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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34545/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecco assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, di cui all'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nella specie, una mazza da baseball), perché l'imputato non risultava punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della particolare tenuità del fatto.

Il Tribunale ordinava, contestualmente, il dissequestro dell'oggetto e la sua restituzione all'avente diritto.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

Sostiene il ricorrente che, in difetto di assoluzione con formula piena, il bene in sequestro avrebbe dovuto essere confiscato, a norma dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto per saltum, a norma dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., è fondato sotto il profilo, unicamente deducibile e di natura assorbente, della violazione di legge.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta dall'art. 6 legge n. 152 del 1975 per tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito, o di appartenenza del bene a persona estranea al reato: Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085-01; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458-01; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 2007, Pisciotta, Rv. 235854-01).

2. La sentenza impugnata non si è conformata a tale principio di diritto e deve essere annullata limitatamente alla mancata confisca dell'oggetto in sequestro, che, senza necessità di rinvio, questa Corte può direttamente disporre in forza dei poteri ad essa riconosciuti dall'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della mazza da baseball, che dispon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecco assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, di cui all'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 (nella specie, una mazza da baseball), perché l'imputato non risultava punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della particolare tenuità del fatto. Il Tribunale ordinava, contestualmente, il dissequestro dell'oggetto e la sua restituzione all'avente diritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che, in difetto di assoluzione con formula piena, il bene in sequestro avrebbe dovuto essere confiscato, a norma dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto per saltum, a norma dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., è fondato sotto il profilo, unicamente deducibile e di natura assorbente, della violazione di legge. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta dall'art. 6 legge n. 152 del 1975 per tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito, o di appartenenza del bene a persona estranea al reato: Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085-01; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458-01; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 2007, Pisciotta, Rv. 235854-01). 2. La sentenza impugnata non si è conformata a tale principio di diritto e deve essere annullata limitatamente alla mancata confisca dell'oggetto in sequestro, che, senza necessità di rinvio, questa Corte può direttamente disporre in forza dei poteri ad essa riconosciuti dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della mazza da baseball, che dispon
Sentenza Cassazione n. 34545/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris