CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36168/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui all'art. 624, 625 nn. 2 e 5, 635 nn. 1 e 7 cod. pen., assolvendo dal fatto di danneggiamento per intervenuta aboliti° criminis; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censurano non meglio precisate violazioni di legge e carenze motivazionali, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ch euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2