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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 47751/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tribunale di MILANOnei confronti di Tribunale di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Tribunale di Arezzo, cui va disposta la trasmissione degli atti, tenuto conto che alla data della proposizione dell'incidente di esecuzione la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (10.7.2019) era stata emessa dal Tribunale di Arezzo, per come emerge dal certificato del casellario giudiziale allegato ; 1) J4 itirwon jjj 1:,P 9u.) f). 11/414 i IYU.

N Mibb 2uce. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti dell'omologo giudice del Tribunale di Arezzo, che con ordinanza del 17/3/2021 aveva declinato la propria competenza a decidere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione in executivis tra alcune sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

Con l'ordinanza che ha sollevato il conflitto, il giudice dell'esecuzione di Milano ha richiamato la disposizione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., individuando la competenza del giudice di Arezzo in quanto la sentenza passata in giudicato per ultima è quella del Tribunale di Arezzo del 13/6/2018, irrevoca- bile il 10/7/2019, sebbene non ancora iscritta nel certificato del casellario, ma espressamente citata nell'istanza che ha avviato l'incidente di esecuzione di cui si tratta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc.

Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la compe- tenza del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale vanno restituiti gli atti.

1.1. Invero, occorre riferirsi al principio della "perpetuatio jurisdictionis" che prescrive che la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl.

Comp. in proc.

Chiarello, Rv. 247648; a tal fine è titolo valido l'ultimo provvedimento anche quando è costituito da una sentenza di proscioglimento: Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, Rv. 261203).

Detto principio, di generale applicazione in ambito esecutivo, prescrive che deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice.

1.2. Nel caso in esame, in applicazione di tale principio, si rileva che dall'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata dal Fatnassi emerge che alla data di deposito di detta istanza in executivis l'ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Arezzo del 13/6/2018, irrevocabile il 10/7/2019.Tale sentenza - anche se all'epoca della domanda non era ancora inserita nel certificato penale intestato al Fatnassì (quello aggiornato in atti reca la data del 2/11/2021) - era comunque conosciuta (o conoscibile) dalle parti per essere stata indicata nell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo citato nell'istanza difensiva ex art. 671 cod. proc. pen.

Deve infatti affermarsi che l'esistenza di un titolo giurisdizionale esecutivo non deve necessariamente emergere soltanto dal certificato del casellario giudiziale, potendo anche ricavarsi da altre fonti, nella specie emergendo dalla documentazione allegata all'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione che recava tutti gli estremi della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, così specificandosi a carico del giudice dell'esecuzione l'onere di verifica in ordine alla propria competenza (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065; Sez. 1, n. 32563 del 20/10/2020, n.m.).

2. Pertanto, sì indica la competenza esecutiva del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Arezzo, in tali termini dovendosi risolvere il conflitto di competenza.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il giorno 18 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Tribunale di MILANOnei confronti di Tribunale di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Tribunale di Arezzo, cui va disposta la trasmissione degli atti, tenuto conto che alla data della proposizione dell'incidente di esecuzione la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (10.7.2019) era stata emessa dal Tribunale di Arezzo, per come emerge dal certificato del casellario giudiziale allegato ; 1) J4 itirwon jjj 1:,P 9u.) f). 11/414 i IYU. N Mibb 2uce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti dell'omologo giudice del Tribunale di Arezzo, che con ordinanza del 17/3/2021 aveva declinato la propria competenza a decidere sull'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento della continuazione in executivis tra alcune sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Con l'ordinanza che ha sollevato il conflitto, il giudice dell'esecuzione di Milano ha richiamato la disposizione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., individuando la competenza del giudice di Arezzo in quanto la sentenza passata in giudicato per ultima è quella del Tribunale di Arezzo del 13/6/2018, irrevoca- bile il 10/7/2019, sebbene non ancora iscritta nel certificato del casellario, ma espressamente citata nell'istanza che ha avviato l'incidente di esecuzione di cui si tratta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la compe- tenza del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale vanno restituiti gli atti. 1.1. Invero, occorre riferirsi al principio della "perpetuatio jurisdictionis" che prescrive che la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. Comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648; a tal fine è titolo valido l'ultimo provvedimento anche quando è costituito da una sentenza di proscioglimento: Sez. 1, n. 48337 del 06/11/2014, Rv. 261203). Detto principio, di generale applicazione in ambito esecutivo, prescrive che deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice. 1.2. Nel caso in esame, in applicazione di tale principio, si rileva che dall'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata dal Fatnassi emerge che alla data di deposito di detta istanza in executivis l'ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Arezzo del 13/6/2018, irrevocabile il 10/7/2019.Tale sentenza - anche se all'epoca della domanda non era ancora inserita nel certificato penale intestato al Fatnassì (quello aggiornato in atti reca la data del 2/11/2021) - era comunque conosciuta (o conoscibile) dalle parti per essere stata indicata nell'ordine di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo citato nell'istanza difensiva ex art. 671 cod. proc. pen. Deve infatti affermarsi che l'esistenza di un titolo giurisdizionale esecutivo non deve necessariamente emergere soltanto dal certificato del casellario giudiziale, potendo anche ricavarsi da altre fonti, nella specie emergendo dalla documentazione allegata all'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione che recava tutti gli estremi della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, così specificandosi a carico del giudice dell'esecuzione l'onere di verifica in ordine alla propria competenza (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065; Sez. 1, n. 32563 del 20/10/2020, n.m.). 2. Pertanto, sì indica la competenza esecutiva del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Arezzo, in tali termini dovendosi risolvere il conflitto di competenza. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il giorno 18 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 47751/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris