aliquota proporzionale del 3%) per l’anno 2014 con riferimento ad una complessa operazione (rappresentata dalla costituzione della [OSCURATO:PERSONA], nella quale le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano conferito ciascuna un ramo di azienda relativo ad attività distributive di gas ed energia elettrica – con lo scopo di gestire congiuntamente la distribuzione di gas ed energia elettrica nelle regioni adriatiche -, e dalla cessione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla propria capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., della sua partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA]) riqualificata in termini di cessione di ramo d’azienda.

2. La CTP di Siena accoglieva il ricorso, aderendo alla qualificazione originaria dell’atto come cessione di quote aziendali.

3. Sull’impugnazione principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale delle contribuenti, la CTR della Toscana rigettava entrambi, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che la considerazione dell’Ufficio, posta alla base della riqualificazione, secondo cui tutte le società coinvolte nell’operazione farebbero parte di un unico gruppo era errata, trattandosi di due gruppi chiaramente distinti, uno operativo nell’ambito della province toscane e l’altro nelle Marche ed altre regioni adriatiche, ed interessando l’operazione di cessione riqualificata dall’Ufficio il solo gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. (e non anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

Sulla base di tale rilievo, perveniva, pertanto, alla conclusione che l’Ufficio avesse travalicato i poteri conferitigli dall’art. 20 dPR n. 131/1986, essendo il percorso seguito dalle contribuenti senz’altro fisiologico. 4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi, proponendo, a loro volta, ricorsi incidentali condizionati fondati, rispettivamente, su due e su quattro motivi.

In prossimità dell’adunanza camerale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 20 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di “elementi extratestuali” e di “atti collegati” introdotto con l’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), l. 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere interpretato in senso restrittivo, ritenendo pur sempre utilizzabili, per ricostruire l’effettivo assetto concreto di interessi, anche i negozi giuridici precedenti e successivi che sono sorretti da un nesso teleologico mirato proprio al raggiungimento di un assetto economico globale ed unitario.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce la nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparente e contraddittoria, in violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 4 e 61, d.lgs. n. 546/1992,112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111, sesto e settimo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato con motivazione apparente la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva.

3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 42 e 57 dPR n. 131/1986 e 2464, 2465 e 2555 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR, pur riconoscendo la sua estraneità all’operazione commerciale riqualificata dall’Ufficio (coinvolgendo la stessa il solo gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., al quale era estranea), erroneamente, a suo dire, rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]. e con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53-bis dPR n. 131/1986 e 37-bis dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR accolto la sua eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:SOCIETA]. e con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, implicitamente rigettato la sua eccezione di nullità dell’atto impositivo impugnato per difetto assoluto di motivazione.

6. Con nota del 3.10.2024 la ricorrente, premesso che: -la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la suddetta questione con le sentenze nn. 158/2020 e 39/2021; - la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 21.12.2022, ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10283 del 31.3.2022 sulla compatibilità dell’art. 20 TUR, così come modificato, con gli artt. 5, n. 8, Direttiva 77/388/CEE e 19 Direttiva 2006/112/CEE; - la parte controricorrente ha manifestato la disponibilità ad accettare la presente rinuncia con compensazione delle spese del giudizio di legittimità; tanto premesso, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/92, con contestuale compensazione delle spese di lite tra le parti.

6.1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite , avendo i difensori della resistente accettato la rinuncia con la detta compensazione.

L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.M. dichiara estinto il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 2 71 1 / 20 20 propost o da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale ad Ancona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale ad Arezzo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]), dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] liquidazione maggiore imposta di registro –Rinuncia ricorso PISTOLESI (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]), tutti del Foro di Firenze, anchedisgiuntamente fra loro; -controricorrenti-ricorrenti incidentali - - avverso la sentenza n. 1 829 / 20 1 8 emessa dal la CTR Toscan a in data 15/10/2018e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro (con l’aliquota proporzionale del 3%) per l’anno 2014 con riferimento ad una complessa operazione (rappresentata dalla costituzione della [OSCURATO:PERSONA], nella quale le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano conferito ciascuna un ramo di azienda relativo ad attività distributive di gas ed energia elettrica – con lo scopo di gestire congiuntamente la distribuzione di gas ed energia elettrica nelle regioni adriatiche -, e dalla cessione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla propria capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]., della sua partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA]) riqualificata in termini di cessione di ramo d’azienda. 2. La CTP di Siena accoglieva il ricorso, aderendo alla qualificazione originaria dell’atto come cessione di quote aziendali. 3. Sull’impugnazione principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale delle contribuenti, la CTR della Toscana rigettava entrambi, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che la considerazione dell’Ufficio, posta alla base della riqualificazione, secondo cui tutte le società coinvolte nell’operazione farebbero parte di un unico gruppo era errata, trattandosi di due gruppi chiaramente distinti, uno operativo nell’ambito della province toscane e l’altro nelle Marche ed altre regioni adriatiche, ed interessando l’operazione di cessione riqualificata dall’Ufficio il solo gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. (e non anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Sulla base di tale rilievo, perveniva, pertanto, alla conclusione che l’Ufficio avesse travalicato i poteri conferitigli dall’art. 20 dPR n. 131/1986, essendo il percorso seguito dalle contribuenti senz’altro fisiologico. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi, proponendo, a loro volta, ricorsi incidentali condizionati fondati, rispettivamente, su due e su quattro motivi. In prossimità dell’adunanza camerale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell’art. 20 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di “elementi extratestuali” e di “atti collegati” introdotto con l’art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), l. 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere interpretato in senso restrittivo, ritenendo pur sempre utilizzabili, per ricostruire l’effettivo assetto concreto di interessi, anche i negozi giuridici precedenti e successivi che sono sorretti da un nesso teleologico mirato proprio al raggiungimento di un assetto economico globale ed unitario. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce la nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparente e contraddittoria, in violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 4 e 61, d.lgs. n. 546/1992,112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 111, sesto e settimo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato con motivazione apparente la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva. 3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 42 e 57 dPR n. 131/1986 e 2464, 2465 e 2555 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR, pur riconoscendo la sua estraneità all’operazione commerciale riqualificata dall’Ufficio (coinvolgendo la stessa il solo gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., al quale era estranea), erroneamente, a suo dire, rigettato la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:SOCIETA]. e con il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53-bis dPR n. 131/1986 e 37-bis dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR accolto la sua eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. 5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:SOCIETA]. e con il quarto motivo del ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, implicitamente rigettato la sua eccezione di nullità dell’atto impositivo impugnato per difetto assoluto di motivazione. 6. Con nota del 3.10.2024 la ricorrente, premesso che: -la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la suddetta questione con le sentenze nn. 158/2020 e 39/2021; - la Corte di Giustizia UE, con ordinanza del 21.12.2022, ha dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10283 del 31.3.2022 sulla compatibilità dell’art. 20 TUR, così come modificato, con gli artt. 5, n. 8, Direttiva 77/388/CEE e 19 Direttiva 2006/112/CEE; - la parte controricorrente ha manifestato la disponibilità ad accettare la presente rinuncia con compensazione delle spese del giudizio di legittimità; tanto premesso, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 546/92, con contestuale compensazione delle spese di lite tra le parti. 6.1. Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite , avendo i difensori della resistente accettato la rinuncia con la detta compensazione. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lat o sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023). P.Q.M. dichiara estinto il gi
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