CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui agli artt.575 e 577 cod. pen., all'esito del giudizio abbreviato, nella misura di anni 8 di reclusione (computando nella massima estensione la riduzione per l'attenuante di cui all'art. 8, d. I. 152/1991) e che con l'unico motivo di ricorso l'imputato deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, censurando la mancata valorizzazione del suo comportamento post delictum ("relativo al suo reinserimento nella società civile") e il rilievo attribuito ai precedenti penali; Rilevato che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, omettendo di confrontarsi con gli argomenti posti a base della decisione impugnata, che ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 14527, Rv. 233938; v. pag. 3 della sentenza impugnata, ove si evidenzia che: l'omicidio è stato progettato, voluto ed eseguito con "callida e spietata violenza"; il ricorrente è gravato da numerosi precedenti penali; la sua condotta processuale, così come la dissociazione dal contesto criminale di appartenenza, sono elementi valutati per decidere in ordine all'applicazione dell'attenuante speciale e che, pertanto, non valgono a giustificare una ulteriore riduzione di pena); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Ilonsigliere estensore ) Il P