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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 01722/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14800/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRLe per essa [OSCURATO:PERSONA] , in persona del rappresentante in atti indicatoe nella qualità spiegata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (DGLPLA65R21 D969N)e [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d' a ppello di Brescia n.1205/2024 depositata il 27/12/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 24/11/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 09/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 26/01/2026 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14800/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRLe per essa [OSCURATO:PERSONA] , in persona del rappresentante in atti indicatoe nella qualità spiegata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (DGLPLA65R21 D969N)e [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d' a ppello di Brescia n.1205/2024 depositata il 27/12/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 24/11/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 09/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/01/2026 I
Decreto Cassazione n. 01722/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris