CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. di Giannini F. C. in personadel legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 234/2021depositata il 01/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2006, il [OSCURATO:PERSONA]Obelisco di via Amorotti 16, Follonica, premessodi aver affidato in appalto alla Soc. Gen. Cost. ed [OSCURATO:SOCIETA]. dei lavoriNumero registro generale 22010/2021Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 10072/2026Data pubblicazione 18/04/2026relativi allo stabile e rilevato, altresì, che essi erano stati eseguiti in ritardoe non a regola d’arte, ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Grossetola società appaltatrice per sentirla condannare: - alla restituzione dellasomma di euro 38.349,66, corrispondente alla differenza tra l’importo dieuro 53.424,80, indebitamente richiesto quale corrispettivo delle opere, equello di euro 15.076,01, effettivamente dovuto in virtù del contratto diappalto; - al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi delle opere stesse;- al pagamento della penale pattuita per il ritardo nell’esecuzione deilavori. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha domandato accertarsi l’inefficacia dellaclausola contrattuale che prevedeva una penale per il fermo lavori.La società convenuta si è costituita in giudizio, contestando la fondatezzadella domanda avversaria e negando una sua responsabilità contrattuale.La stessa, inoltre: - ha dedotto l’inefficacia della domanda di restituzione,poiché la controparte non aveva pagato alcunché e in quanto il credito dieuro 53.424,80 era oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto; - haeccepito l’inefficacia della clausola penale fatta valere dal Condominio, acausa del fermo del cantiere; - ha rappresentato che per alcuneirregolarità dei lavori le parti avevano concordato una detrazione di euro8.000,00 dal corrispettivo dovuto.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Grosseto ha respinto ledomande del Condominio e ha compensato tra le parti le spese di lite.A seguito di impugnazione da parte del Condominio, nella contumaciadella società appaltatrice, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n.234/2021 pubblicata il giorno 01.02.2021, ha rigettato l’appello.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che la proposizione delle domande formulate dall’appellante fossepreclusa dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo ottenuto dallasocietà appaltatrice in relazione al credito concernente il compenso, inconsiderazione del fatto che i vizi delle opere eseguite, accertati in sede diNumero registro generale 22010/2021Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 10072/2026Data pubblicazione 18/04/2026consulenza tecnica d’ufficio, erano preesistenti alla formazione delgiudicato medesimo.[OSCURATO:PERSONA]Obelisco di via Amorotti 16, Follonica ha proposto ricorsoper cassazione avverso quest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. di Giannini F. C. (giàSoc. Gen. Cost. ed [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svolto attività difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, «in relazione all’art. 360 n°3 cpc – errore di interpretazione, contraddittorietà sotto lo specifico profilodella perplessità, solo apparenza e/o totale mancanza di motivazione -violazione e falsa applicazione dell’art. 163 comma 3° numeri 3 e 4 cpc,dell’art. 2909 c.c., dell’art. 647 cpc, dell’art. 111 comma 6 costituzione edell’art. 118 disp att cc, per avere il giudice di primo grado ritenuto che ledomande c) e d) di accertamento e di condanna della convenuta perinesatto adempimento e risarcimento danni non comportasseromutamento della causa petendi e petitum in seno alla domanda rispetto alricorso esaminato dal decreto ingiuntivo non opposto n 635/05 e peravere ritenuto implicitamente accertato nel d.i. la corretta esecuzione deilavori».[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, premesso che le sue doglianze riguardanounicamente le domande di condanna della controparte al risarcimento deidanni derivanti dai vizi delle opere compiute e al pagamento della penalepattuita per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, si duole del fatto che laCorte di merito non abbia spiegato il motivo per cui il petitum e la causapetendi di tali domande sarebbero gli stessi della pretesa fatta valere dallasocietà appaltatrice in sede monitoria e, in ogni caso, evidenzia la lorodiversità, sostenendo che l’accertamento relativo alla corretta esecuzionedei lavori era estraneo alla richiesta di ingiunzione.Il motivo è fondato.Numero registro generale 22010/2021Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 10072/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sul punto, deve premettersi che il principio secondo cui l'autorità delgiudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita delladecisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pureimplicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche inriferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una sommadi denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimogiudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non soloin ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto afondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioniaddotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (cfr.:Cass. n. 22465/2018). In particolare, il giudicato sostanziale conseguentealla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltantol'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e deltitolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anchel'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e delcredito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti conl'opposizione (cfr.: Cass. n. 25180/2024; Cass. n. 19113/2018; Cass. n.28318/2017).È stato, tuttavia, precisato che il giudicato sostanziale non si estende aifatti ad esso successivi e a quelli che comportino un mutamento del"petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto alricorso esaminato dal decreto esecutivo (cfr.: Cass. n. 11360/2010; Cass.n. 15493/2015; Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021; Cass. n.15051/2025).Invero, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosilimiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra laprecedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di «petitum» e di«causa petendi», ai fini della cui individuazione rilevano non tanto leragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesaavanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parteNumero registro generale 22010/2021Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 10072/2026Data pubblicazione 18/04/2026stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo delgiudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fattidedotti in causa (cfr.: Cass. n. 6830/2014; Cass. n. 12671/2021; Cass.n. 15817/2021; Cass. n. 18232/2024; Cass. n. 32545/2024).Pertanto, affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è necessaria nonsolo l'identità soggettiva, ma anche quella oggettiva tra il rapporto definitoe quello da definire, sicché, se del rapporto controverso mutano alcunielementi con conseguente venir meno della originaria causa petendi ilpregresso giudicato cessa di operare (cfr.: Cass. n. 5092/2000; Cass. n.7316/2000; Cass. n. 7320/2000; sul punto, si veda anche: Cass. n.9335/2000).Così delineati i limiti di efficacia del giudicato, deve escludersi che sussistaidentità tra la causa instaurata dalla società opposta, avente ad oggetto lapretesa relativa al pagamento del corrispettivo dell’appalto, e quellaproposta dal Condominio, relativa al credito risarcitorio sorto per effettodell’adempimento tardivo e inesatto della controparte, visto che esse sonocaratterizzate da causa petendi e petitum diversi che, pur riferendosi a ununico rapporto contrattuale, restano distinti sotto il profilo sostanziale.Pertanto, non è applicabile nella specie il principio, richiamato dai giudicidel merito, secondo cui il giudicato formatosi in ordine alla domandamonitoria, coprendo il dedotto e il deducibile, impedisce di far valere inseparata sede l'inadempimento dell’appaltatore, profilo, quest’ultimo,evidentemente diverso da quelli dedotti nel procedimento monitorio.Va osservato, al riguardo, che, come più volte affermato in sede diinterpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di appalto, qualorail committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretendal'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece,il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il creditodell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato (cfr.: Cass. n.6009/2012; per quanto concerne l’applicazione del medesimo principio inNumero registro generale 22010/2021Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 10072/2026Data pubblicazione 18/04/2026relazione al progettista e al direttore dei lavori, si vedano, altresì: Cass. n.29331/2024; Cass. n. 27042/2024; Cass. n. 29218/2017).Ne deriva che il giudicato sulla sussistenza in capo all’appaltatore deldiritto al compenso non esclude la possibilità per il committente di farvalere gli autonomi crediti risarcitori relativi al ritardo nel compimento deilavori e alla responsabilità per vizi dell’opera eseguita, e ciò a prescinderedall’epoca in cui i vizi siano emersi o siano stati scoperti.Pertanto, la Corte d’appello ha errato sia nell’escludere la possibilità per ilCondominio odierno ricorrente di far valere la responsabilitàdell’appaltatrice per i vizi nell’esecuzione delle opere in considerazionedella loro anteriorità rispetto alla formazione del giudicato sulla pretesafatta valere in sede monitoria, sia nell’omettere qualsiasi valutazione etrattazione della questione con specifico riferimento all’ulteriore creditorisarcitorio per il ritardo nel compimento dei lavori (con richiesta dipagamento della penale), pur essendo lo stesso oggetto dell’impugnazionecome si evince dalla stessa sentenza, alle pagine 4 e 6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, «in relazione all’art. 360n° 3 e n° 5 cpc - errata valutazione delle risultanze istruttorie conerroneità e travisamento dei fatti sotto un duplice profilo: a) sotto lospecifico profilo della mancanza, apparenza perplessità e illogicità dimotivazione, con ulteriore violazione e falsa applicazione dell’ art. 163comma 3° numeri 3 e 4 cpc, dell’art. 2909 c.c., dell’art. 647 cpc e degliartt. 113 e 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 111 comma 6 costituzione edell’art. 118 disp att cc; b) per avere la corte di appello omesso l’esame diun fatto decisivo per il giudizio e cioè la sussistenza, l’entità, il carattere dinovità e/o il carattere occulto dei vizi scoperti negli anni 2006, 2007 e2009 e per l’effetto confermato la sentenza del tribunale che ha respintola domanda c) e la relativa richiesta di ulteriore ctu, nonché omesso divalutare le risultanze testimoniali e per l’effetto respinto la domanda d)».Numero registro generale 22010/2021Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 10072/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il Condominio, in particolare, si duole del fatto che la Corte d’appello,limitandosi a un’acritica adesione alle conclusioni del consulente tecnicod’ufficio e senza dar conto dell’iter logico seguito, abbia consideratopreesistenti alla formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo, nonché,implicitamente, palesi tutti i vizi dell’opera eseguita.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, «in relazione all’art. 360 n° 3cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1668, 1669 e 1362 ess codice civile, in relazione agli artt. 633 e ss codice di procedura civile e2909 codice civile, per avere la corte di appello erroneamente qualificato ivizi di cui è causa vizi solo preesistenti e non anche vizi palesi ericonoscibili, anche sotto lo specifico profilo dell’ulteriore vizio dimotivazione in tal caso totalmente inesistente e/o illogica».In particolare, a dire di parte ricorrente, per l’ipotesi in cui si dovesseritenere che la Corte di merito abbia considerato i vizi per cui è causacome preesistenti, ma non anche come palesi e riconoscibili, sussisterebbel’ulteriore vizio di violazione di legge, in quanto, contro i principi soprariportati in tema di efficacia del giudicato, sarebbe stato ingiustamenteprecluso al committente di farli valere pur avendone la parte avutoconoscenza soltanto dopo la formazione del giudicato sul decretoingiuntivo, e ciò senza che se ne siano specificate le ragioni.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, risultano assorbiti a seguito dell’accoglimento del primo.Infatti, alla luce di quanto innanzi specificato sotto il profilo giuridico, nonè necessario, al fine di stabilire se siano ammissibili le azioni risarcitorie,verificare la preesistenza o la riconoscibilità dei vizi rispetto allaformazione del giudicato sul decreto ingiuntivo già ottenuto dalla societàappaltatrice.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al primomotivo, assorbiti i restanti.Numero registro generale 22010/2021Numero sezionale 855/2026Numero di raccolta generale 10072/2026Data pubblicazione 18/04/2026Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Firenze in diversa composizione, perché provveda, inapplicazione dei principi suesposti, all’esame delle domande delCondominio aventi ad oggetto la condanna della società appaltatrice alrisarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere compiute e alpagamento della penale pattuita per il ritardo nel compimento dei lavori.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso