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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15618/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26356/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 2026/2022,depositata il 17/ 05 /20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Cartella di pagamento – procedura automatizzata– oggetto del giudizio –petitum mediato ed immediato – errore revocatorio Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla CTP di Milano la cartella di pagamento n. 68 2019 00716643 65 emessa a seguito di comunicazionedi irregolarità derivante da controllo formale ex art. 36- terd.P.R. n.600 del 19 73 sulla dichiarazione dei redditi modello Unico 2016 (per l’anno d’imposta 2015), per unimporto complessivo di euro 14.075,75.

La ripresa tributaria scaturiva dal disconoscimento delle detrazioni per spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio , derivante dall’assenza di congruadocumentazione.

2. La CTP accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello.

3. Avversola sentenza della CTR, di cui all’epigrafe, la contribuente ha proposto ricor so per cassazione (affidato a cinque motivi) nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistitocon controricorso.

La contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1-La contribuente propone cinque motivi di ricorso.

1.1. Ilprimo motivo è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Omessa pronuncia con riferimento alla dichiarata mancata decisione sulla domanda di annullamento integrale dell’atto impositivo opposto con il ricorso introduttivo di primo grado – Violazione dell’art. 116 c.p.c. sempre nell’ambito dell’“error in procedendo” laddove la CTR ha dichiarato di non avere il potere di valutare le risultanze della documentazione probatoria in atti in considerazione della circostanza che ciò avrebbe comportato l’esercizio di un potere d’ufficio non riconosciuto al Giudicante –Omesso esercizio del potere di valutazione delle prove documentali offerte in produzione».

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Con una prima censura,critica la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento integrale dell’atto impositivo e si duole del fatto che la CTR avrebbe erroneamente assu nto che il ricorso introduttivo non contenesse censure in ordine alla non detraibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi, essendo stato incentrato esclusivamente sullespese di ristrutturazione.

Osserva che con i l ricorso in primo grado aveva depositato tutta la documentazione relativa anche a detteulteriori spese ; che con le note di udienza si era espressamente riportata alla documentazione prodotta; che le medesime allegazioni erano state riproposte in secondo grado.

Con una seconda censura, critica la sentenza laddove la CTR ha dichiarato di non poter valutare le risultanze della documentazione probatoria in atti,così omettendo l’esercizio del potere di valutazione della prova doverosamente imposto dall’art. 116 cod. proc. civ.

1.2. Ilsecondo motivo è così rubricato: « Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, dell’art. 115 c.p.c. in ordine all’intervenuto riconoscimento di non contestazione dei fatti di cui all’atto impositivo impugnato nel procedimento di primo grado -Violazione dell’art. 115 c.p.c. anche con riferimento alla circostanza che al CTR non ha posto a fondamento della propria decisione le prove documentali offerte.» Criticala sentenza impugnata per aver ritenuto che in primo grado non vi fosse stata contestazione dei fatti di cui all’atto impositivo – relativi alle spese mediche, previdenziali e per arredi – così violando l’art. 115 cod. proc. civ.

Ribadisce che aveva prodotto la documentazione attestante le spese sostenute e dedotte per dette causalisicché non si configurava alcuna mancata constatazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. laddove la produzione documentale era, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 appunto, processualmente tesa a confutare uno dei fatti presupposti dell’atto impositivo.

1.3. Il terzo motivo proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione legge – “Error in iudicando” – Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in ordine alla violazione delle regole sull’onere della prova – Declaratoria di inesistenza della prova su punto a favore della ricorrente.

Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art. 16bis del D.PR. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 917 (TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi.» Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che «il contenzioso tributario non conferisce al giudice un potere officioso di indagine e di valutazione del materiale probatorio, in difetto della formulazione di specifico motivo di doglianza che la documentazione depositata può solo sostenere, senza poterne surrogare l'assenza».

Assume che tale statuizione si traduce in una violazione delle regole sull’onere probatorio in quanto spettava all’Ufficio dimostrare l’indeducibilità delle spese sostenute dalla ricorrente.

1.4. Il quarto motivo , proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, dell’art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente in primo grado (doc. 5b e 5c di parte ricorrente ora qui doc. 3) ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi che i medesimi dimostrano essere stati sostenuti dalla ricorrente – Mancata applicazione del disposto dell’art. 115 c.p.c. alla non constatazione operata dall’Ufficio degli Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 effetti probatori delle prove documentali offerte dalla ricorrente – Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art.16bis del D.PR. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 917(TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi» In via subordinata, assume che la CTR non ha valutato correttamente le risultanze probatorie della documentazione offerta, segnatamente con riferimento ai doc. 5b e 5c (ritrascritti in ricorso).

Ribadisce che già con le note di udienza del primo grado, c on riferimento alle deduzioni spettanti ed afferenti le spese mediche e previdenziali, avevarichiama to la documentazione prodotta in sede di iscrizione a ruolo delricorso.

1.5. Il quinto motivo è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, dell’art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente in primo grado (doc. 5b parte 2 con riferimento alle fatture 02/2015 e 03/2015 [OSCURATO:PERSONA]) Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art.16bis del D.PR. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 917(TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese di ristrutturazione, in assenza di bonifici cosiddetti “parlanti”».

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato, con riferimento a due delle fatture relative ai lavori di ristrutturazione dell’immobile – precisamente la fattura 02/2015 (€ 4 .293,30) e 03/2015 (€ 1.023,00)– che le stesse non erano agli atti del giudizio con conseguente legittimità del disconoscimento della detrazione.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Osserva che le fatture erano state prodotte sub 5b) ed erano pure state richiamate nel ricorso e che la CTR ha omesso di valutare un documento decisivo per il giudizio.

Aggiunge che, sebbene le dette fatture fossero state saldate con un bonifico ordinario, aveva comunque diritto alla detrazione di imposta avendo prodotto una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il percipiente aveva attestatodi aver ricevuto il pagamento attraverso un bonifico e di avere inserito l’importo nella propria dichiarazione reddituale;Ciò in ossequio anche ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate la nr. 43/e del 18/11/2016.

2. Osserva, innanzitutto, il collegio come non sia controverso in fatto che la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, aveva ad oggetto il recupero a tassazione di un maggior imponibile in ragione del disconoscimento delle detrazioni operate dalla contribuente per le spese sostenute a titolo di spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

L’Ufficio, infatti, constatava l 'assenza di congrua documentazioneprobatoria, ritenuta necessaria secondo legge.

3. I primi quattro motivi sono da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi.

Gli stessi, infatti, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sul recupero relativo a spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo.

I primi tre motivi sono infondati, restando assorbito il quarto.

3.1. In primo luogo,va rammentato che, n elle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 originario, non possono essere rilevate d'ufficio (Cass. 18/05/2018, n. 12313). 3.2.In secondo luogo,questa Corte ha ripetutamente chiarito che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra - petizione o extra - petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petend i ), emetta un provvediment o diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 21/03/2019, n. 8048).

3.3. La CTR, con la sentenza impugnata, si è attenuta a questi principi.

Infatti,con riferimento alle detrazioni per spese sanitarie, contributi previdenziali e spese per arredo,ha osservato che nel ricorso originario della contribuente non era contenuta alcuna contestazione riferita espressamente a dette poste e che da ciò conseguiva l’evidente inoppugnabilità deirelativi recuperi.

3.4. Secondo la tesi della contribuente, il petitum mediato doveva integrarsi in ragione del petitum immediato, avendo chiesto l’annullamento integrale dell’atto impo-esattivo, e non de l solo recupero relativo alle spese di ristrutturazione ed avendo allegato documentazione relativa anche alle spese sanitarie, ai contributi previdenziali ed alle spese per arredo.

3.5. Tale affermazione non è condivisibile.

Al giudice è preclusa la possibilità di annullare integralmente l’atto impositivo laddove il petitum mediato abbia ad oggetto sol tanto la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 richiesta di annullamento solo di alcune riprese; viceversa, non è preclusa la statuizione oppostache presuppone l’accoglimento parziale della pretesa.

In secondo luogo, il thema decidendumsi individua in ragione dei fatti costitutivi allegati a determinazione del petitum mediato e non in ragione delle mere conclusioni rassegnate.

Se, pertanto, le contestazioni avverso l’atto impositivo hanno ad oggetto solo i fatti costitutivi relativi ad alcune delle riprese (nella specie spese di ristrutturazione) la domanda resta circoscritta a queste ultime, non potendosi integrare attraverso un petitum immediato più ampio in quanto avente ad oggetto la richiesta (generica) di annullamento dell’intero atto impositivo; la diversa soluzione, infatti, per un verso porrebbe il giudice nelle condizioni di dover valutare la richiesta di annullamento integrale in ragione di mere congetture, mancando rispetto ad alcune pretese, la specifica contestazione della loro illegittimità e, per altro verso, aprirebbe l’ingresso nel corso del giudizio a domande nuove,in violazione della natura impugnatoria del giudizio tributario.

Per analoghe ragioni,deve escludersi che l’oggetto del contendere possa determinarsi in ragione dei documenti prodottiove questi ultimi siano estranei ai fatti costitutivi allegati, ancorché astrattamente utili rispetto al petitum immediato.

Infatti, anche tale valutazione finirebbe con il violare le preclusioni proprie del processo tributario. 3.6.La CTR si è attenuta a questi principi, laddove ha affermato che «L'atto impositivo impugnato si compone, infatti, di vari rilievi, ma le censure esposte nel ricorso investono esclusivamente il disconoscimento delle detrazioni per le opere di ristrutturazione dell'immobile, senza nulla argomentare sulla illegittimità e infondatezza delle ulteriori riprese.

Al riguardo, non è sufficiente invocare la documentazione depositata in giudizio, atteso che il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 contenzioso tributarlo non conferisce al giudice un potere officioso di indagine e di valutazione del materiale probatorio, in difetto della formulazione di specifico motivo di doglianza che la documentazione depositata può solo sostenere, senza poterne surrogare l'assenza.

Diversamente opinando il giudizio tributario smarrirebbe i l proprio carattere impugnatorio, per assumere quello di giudizio ex officio affatto svincolato dalle allegazioni delle parti, in chiaro e frontale contrasto con il dato positivo e in fatale violazione del principio del contraddittorio».

4. Il quinto motivo è inammissibile.

4.1. La parte lamenta che la CTR ha ritenuto non versate in giudizio due fatture relative alla ristrutturazione le quali, invece, secondo la sua prospettazione ( opposta a quella dell’Agenzia che nega la loro produzione),erano agli atti.

Anche in memoria la contribuente ha precisato che la CTR, probabilmente per mero errore, aveva dato per non prodotti alcuni documenti che, invece, erano stati ritualmente versati in atti in primo grado e che il motivo evidenziava la circostanza che la CTR non si era avvedutadi una produzione documentale che, invece , era esistente.

4.2. Questa Corte, tuttavia, ha più volte ribadito, che il vizio di omessoesame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso.

Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (cfr.,tra le più recenti, Cass.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15517in motivazione che richiama Cass.09/10/2015, n. 20240 del 09/10/2015; Cass. 11/06/2018n. 15043).

Tali statuizioni hanno trovato recente conferma da parte delle Sezioni Unite le quali hanno precisato che il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; chese il giudice di appello sia incorso in una svista, è a lui che spetta di porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto, al fine di eventualmente consegnare al giudice di legittimità un fatto già definitivamente ricostruito nella sua oggettività.

Le Sezioni Unite, inoltre, dopo aver ribadito che la revocazioneper il motivo in esame è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto a qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale, hanno aggiunto che è fermo l'orientamento secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell'affermazione, dovuta a mera svista, dell'inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto.

Solo ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez.

U.05/03/2024, n. 5792).

4.3. Nel caso di specie, la CTR –per quanto prospettato nel motivo –non è incorsa in una erronea ricostruzione dei fatti, ma in un errore percettivo: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse agli atti un documento che, invece, era stato prodotto; pertanto , l'affermazione avrebbe dovuto essere contestata con il mezzo dellarevocazione; ciò rende inammissibil e il motivo di ricorso .

5. Il ricorso deve essere, quindi, complessivamente rigettato.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26356/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 2026/2022,depositata il 17/ 05 /20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Cartella di pagamento – procedura automatizzata– oggetto del giudizio –petitum mediato ed immediato – errore revocatorio Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla CTP di Milano la cartella di pagamento n. 68 2019 00716643 65 emessa a seguito di comunicazionedi irregolarità derivante da controllo formale ex art. 36- terd.P.R. n.600 del 19 73 sulla dichiarazione dei redditi modello Unico 2016 (per l’anno d’imposta 2015), per unimporto complessivo di euro 14.075,75. La ripresa tributaria scaturiva dal disconoscimento delle detrazioni per spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio , derivante dall’assenza di congruadocumentazione. 2. La CTP accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello. 3. Avversola sentenza della CTR, di cui all’epigrafe, la contribuente ha proposto ricor so per cassazione (affidato a cinque motivi) nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistitocon controricorso. La contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1-La contribuente propone cinque motivi di ricorso. 1.1. Ilprimo motivo è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c. – Omessa pronuncia con riferimento alla dichiarata mancata decisione sulla domanda di annullamento integrale dell’atto impositivo opposto con il ricorso introduttivo di primo grado – Violazione dell’art. 116 c.p.c. sempre nell’ambito dell’“error in procedendo” laddove la CTR ha dichiarato di non avere il potere di valutare le risultanze della documentazione probatoria in atti in considerazione della circostanza che ciò avrebbe comportato l’esercizio di un potere d’ufficio non riconosciuto al Giudicante –Omesso esercizio del potere di valutazione delle prove documentali offerte in produzione». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Con una prima censura,critica la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento integrale dell’atto impositivo e si duole del fatto che la CTR avrebbe erroneamente assu nto che il ricorso introduttivo non contenesse censure in ordine alla non detraibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi, essendo stato incentrato esclusivamente sullespese di ristrutturazione. Osserva che con i l ricorso in primo grado aveva depositato tutta la documentazione relativa anche a detteulteriori spese ; che con le note di udienza si era espressamente riportata alla documentazione prodotta; che le medesime allegazioni erano state riproposte in secondo grado. Con una seconda censura, critica la sentenza laddove la CTR ha dichiarato di non poter valutare le risultanze della documentazione probatoria in atti,così omettendo l’esercizio del potere di valutazione della prova doverosamente imposto dall’art. 116 cod. proc. civ. 1.2. Ilsecondo motivo è così rubricato: « Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, dell’art. 115 c.p.c. in ordine all’intervenuto riconoscimento di non contestazione dei fatti di cui all’atto impositivo impugnato nel procedimento di primo grado -Violazione dell’art. 115 c.p.c. anche con riferimento alla circostanza che al CTR non ha posto a fondamento della propria decisione le prove documentali offerte.» Criticala sentenza impugnata per aver ritenuto che in primo grado non vi fosse stata contestazione dei fatti di cui all’atto impositivo – relativi alle spese mediche, previdenziali e per arredi – così violando l’art. 115 cod. proc. civ. Ribadisce che aveva prodotto la documentazione attestante le spese sostenute e dedotte per dette causalisicché non si configurava alcuna mancata constatazione ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. laddove la produzione documentale era, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 appunto, processualmente tesa a confutare uno dei fatti presupposti dell’atto impositivo. 1.3. Il terzo motivo proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: Violazione legge – “Error in iudicando” – Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in ordine alla violazione delle regole sull’onere della prova – Declaratoria di inesistenza della prova su punto a favore della ricorrente. Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art. 16bis del D.PR. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 917 (TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi.» Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che «il contenzioso tributario non conferisce al giudice un potere officioso di indagine e di valutazione del materiale probatorio, in difetto della formulazione di specifico motivo di doglianza che la documentazione depositata può solo sostenere, senza poterne surrogare l'assenza». Assume che tale statuizione si traduce in una violazione delle regole sull’onere probatorio in quanto spettava all’Ufficio dimostrare l’indeducibilità delle spese sostenute dalla ricorrente. 1.4. Il quarto motivo , proposto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, dell’art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente in primo grado (doc. 5b e 5c di parte ricorrente ora qui doc. 3) ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi che i medesimi dimostrano essere stati sostenuti dalla ricorrente – Mancata applicazione del disposto dell’art. 115 c.p.c. alla non constatazione operata dall’Ufficio degli Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 effetti probatori delle prove documentali offerte dalla ricorrente – Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art.16bis del D.PR. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 917(TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese mediche, previdenziali e per arredi» In via subordinata, assume che la CTR non ha valutato correttamente le risultanze probatorie della documentazione offerta, segnatamente con riferimento ai doc. 5b e 5c (ritrascritti in ricorso). Ribadisce che già con le note di udienza del primo grado, c on riferimento alle deduzioni spettanti ed afferenti le spese mediche e previdenziali, avevarichiama to la documentazione prodotta in sede di iscrizione a ruolo delricorso. 1.5. Il quinto motivo è così rubricato: «Motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza e del procedimento – “Error in procedendo” – Violazione dell’art. 1 comma 2 D.Lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546, dell’art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente in primo grado (doc. 5b parte 2 con riferimento alle fatture 02/2015 e 03/2015 [OSCURATO:PERSONA]) Motivo ai sensi dell’art.360 nr.3 c.p.c.: violazione di legge violazione dell’art.16bis del D.PR. [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 917(TUIR) ed anche con riferimento alla mancata valutazione dei documenti ivi indicati ed afferenti la deducibilità delle spese di ristrutturazione, in assenza di bonifici cosiddetti “parlanti”». Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato, con riferimento a due delle fatture relative ai lavori di ristrutturazione dell’immobile – precisamente la fattura 02/2015 (€ 4 .293,30) e 03/2015 (€ 1.023,00)– che le stesse non erano agli atti del giudizio con conseguente legittimità del disconoscimento della detrazione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Osserva che le fatture erano state prodotte sub 5b) ed erano pure state richiamate nel ricorso e che la CTR ha omesso di valutare un documento decisivo per il giudizio. Aggiunge che, sebbene le dette fatture fossero state saldate con un bonifico ordinario, aveva comunque diritto alla detrazione di imposta avendo prodotto una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il percipiente aveva attestatodi aver ricevuto il pagamento attraverso un bonifico e di avere inserito l’importo nella propria dichiarazione reddituale;Ciò in ossequio anche ad una circolare dell’Agenzia delle Entrate la nr. 43/e del 18/11/2016. 2. Osserva, innanzitutto, il collegio come non sia controverso in fatto che la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, aveva ad oggetto il recupero a tassazione di un maggior imponibile in ragione del disconoscimento delle detrazioni operate dalla contribuente per le spese sostenute a titolo di spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’Ufficio, infatti, constatava l 'assenza di congrua documentazioneprobatoria, ritenuta necessaria secondo legge. 3. I primi quattro motivi sono da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi. Gli stessi, infatti, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui si è pronunciata sul recupero relativo a spese sanitarie, contributi previdenziali, spese per arredo. I primi tre motivi sono infondati, restando assorbito il quarto. 3.1. In primo luogo,va rammentato che, n elle ipotesi di invalidità degli atti impositivi, opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 originario, non possono essere rilevate d'ufficio (Cass. 18/05/2018, n. 12313). 3.2.In secondo luogo,questa Corte ha ripetutamente chiarito che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra - petizione o extra - petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petend i ), emetta un provvediment o diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 21/03/2019, n. 8048). 3.3. La CTR, con la sentenza impugnata, si è attenuta a questi principi. Infatti,con riferimento alle detrazioni per spese sanitarie, contributi previdenziali e spese per arredo,ha osservato che nel ricorso originario della contribuente non era contenuta alcuna contestazione riferita espressamente a dette poste e che da ciò conseguiva l’evidente inoppugnabilità deirelativi recuperi. 3.4. Secondo la tesi della contribuente, il petitum mediato doveva integrarsi in ragione del petitum immediato, avendo chiesto l’annullamento integrale dell’atto impo-esattivo, e non de l solo recupero relativo alle spese di ristrutturazione ed avendo allegato documentazione relativa anche alle spese sanitarie, ai contributi previdenziali ed alle spese per arredo. 3.5. Tale affermazione non è condivisibile. Al giudice è preclusa la possibilità di annullare integralmente l’atto impositivo laddove il petitum mediato abbia ad oggetto sol tanto la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 richiesta di annullamento solo di alcune riprese; viceversa, non è preclusa la statuizione oppostache presuppone l’accoglimento parziale della pretesa. In secondo luogo, il thema decidendumsi individua in ragione dei fatti costitutivi allegati a determinazione del petitum mediato e non in ragione delle mere conclusioni rassegnate. Se, pertanto, le contestazioni avverso l’atto impositivo hanno ad oggetto solo i fatti costitutivi relativi ad alcune delle riprese (nella specie spese di ristrutturazione) la domanda resta circoscritta a queste ultime, non potendosi integrare attraverso un petitum immediato più ampio in quanto avente ad oggetto la richiesta (generica) di annullamento dell’intero atto impositivo; la diversa soluzione, infatti, per un verso porrebbe il giudice nelle condizioni di dover valutare la richiesta di annullamento integrale in ragione di mere congetture, mancando rispetto ad alcune pretese, la specifica contestazione della loro illegittimità e, per altro verso, aprirebbe l’ingresso nel corso del giudizio a domande nuove,in violazione della natura impugnatoria del giudizio tributario. Per analoghe ragioni,deve escludersi che l’oggetto del contendere possa determinarsi in ragione dei documenti prodottiove questi ultimi siano estranei ai fatti costitutivi allegati, ancorché astrattamente utili rispetto al petitum immediato. Infatti, anche tale valutazione finirebbe con il violare le preclusioni proprie del processo tributario. 3.6.La CTR si è attenuta a questi principi, laddove ha affermato che «L'atto impositivo impugnato si compone, infatti, di vari rilievi, ma le censure esposte nel ricorso investono esclusivamente il disconoscimento delle detrazioni per le opere di ristrutturazione dell'immobile, senza nulla argomentare sulla illegittimità e infondatezza delle ulteriori riprese. Al riguardo, non è sufficiente invocare la documentazione depositata in giudizio, atteso che il Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 contenzioso tributarlo non conferisce al giudice un potere officioso di indagine e di valutazione del materiale probatorio, in difetto della formulazione di specifico motivo di doglianza che la documentazione depositata può solo sostenere, senza poterne surrogare l'assenza. Diversamente opinando il giudizio tributario smarrirebbe i l proprio carattere impugnatorio, per assumere quello di giudizio ex officio affatto svincolato dalle allegazioni delle parti, in chiaro e frontale contrasto con il dato positivo e in fatale violazione del principio del contraddittorio». 4. Il quinto motivo è inammissibile. 4.1. La parte lamenta che la CTR ha ritenuto non versate in giudizio due fatture relative alla ristrutturazione le quali, invece, secondo la sua prospettazione ( opposta a quella dell’Agenzia che nega la loro produzione),erano agli atti. Anche in memoria la contribuente ha precisato che la CTR, probabilmente per mero errore, aveva dato per non prodotti alcuni documenti che, invece, erano stati ritualmente versati in atti in primo grado e che il motivo evidenziava la circostanza che la CTR non si era avvedutadi una produzione documentale che, invece , era esistente. 4.2. Questa Corte, tuttavia, ha più volte ribadito, che il vizio di omessoesame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (cfr.,tra le più recenti, Cass. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15517in motivazione che richiama Cass.09/10/2015, n. 20240 del 09/10/2015; Cass. 11/06/2018n. 15043). Tali statuizioni hanno trovato recente conferma da parte delle Sezioni Unite le quali hanno precisato che il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione; chese il giudice di appello sia incorso in una svista, è a lui che spetta di porvi rimedio, a mezzo della revocazione per errore di fatto, al fine di eventualmente consegnare al giudice di legittimità un fatto già definitivamente ricostruito nella sua oggettività. Le Sezioni Unite, inoltre, dopo aver ribadito che la revocazioneper il motivo in esame è ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte rispetto a qualsiasi fatto, sia sostanziale che processuale, hanno aggiunto che è fermo l'orientamento secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell'affermazione, dovuta a mera svista, dell'inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto. Solo ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U.05/03/2024, n. 5792). 4.3. Nel caso di specie, la CTR –per quanto prospettato nel motivo –non è incorsa in una erronea ricostruzione dei fatti, ma in un errore percettivo: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse agli atti un documento che, invece, era stato prodotto; pertanto , l'affermazione avrebbe dovuto essere contestata con il mezzo dellarevocazione; ciò rende inammissibil e il motivo di ricorso . 5. Il ricorso deve essere, quindi, complessivamente rigettato. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 15618/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris