CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 26291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA tì,)-í-- . sul ricorso 25073/2020 proposto da: Comune di Carisio, con sede in Carisio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Sindaco pro tempore [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a stare in giudizio dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 52 del 16 luglio 2020, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H03 E472U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta delega rilasciata con foglio separato; - ricorrente - co n tro ALIOTTA [OSCURATO:PERSONA], residente in Carisio, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Biella (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Biella, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, giusta procura speciale, materialmente congiunta in calce al controricorso; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 441/2020 emessa dalla CTR Piemonte il 15/06/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria per la metà di terreni ubicati in Comune di Carisio, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Vercelli quattro avvisi di accertamento IMU del 16/11/2017, relativi agli anni di imposta 2012-2015, con i quali l'[OSCURATO:PERSONA] recuperava a tassazione le maggiori imposte, disconoscendo il beneficio di cui all'art. 13, comma 8 bis, d.I.201/2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, rilevando la mancata sussistenza dei presupposti dell'esenzione, non avendo il contribuente fornito la prova di aver condotto i terreni nella qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte accoglieva l'appello, riconoscendo il requisito della conduzione da parte della Aliotta dei terreni in qualità di coadiuvante della società semplice, partecipata dai figli della contribuente, che conduceva direttamente i terreni. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Carisio sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memorie. 6. In prossimità della camera di consiglio le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla I. 214/2011, come modificato dalla I. 208/2015 e succ. modifiche, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; si sostiene che la CTR abbia errato nel non aver valorizzato, quale elemento rilevante per il disconoscimento dell'agevolazione fiscale, gli aspetti sostanziali costituiti dall'assenza di redditi provenienti dall'attività di sfruttamento dei terreni. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 705, I. 145/2018, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5, per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto l'art. 1, comma 705, citato norma di interpretazione autentica. 3. Rileva il Collegio che, come dedotto dalla resistente nella memoria, è sopravvenuto alla decisione impugnata l'art. 78 bis del d.l. n. 104 del 2020, convertito nella legge n. 126 del 2020, intitolato « Interpretazione autentica in materia di IMU». In particolare, il comma 3 del ridetto art. 78 bis dispone che «Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.». Il primo comma dello stesso art. 78 bis prevede, a sua volta, che « Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.». Attesa la rilevanza dello ius superveniens rispetto al caso controverso, appare opportuno, in assenza di puntuali precedenti di legittimità e dell'evidenza decisoria, rimettere la questione alla pubblica udienza, come già disposto da questa Sezione con Ordinanza interlocutoria n. 9426 del 23.3.2022. P.Q.M. La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione di questa Corte. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 24.5.2022. Il Presidente