CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 15486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l N.R.G. 7189/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A VOLO “S.T.A.V. Torricello” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. TRINITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata – Avverso l’ordinanza di incompetenza del 18 gennaio 2022 (R.G. n. 14242/2021) del Tribunale civile di Napoli (XIV Sezione); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: R.G.N. 7189/2022 C.C. 19/04/2023 Regolamento di competenzaad istanza di parte - Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale civile di Napoli - pronunciandosi sull’opposizione a precetto formulata dalla S.T.A.V. Torricello, con la quale aveva chiesto dichiararsi l’inesistenza del diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Napoli di agire in via esecutiva per il rilascio dei beni di cui alla sentenza n. 1969/2017 della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli (deducendo, tra l’altro, la mancata proprietà –in capo alla controparte – di tali beni e l’omessa conclusione dei contratto in forza del quale il rilascio era stato intimato), dichiarava la sua incompetenza per materia essendo competente la suddetta Sezione specializzata agraria; -che la citata opponente, con ricorso del 18 febbraio 2022 (notificato alla controparte in pari data a mezzo pec), ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza (comunicata il 19 febbraio 2022), chiedendo dichiararsi la sussistenza della competenza del Tribunale civile ordinario di Napoli; - che, con istanza depositata il 21 marzo 2022, la ricorrente comunicava che il suo difensore l’aveva informata che, in data 9 marzo 2022, era risultato destinatario di un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione forense in quanto vincitore di concorso come addetto all’Ufficio del processo, ragion per cui doveva ritenersi che, alla data del 3 marzo 2022 (di decorrenza di detta sospensione), pendente il termine per il deposito del regolamento di competenza, era sopravvenuta – ad avviso dell’istante - una ragione legale per la interruzione del processo, chiedendone la conseguente dichiarazione; - che il P.G. ha chiesto, con le sue conclusioni, dichiararsi l’improcedibilità del formulato regolamento di competenza, non risultando – sulla base della consultazione della consolle del pct – “nessun atto disponibile”; [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: -dalla documentazione cartacea risultano tutti i documenti prescritti dall’art. 47 cpc, ovvero il ricorso per regolamento di competenza (con prova della ritualità della notificazione in via telematica nel termine prescritto dall’art. 47, comma 2, c.p.c. alla controparte), unitamente all’istanza di trasmissione del fascicolo in cassazione e all’ordinanza impugnata (in copia autentica); - che il ricorso risulta tempestivamente proposto a mezzo di difensore che, all’atto della sua formulazione, era munito di “ius postulandi”, ragion per cui la sopravvenuta sospensione dello stesso, in pendenza del termine per proporre regolamento di competenza, non è idonea a determinare alcuna conseguenza processuale nel giudizio di cassazione (risultando, perciò, irrilevante che non si sia costituito un successivo difensore in rappresentanza della ricorrente), onde occorre decidere sullo stesso ricorso proposto ai sensi dell’art.42 c.p.c.; - che la questione pregiudiziale sollevata dalla ricorrente in ordine alla tardività dell’eccezione di competenza formulata dalla controparte nel giudizio di merito è superata dal fatto che l’incompetenza per materia è stata tempestivamente rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38, comma 3, c.p.c. sciogliendo la riserva introitata alla prima udienza di trattazione del giudizio conseguente alla proposta opposizione all’esecuzione; - che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., ad es. Cass. n. 17502/2010 e Cass. n. 10508/2015), la questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e Sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario; -che il regolamento di competenza in questione è infondato, perché la competenza in materia di opposizione all’esecuzione riferita a titoli giudiziali consistenti in pronunce della Sezione specializzata agraria del Tribunale comportanti la condanna al rilascio di fondi rustici (come nel caso di specie) spetta alla stessa Sezione specializzata (cfr., tra le tante, Cass. n. 4399/1999 e n. 11080/2003); - che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, confermandosi la sussistenza della competenza per materia della Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Napoli, senza alcuna pronuncia sulle spese di questo giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - che, i n ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza e del suo rigetto nel caso in questione, sussistono le condizioni per dare atto (v. Cass. n. 11331/2014 e Cass. n. 13636/2020) dell’obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 (come introdotto, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassa