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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08385/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38351/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] S. FRANCESCO D'ASSISI, N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA, N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1894/2019 depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Belluno, [OSCURATO:PERSONA], quale condomino nello stabile in Via B. Franchetti sito in [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo, conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ottenere la condanna della Acils.r.l. al ripristino e al risarcimento dei danni per l’illegittima asportazione della recinzione metallica posizionata dalcondominio nel 1969 al confine fra la proprietà condominiale, particella 2309,e il torrente Bigontina.

2. Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo il rigetto di ogni domanda e preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva.

3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., dichiarava la carenza di legittimazione a contraddire del [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le domande di parte attrice. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. Si costituivano [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] chiedendone il rigetto.

Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 5.La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame.

Preliminarmente il giudice del gravame rigettava l’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.

Nel merito evidenziava che il giudice di prime cure aveva condivisibilmente rigettato le domande dell'attore non essendo emerso alcun riscontro probatorio circa ilposizionamento della rete sul fondo condominiale, in quanto: a) era risultato incontestato che sulla sommità del muro d'argine posto tra iltorrente ed il piazzale antistante il condominio insistesse una retemetallica non più presente; b) il c.t.u. aveva confermato, nella relazione del 18/4/2016, l'esistenza di unparapetto in ferro per evitare cadute nel torrente sottostante realizzato dalGenio Civile verosimilmente negli anni '30 in occasione dei lavori di regimazione idraulica del torrente, nella parte sommitale del muro d'argine destro: "Detto parapetto non insisteva pertanto su bene condominiale bensì su bene demaniale"; c) lo stesso c.t.u. nella relazione del 23/5/2016 avevachiarito che: "il muro d'argine ... non rappresenta va il limite di proprietà della p.ed. 2309 nullarisultando circa il trasferimento del diritto di proprietà tutt'ora in capo aldemanio p ubblico".

Al riguardo, anche ad integrazione di quanto espostodal primo giudice, la Corte d’Appelloosservava che: - l'elaborato peritale e i successivi chiarimenti, frutto di sopralluoghi ed esamedi documenti, erano congruamente motivati con argomentazioni prive di vizi logici; in essi erano state esaminate e valutate le osservazioni delle parti, cuiil c.t.u. aveva dato adeguate e puntuali risposte; Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 in particolare, circa la data di costruzione della recinzione e la documentazione utilizzata, il c.t.u. nella relazione integrativa del 23/5/2016 in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'attore: aveva evidenziato che il muro prospiciente il lato est della p.ed. 2309 faceva parte di un insieme organico di opere idrauliche di salvaguardia notoriamente realizzate lungo l'asta dei torrentiBoite e Bigontina, dopo lafine della prima guerra mondiale e prima dello scoppio della seconda, attorno per l'appunto agli anni trenta.

Anche la tipol ogia, la tecnica costruttiva e la particolare lavorazione dei blocchi in pietra utilizzati nella costruzione degli argini fa cevano risalire l'opera a quel periodo; -i noltre , la posizione del muro rispetto alle altre opere stabili presentiall’intorno nella zona indagata, trovava puntuale e corretta rappresentazione nellemappe di Cortina d'Ampezzo, sviluppate a seguito dei rilievi eseguiti dall'allora [OSCURATO:PERSONA] tra il 1950 e il 1956, ben prima dell'acquisto del terreno da parte del costruttore del condominio de quo, avvenuto nel 1 968 e della costruzione dell'edificio; - lo stesso consulente aveva precisa to di aver utilizzato i documenti dell'UfficioTecnico Erariale, non come mappe catastali, ma in quanto: fotografavano lo stato dei luoghi a quel periodo, testimoniando la presenza del muro in questione nell'arco temporale durante il quale erano stati effettuati i rilievi"; - circa la posizione del muro d'argine e della soprastante recinzione contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente avevaesaminato la documentazione in atti precisando con la relazione integrativa del 23/5/2016, in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'attore, che la verifica: ''era stata Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 condotta analizzando tutti gli elementi documentali probatori del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo... ed era stato utilizzato quale supporto cartografico, l'originale di mappa del Fg. 69a in scala l: 1440 e non le mappe successive da questo derivate (ingrandimento in scala l: l 00 e mappa wegis inscala l :2880) che risultavano meno precise.

Ciò era stato possibile in quanto dall'impianto al momento della consulenza la linea di confine indagata, corrente tra le attuali p.f.8909/1 O e p.ed. 2309 (già p.f. 4498, 4497 /l, 4497/2, 1108 e p.ed. 628), non aveva subito modifiche.

Contestualmente ed in modo coordinato erastato infatti consultato l'estratto della P.ta Tavolare 4366, valutando attentamente, in particolare, quanto descritto nelle intavolazioni G7le n. 560 pervenuto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e G.le n. 203 pervenuto il 03.05.1971 e rappresentato nellerispettive planimetrie allegate.

In altre parole, gli elementi probatori emersi - come la tipologia, la tecnicacostruttiva e la lavorazione dei blocchi in pietra, utilizzati nella costruzionedegli argini anche in relazione alle altre opere stabili presenti all'intorno nella zona indagata - trov av ano riscontro nei rilievi dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'epoca ed escludevano la costruzione della recinzione da parte del Condominio (costruzione risalente a quando ancora non era stato acquistato il terreno "da parte del costruttore del condominio").

In particolare, la procedura adottata dal c.t.u., per effettuare i rilievi e avere una situazione planimetrica corrispondente allo stato attuale dei luoghi, risultava condivisa dai c.t.p. e la documentazione allegata dall'attore era stata esaminata e confrontata con lo stato dei luoghi dal c.t.u. che, dopo tali verifiche, Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 aveva così concluso: "il muro d'argine .. non rappresenta il limite di proprietà della p.ed. 2309".

La giurisprudenza citata dall'appellante atteneva a conformazioni dei luoghi differenti (alveo di fiume con sponde e rive interne e con sponde e rive esterne) e comunque si tratt ava di circostanze nuove, nonallegate ritualmente dall'attore, neanche in sede di c.t.u., inerenti a nuovi temidi indagine, che non po teva no essere esaminati.

Non sussisteva, pertanto, alcuna violazione degli artt. 934 e 936 c.c..

Né appar iva applicabile l'art. 1117 c.c., circa la presunzione sulla condominialitàdella recinzione che escluderebbe l'onere della prova in capo all’attore.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non si trattava di un manufatto, per struttura e funzione, compreso nelle parti comuni dell'edificio condominiale indicate nello stesso art. 1117 c.c. (né risultava costruito per quanto emerso, come detto, su suolo di propr ietà comune).

Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolamentazione delle spese fral’attore e il convenuto Condominio, era infondato , I l primo giudice avevaaccertato la carenza di legittimazione a contraddire del condominio evocato in giudizio in assenza di qualunque condotta lesiva contestataglied in assenza di domande formulate nei suoi confronti.

Legittimamente, pertanto, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'attore erastatocondannato al rimborso delle spese di lite in favore del Condominio.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di cinque motivi.

Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4

7. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] h a nno resistito con rispettivicontroricorsi.

8. Il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di fatto decisivo per aver la Corte d'appello travisato il f atto decisivo, ed oggetto di discussione tra le parti,relativo al criterio discretivo- confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità -per individuare la proprietà privata e quella demaniale, conseguente violazione degli artt. 934 e 936 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'appello ritenuto la sussistenza della proprietà demaniale della recinzione metallica (condominiale) illegittimamente asportata da un soggetto terzo estraneo rispetto al condominio.

Secondo il ricorrente il Collegio lagunare a vrebbe manifestamente travisato il fatto costituito dal criterio discretivo che avrebbe dovuto utilizzare il C.T.U. per la individuazione della proprietà privata rispetto aquella demaniale.

In particolare, a fronte della censura sollevata dal ricorrente conriguardo all'eclatante erroneità del criterio probatorio utilizzato dal Consulente officiato dal Tribunale per l'accertamento e la dimostrazione della proprietà demaniale o privata (rivierasca) di un dato fondoposto a ridosso di un fiume/torrente, la Corte d’Appello avrebbe frettolosamente omesso di considerare tale questione, in ciò incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per travisamento difatto decisivo, idoneo - con giudizio di certezza e Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 non di mera probabilità - a rovesciare completamente l'esito del giudizio.

Sin dalla prima difesa successiva al deposito della relazione peritale, ovvero all'udienza del 22 settembre 2016 l’ [OSCURATO:PERSONA] espressamente aveva contestato la radicale irrilevanza dei criteri adottati dal C.T.U. per l'individuazione della proprietà privata e della proprietà demaniale, chiarendoche l'unico criterio discretivo per differenziare la proprietà privata da quella demaniale è quello relativo alle piene dei fiumi, ordinarie e straordinarie così come hanno avuto modo di definire leSezioni Unite nell'arresto n. 16241 del 26luglio 2011.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità il ricorrente sostiene che la recinzione di cui si discute, vista la sua conformazione, non appartiene al demanio idrico, non avendo nessuna funzione protettiva dalle piene.

Lungi, infatti, dal trattarsi di un "immobile strutturalmente inseparabile dall'alveo", il manufatto inquestione (la recinzione metallica) altro non sarebbe che una recinzione non strutturalmente inseparabile dall'alveo tanto dall’essere stata illegittimamente asportataed essendo stata apposta per dividere la proprietà demaniale da quella privata. [OSCURATO:PERSONA] del merito avrebbe dovuto tenere conto di detto criterio, accertando inconfutabilmente che il muro d'argine oggetto di causa si trova al di fuori dellalinea naturale costituita dal ciglio spondale, ovvero sulla sponda esterna, rientrando così nella piena proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente l'alveo del torrente Bigontina si caratterizza per una parte dall'acqua che scorre e per una parte, in modo irregolare, da una riva di sassi e terra e la recinzione Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 metallica illegittimamente asportata (sita) si trovava sopra la sponda e alla riva esterna o, meglio, era proprio "conficcata" nel terreno costituente l'argine, riva esterna, superiore, anche al fine di separare le due proprietà. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d'appello omesso di individuare che l'asportazione della recinzione metallica comportava l'apertura di un varco, di un passaggio sopra terreno il condominiale e afavore di una proprietà terza (Acil), senza alcuna autorizzazione condominiale, così anche inrelazione all'art. 360 n.3 c.p.c..

Erronea applicazione del principio di soccombenza in relazionealle spese e compensi legali a favore del condominio [OSCURATO:PERSONA].

La censura attiene alla liquidazione delle spese nei confronti del condominio nonostante il ricorrente avesse evidenziato che l'asportazione della recinzione metallica aveva creato un varco, un passaggio sul terreno condominiale a favore dell'immobile (parcheggio) della societàAcil.

Il condominio [OSCURATO:PERSONA], ancor prima che [OSCURATO:PERSONA] radicasse il giudizio di primogrado, aveva preso posizione circa il "fatto materiale" dell'asportazione della recinzione metallica(docc. 6 e 9 fascicolo di primo grado), l'affidamento dell'odierno deducente era quello di un intervento condominiale a difesa della proprietà comune, non certo di assoluta opposizione all'iniziativa del condomino.

Posto che il "fatto materiale" dell'asportazione ha crea to un indubbio e (illegittimo) collegamento, mai autorizzato, tra l a Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 proprietà condominiale e la proprietà di un terzo, anche il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese e compensi legali a favore del condominio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe all'evidenza ingiusto.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione dell'art.1117 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'appelloescluso la sussistenza della presunzione di condominialità in relazione alla recinzione metallicaapposta sul fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], in aperta violazione dei principi ecriteri dettati all'art. 1117 c.c. che non prevede un elenco tassativo dei beni comuni.

La controparte Acil, così come il condominio [OSCURATO:PERSONA], non hanno provato, a mezzo di idoneo titolo, che larecinzione metallica asportata appartenesse al demanio.

Anzi, lo stesso condominio [OSCURATO:PERSONA] ha diffidato la Acil al ripristino e ha confermato ex art.1117 quater c.c. la specificadestinazione d'uso della recinzione.

Secondo il ricorrente essendoci un dislivello di oltre due metri tra la riva esterna e il letto del fiume (così la c.t.u. a pagina 5) sarebbeevidente che detta recinzione non solo ha una funzione di delimitazione della proprietà, ma anche di salvaguardia, di sicurezza, di protezione sia per i condomini, che per coloro che frequentano e che accedono all'area condominiale.

Di conseguenza la sua totale asportazione, a favore addirittura diuna proprietà di terzi e da parte di un terzo estraneo, costituirebbeun illecito.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d'appello omesso di individuare che l'allocazione materiale dellarecinzione metallica era al di sopra del muro d'argine, su proprietà privata, dunque, con ciò Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 nontenendo conto dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001, introdotto dall'art. 34 co. l del D.L [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 98, convertito con modifiche nella L 15.07.2011 n. 111 art. 1,co. 1.

L'allocazione della recinzione metallica sopra l'argine del fiume, conficcata sul muro esterno e di poisul terreno condominiale (cfr fotografie nn. l e 2 fascicolo di l o grado parte attrice) soprastantel'argine, avrebbe dovuto portare la sentenza all'unica e corretta soluzione giuridica, ovvero che la proprietà di detta sponda, benché, lungi dall'essere demaniale, è invece del privato rivierasco, ovverodel condominio [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il muro d'argine in nessun modo poggia esclusivamente sull'alveo del fiume, è un tutt'uno,invece, con la sponda esterna e con l'argine (riva) superiore.

Avendo, quindi, occupato e trasformato parte del terreno privato, cioè la sponda (e la riva) esterna, e non essendoci stato nessun atto espropriativo/ablativo, (mai nessuna deduzione o allegazione sul punto è in atti), la proprietà di detto muro d'argine è privata e non pubblica.

La proprietà del terreno occupato e/o trasformato senza alcun titolo dalla P.A. rimane sempre inproprietà del privato, sino a che la prima non decide di acquistarlo attraverso il meccanismo previstodall'art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001, introdotto dall'art. 34 co. l del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 98, convertitocon modifiche nella L. 15.07.2011 n. 111 art. l co. l, a seguito di declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega del previgente art. 43 .

L’eventuale acquisto, poi, avrebbein ogni caso effica cia ex nunc .

L'opera, ovvero il muro d'argine, sarebbe ancora di proprietà del condominio [OSCURATO:PERSONA] ex art. 934 e/o ex art. 936 c.c. . [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 stesso modo, la recinzione che il condominio voleva venisse ripristinata. 4.1 I primi quattro motivi di ricorsosono inammissibili.

L'asserito errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd.

"doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (Sez. 3- , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 -04).

Nel caso in esame la Corte d’Appello ha valutato tutti i fatti dedotti dal ricorrente e ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico, senza peraltro alcun travisamento delle stesse.

Il c.t.u. aveva confermato, nella relazione del 18/4/2016, l'esistenza di unparapetto in ferro per evitare cadute nel torrente sottostante realizzato dalGenio Civile verosimilmente negli anni '30 in occasione dei lavori di regimazione idraulica del torrente, nella parte sommitale del muro d'argine destro: "Detto parapetto non insisteva pertanto su bene condominiale bensì su bene demaniale".

La Corte territoriale, infatti,ha ritenuto che l'elaborato peritale e i successivi chiarimenti, frutto di sopralluoghi ed esame di documenti, fossero congruamente motivati con argomentazioni prive di vizi logici; in essi erano state esaminate e valutate le osservazioni delle parti, cuiil c.t.u. aveva dato adeguate e puntuali Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 risposte.

Inoltre, la procedura adottata dal c.t.u., per effettuare i rilievi e avereuna situazione planimetrica corrispondente allo stato attuale dei luoghi, risultava condivisa dai c.t.p. e la documentazione allegata dall'attore era stata esaminata e confrontata con lo stato dei luoghi dal c.t.u. che, dopo tali verifiche aveva così concluso: "il muro d'argine .. non rappresenta il limite di proprietà della p.ed. 2309"nulla risultando circa il trasferimento del diritto di proprietà tutt'ora in capo aldemanio p ubblico".

Il ricorrente ritiene che il criterio adottato non sia quello corretto ma una simile censure non può essere veicolata come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

D’altra parte, sul punto la sentenza è conforme al seguente principio di diritto: Le sponde o le rive interne dei fiumi e dei torrenti, costituite da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi; del demanio idrico, inoltre, fanno parte anche gli immobili che per opera dell'uomo assumano natura di pertinenza, sicché, pur non essendo permeati dalle acque di piena ordinaria, siano tuttavia inseparabili strutturalmente dall'alveo ed assolvano con continuità una funzione protettiva in caso di piene straordinarie.

Tale rapporto pertinenziale sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione pubblica manifesti la volontà di sottrarre la pertinenza alla sua tipica funzione, determinando in tal modo la cessazione della demanialità (Sez.

U, Ordinanza n. 19366 del 18/07/2019, Rv. 654683 -02).

Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta anche un’erronea ripartizione delle spese del giudizio nei confronti del condominio [OSCURATO:PERSONA].

Deve osservarsi in proposito che il condominio è stato citato in giudizio dal ricorrente che ha agito in qualità di condomino sulla base della giurisprudenza che lo legittima anche uti singulus per le azioni reali a tutela della proprietà condominiale.

Risulta, inoltre, che il condominio si è opposto alla domanda del ricorrente e ha visto anche accolta la sua eccezione di carenza di legittimazione.

La censura in esame non si confronta con tali aspetti e fa riferimento unicamente ad una presunta volontà condominiale espressa prima del processo che avrebbe creato un affidamento circa la condivisione del condominio all’azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente.Tale affidamento che non risulta dagli atti di causa e che, pertanto,non può avere ingresso nel giudizio di legittimità, in ogni casonon assume alcuna rilevanza per la liquidazione delle spese di lite .

Il fatto che dell’azione del ricorrente ne potesse astrattamente beneficiare anche il condominio non giustifica in alcun modo la sua pretesa di vedersi compensate le spese del giudizio, infatti, come si è detto, il condominio è stato convenuto in giudizio e si è opposto all’accoglimento della domandache in effetti si è rivelata infondata. 4.3 La censura proposta c on i l terzo motivo di violazione dell’art. 1117 c.c., sulla presunzione di condominialità de lla recinzione metallica apposta sul fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata che ha escluso che la recinzione metallica fosse apposta sul terreno di proprietà del Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 condominio avendo invece accertato che il medesimo terreno era demaniale eche la recinzione era stata costruita in epoca risalente e addirittura precedente la stessa costruzione del condominio del ricorrente.

Pertanto, la censura sotto la veste della violazione di legge tende ancora una volta a contestare la ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito sulla scorta di quanto accertato dal CTU circa la suddetta natura demaniale del terreno.

La C orte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Il ricorrente richiede a questa Corte di effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso del giudizio, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 4.4 Con la quarta censurail ricorrente ripete sostanzialmente le medesime tesi esposte con il primo e il terzo motivo diricorso.

L'allocazione della recinzione metallica sopra l'argine del fiume sarebbe di proprietà del condominio così come il terreno sul quale era apposta.

Dunque, la censura è inammissibile per tutti i motivi già esposti.

Allo stesso modo la dedotta violazione delle norme in materia di espropriazione e occupazione illegittima parte dall’erroneo presupposto circa laproprietà del terreno e, dunque, è anch’essa inammissibile.

In ogni caso –e il rilievo tronca definitivamente ogni ulteriore discussione - le esposte censure, veicolate sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.,sono inammissibili per un’ulteriore ragione, discutendosi di una sentenza di appello conforme a quella di primo grado.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.

Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

D’altra parte, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto "nuove" le questioni dedotte dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il criterio da utilizzare per la distinzione tra proprietà privata e demaniale, nonostante queste fossero state tempestivamentededotte in prime cure, ed in particolare alla prima difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale d.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Alla prima difesa utile, ovvero all'udienza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'erroneità del criterio utilizzato per distinguere la proprietà privata da quellademaniale.

Dunque , Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 non potevano essere considerate "nuove" le deduzioni che verbalizzatealla suddetta udienza. 5.1 Il motivoè privo di fondamento .

La Corte d’Appello ha innanzituttoritenuto infondata la tesi del ricorrente circa il criterio da utilizzare per stabilire la natura demaniale o meno del terreno.

Infatti, si legge nella sentenza impugnataa pag. 6 che la giurisprudenza citata dal ricorrente non è rilevante perché fa riferimento a conformazioni dei luoghi diverse da quelle di causa quali l’alveo di fiume con sponde e rive interne e con sponde e rive esterne.

Poi, in aggiunta, ha rilevato il carattere di novità delle deduzioni.

Come è evidente,la Corte di merito ha ritenuto che il criterio proposto non fosse rispondente al caso di specie perché rispondente ad una diversa conformazione dei luoghie , sulla base di un apprezzamento in fatto qui non sindacabile, ha esclus o la natura privata e non demaniale tanto del terreno che del manufatto;solo ad abundantiam ha affermato trattarsi di deduzioni nuove (avendole però di fatto esaminate) .

Il problema si sposta allora sul versante della sufficienza della motivazione, ma un tale vizionon è più denunziabile in cassazione per espressa previsione di legge(v. art. 360 n. 5 cpc).

6. In conclusione,il ricorso è rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2019n. 38351sez.

S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nei confronti del condominio [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.500,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per leggee nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] in euro 3.000,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38351/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] S. FRANCESCO D'ASSISI, N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA, N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1894/2019 depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Belluno, [OSCURATO:PERSONA], quale condomino nello stabile in Via B. Franchetti sito in [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo, conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ottenere la condanna della Acils.r.l. al ripristino e al risarcimento dei danni per l’illegittima asportazione della recinzione metallica posizionata dalcondominio nel 1969 al confine fra la proprietà condominiale, particella 2309,e il torrente Bigontina. 2. Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo il rigetto di ogni domanda e preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva. 3. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., dichiarava la carenza di legittimazione a contraddire del [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le domande di parte attrice. 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. Si costituivano [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] chiedendone il rigetto. Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 5.La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame. Preliminarmente il giudice del gravame rigettava l’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Nel merito evidenziava che il giudice di prime cure aveva condivisibilmente rigettato le domande dell'attore non essendo emerso alcun riscontro probatorio circa ilposizionamento della rete sul fondo condominiale, in quanto: a) era risultato incontestato che sulla sommità del muro d'argine posto tra iltorrente ed il piazzale antistante il condominio insistesse una retemetallica non più presente; b) il c.t.u. aveva confermato, nella relazione del 18/4/2016, l'esistenza di unparapetto in ferro per evitare cadute nel torrente sottostante realizzato dalGenio Civile verosimilmente negli anni '30 in occasione dei lavori di regimazione idraulica del torrente, nella parte sommitale del muro d'argine destro: "Detto parapetto non insisteva pertanto su bene condominiale bensì su bene demaniale"; c) lo stesso c.t.u. nella relazione del 23/5/2016 avevachiarito che: "il muro d'argine ... non rappresenta va il limite di proprietà della p.ed. 2309 nullarisultando circa il trasferimento del diritto di proprietà tutt'ora in capo aldemanio p ubblico". Al riguardo, anche ad integrazione di quanto espostodal primo giudice, la Corte d’Appelloosservava che: - l'elaborato peritale e i successivi chiarimenti, frutto di sopralluoghi ed esamedi documenti, erano congruamente motivati con argomentazioni prive di vizi logici; in essi erano state esaminate e valutate le osservazioni delle parti, cuiil c.t.u. aveva dato adeguate e puntuali risposte; Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 in particolare, circa la data di costruzione della recinzione e la documentazione utilizzata, il c.t.u. nella relazione integrativa del 23/5/2016 in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'attore: aveva evidenziato che il muro prospiciente il lato est della p.ed. 2309 faceva parte di un insieme organico di opere idrauliche di salvaguardia notoriamente realizzate lungo l'asta dei torrentiBoite e Bigontina, dopo lafine della prima guerra mondiale e prima dello scoppio della seconda, attorno per l'appunto agli anni trenta. Anche la tipol ogia, la tecnica costruttiva e la particolare lavorazione dei blocchi in pietra utilizzati nella costruzione degli argini fa cevano risalire l'opera a quel periodo; -i noltre , la posizione del muro rispetto alle altre opere stabili presentiall’intorno nella zona indagata, trovava puntuale e corretta rappresentazione nellemappe di Cortina d'Ampezzo, sviluppate a seguito dei rilievi eseguiti dall'allora [OSCURATO:PERSONA] tra il 1950 e il 1956, ben prima dell'acquisto del terreno da parte del costruttore del condominio de quo, avvenuto nel 1 968 e della costruzione dell'edificio; - lo stesso consulente aveva precisa to di aver utilizzato i documenti dell'UfficioTecnico Erariale, non come mappe catastali, ma in quanto: fotografavano lo stato dei luoghi a quel periodo, testimoniando la presenza del muro in questione nell'arco temporale durante il quale erano stati effettuati i rilievi"; - circa la posizione del muro d'argine e della soprastante recinzione contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il consulente avevaesaminato la documentazione in atti precisando con la relazione integrativa del 23/5/2016, in risposta alle osservazioni del c.t.p. dell'attore, che la verifica: ''era stata Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 condotta analizzando tutti gli elementi documentali probatori del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]Ampezzo... ed era stato utilizzato quale supporto cartografico, l'originale di mappa del Fg. 69a in scala l: 1440 e non le mappe successive da questo derivate (ingrandimento in scala l: l 00 e mappa wegis inscala l :2880) che risultavano meno precise. Ciò era stato possibile in quanto dall'impianto al momento della consulenza la linea di confine indagata, corrente tra le attuali p.f.8909/1 O e p.ed. 2309 (già p.f. 4498, 4497 /l, 4497/2, 1108 e p.ed. 628), non aveva subito modifiche. Contestualmente ed in modo coordinato erastato infatti consultato l'estratto della P.ta Tavolare 4366, valutando attentamente, in particolare, quanto descritto nelle intavolazioni G7le n. 560 pervenuto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e G.le n. 203 pervenuto il 03.05.1971 e rappresentato nellerispettive planimetrie allegate. In altre parole, gli elementi probatori emersi - come la tipologia, la tecnicacostruttiva e la lavorazione dei blocchi in pietra, utilizzati nella costruzionedegli argini anche in relazione alle altre opere stabili presenti all'intorno nella zona indagata - trov av ano riscontro nei rilievi dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'epoca ed escludevano la costruzione della recinzione da parte del Condominio (costruzione risalente a quando ancora non era stato acquistato il terreno "da parte del costruttore del condominio"). In particolare, la procedura adottata dal c.t.u., per effettuare i rilievi e avere una situazione planimetrica corrispondente allo stato attuale dei luoghi, risultava condivisa dai c.t.p. e la documentazione allegata dall'attore era stata esaminata e confrontata con lo stato dei luoghi dal c.t.u. che, dopo tali verifiche, Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 aveva così concluso: "il muro d'argine .. non rappresenta il limite di proprietà della p.ed. 2309". La giurisprudenza citata dall'appellante atteneva a conformazioni dei luoghi differenti (alveo di fiume con sponde e rive interne e con sponde e rive esterne) e comunque si tratt ava di circostanze nuove, nonallegate ritualmente dall'attore, neanche in sede di c.t.u., inerenti a nuovi temidi indagine, che non po teva no essere esaminati. Non sussisteva, pertanto, alcuna violazione degli artt. 934 e 936 c.c.. Né appar iva applicabile l'art. 1117 c.c., circa la presunzione sulla condominialitàdella recinzione che escluderebbe l'onere della prova in capo all’attore. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, non si trattava di un manufatto, per struttura e funzione, compreso nelle parti comuni dell'edificio condominiale indicate nello stesso art. 1117 c.c. (né risultava costruito per quanto emerso, come detto, su suolo di propr ietà comune). Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolamentazione delle spese fral’attore e il convenuto Condominio, era infondato , I l primo giudice avevaaccertato la carenza di legittimazione a contraddire del condominio evocato in giudizio in assenza di qualunque condotta lesiva contestataglied in assenza di domande formulate nei suoi confronti. Legittimamente, pertanto, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., l'attore erastatocondannato al rimborso delle spese di lite in favore del Condominio. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di cinque motivi. Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 7. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] h a nno resistito con rispettivicontroricorsi. 8. Il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di fatto decisivo per aver la Corte d'appello travisato il f atto decisivo, ed oggetto di discussione tra le parti,relativo al criterio discretivo- confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità -per individuare la proprietà privata e quella demaniale, conseguente violazione degli artt. 934 e 936 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'appello ritenuto la sussistenza della proprietà demaniale della recinzione metallica (condominiale) illegittimamente asportata da un soggetto terzo estraneo rispetto al condominio. Secondo il ricorrente il Collegio lagunare a vrebbe manifestamente travisato il fatto costituito dal criterio discretivo che avrebbe dovuto utilizzare il C.T.U. per la individuazione della proprietà privata rispetto aquella demaniale. In particolare, a fronte della censura sollevata dal ricorrente conriguardo all'eclatante erroneità del criterio probatorio utilizzato dal Consulente officiato dal Tribunale per l'accertamento e la dimostrazione della proprietà demaniale o privata (rivierasca) di un dato fondoposto a ridosso di un fiume/torrente, la Corte d’Appello avrebbe frettolosamente omesso di considerare tale questione, in ciò incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per travisamento difatto decisivo, idoneo - con giudizio di certezza e Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 non di mera probabilità - a rovesciare completamente l'esito del giudizio. Sin dalla prima difesa successiva al deposito della relazione peritale, ovvero all'udienza del 22 settembre 2016 l’ [OSCURATO:PERSONA] espressamente aveva contestato la radicale irrilevanza dei criteri adottati dal C.T.U. per l'individuazione della proprietà privata e della proprietà demaniale, chiarendoche l'unico criterio discretivo per differenziare la proprietà privata da quella demaniale è quello relativo alle piene dei fiumi, ordinarie e straordinarie così come hanno avuto modo di definire leSezioni Unite nell'arresto n. 16241 del 26luglio 2011. Richiamata la giurisprudenza di legittimità il ricorrente sostiene che la recinzione di cui si discute, vista la sua conformazione, non appartiene al demanio idrico, non avendo nessuna funzione protettiva dalle piene. Lungi, infatti, dal trattarsi di un "immobile strutturalmente inseparabile dall'alveo", il manufatto inquestione (la recinzione metallica) altro non sarebbe che una recinzione non strutturalmente inseparabile dall'alveo tanto dall’essere stata illegittimamente asportataed essendo stata apposta per dividere la proprietà demaniale da quella privata. [OSCURATO:PERSONA] del merito avrebbe dovuto tenere conto di detto criterio, accertando inconfutabilmente che il muro d'argine oggetto di causa si trova al di fuori dellalinea naturale costituita dal ciglio spondale, ovvero sulla sponda esterna, rientrando così nella piena proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente l'alveo del torrente Bigontina si caratterizza per una parte dall'acqua che scorre e per una parte, in modo irregolare, da una riva di sassi e terra e la recinzione Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 metallica illegittimamente asportata (sita) si trovava sopra la sponda e alla riva esterna o, meglio, era proprio "conficcata" nel terreno costituente l'argine, riva esterna, superiore, anche al fine di separare le due proprietà. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d'appello omesso di individuare che l'asportazione della recinzione metallica comportava l'apertura di un varco, di un passaggio sopra terreno il condominiale e afavore di una proprietà terza (Acil), senza alcuna autorizzazione condominiale, così anche inrelazione all'art. 360 n.3 c.p.c.. Erronea applicazione del principio di soccombenza in relazionealle spese e compensi legali a favore del condominio [OSCURATO:PERSONA]. La censura attiene alla liquidazione delle spese nei confronti del condominio nonostante il ricorrente avesse evidenziato che l'asportazione della recinzione metallica aveva creato un varco, un passaggio sul terreno condominiale a favore dell'immobile (parcheggio) della societàAcil. Il condominio [OSCURATO:PERSONA], ancor prima che [OSCURATO:PERSONA] radicasse il giudizio di primogrado, aveva preso posizione circa il "fatto materiale" dell'asportazione della recinzione metallica(docc. 6 e 9 fascicolo di primo grado), l'affidamento dell'odierno deducente era quello di un intervento condominiale a difesa della proprietà comune, non certo di assoluta opposizione all'iniziativa del condomino. Posto che il "fatto materiale" dell'asportazione ha crea to un indubbio e (illegittimo) collegamento, mai autorizzato, tra l a Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 proprietà condominiale e la proprietà di un terzo, anche il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese e compensi legali a favore del condominio [OSCURATO:PERSONA] sarebbe all'evidenza ingiusto. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione dell'art.1117 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. per aver la Corte d'appelloescluso la sussistenza della presunzione di condominialità in relazione alla recinzione metallicaapposta sul fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], in aperta violazione dei principi ecriteri dettati all'art. 1117 c.c. che non prevede un elenco tassativo dei beni comuni. La controparte Acil, così come il condominio [OSCURATO:PERSONA], non hanno provato, a mezzo di idoneo titolo, che larecinzione metallica asportata appartenesse al demanio. Anzi, lo stesso condominio [OSCURATO:PERSONA] ha diffidato la Acil al ripristino e ha confermato ex art.1117 quater c.c. la specificadestinazione d'uso della recinzione. Secondo il ricorrente essendoci un dislivello di oltre due metri tra la riva esterna e il letto del fiume (così la c.t.u. a pagina 5) sarebbeevidente che detta recinzione non solo ha una funzione di delimitazione della proprietà, ma anche di salvaguardia, di sicurezza, di protezione sia per i condomini, che per coloro che frequentano e che accedono all'area condominiale. Di conseguenza la sua totale asportazione, a favore addirittura diuna proprietà di terzi e da parte di un terzo estraneo, costituirebbeun illecito. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d'appello omesso di individuare che l'allocazione materiale dellarecinzione metallica era al di sopra del muro d'argine, su proprietà privata, dunque, con ciò Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 nontenendo conto dell'art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001, introdotto dall'art. 34 co. l del D.L [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 98, convertito con modifiche nella L 15.07.2011 n. 111 art. 1,co. 1. L'allocazione della recinzione metallica sopra l'argine del fiume, conficcata sul muro esterno e di poisul terreno condominiale (cfr fotografie nn. l e 2 fascicolo di l o grado parte attrice) soprastantel'argine, avrebbe dovuto portare la sentenza all'unica e corretta soluzione giuridica, ovvero che la proprietà di detta sponda, benché, lungi dall'essere demaniale, è invece del privato rivierasco, ovverodel condominio [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il muro d'argine in nessun modo poggia esclusivamente sull'alveo del fiume, è un tutt'uno,invece, con la sponda esterna e con l'argine (riva) superiore. Avendo, quindi, occupato e trasformato parte del terreno privato, cioè la sponda (e la riva) esterna, e non essendoci stato nessun atto espropriativo/ablativo, (mai nessuna deduzione o allegazione sul punto è in atti), la proprietà di detto muro d'argine è privata e non pubblica. La proprietà del terreno occupato e/o trasformato senza alcun titolo dalla P.A. rimane sempre inproprietà del privato, sino a che la prima non decide di acquistarlo attraverso il meccanismo previstodall'art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001, introdotto dall'art. 34 co. l del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 98, convertitocon modifiche nella L. 15.07.2011 n. 111 art. l co. l, a seguito di declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega del previgente art. 43 . L’eventuale acquisto, poi, avrebbein ogni caso effica cia ex nunc . L'opera, ovvero il muro d'argine, sarebbe ancora di proprietà del condominio [OSCURATO:PERSONA] ex art. 934 e/o ex art. 936 c.c. . [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 stesso modo, la recinzione che il condominio voleva venisse ripristinata. 4.1 I primi quattro motivi di ricorsosono inammissibili. L'asserito errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (Sez. 3- , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022, Rv. 666679 -04). Nel caso in esame la Corte d’Appello ha valutato tutti i fatti dedotti dal ricorrente e ha condiviso le conclusioni del consulente tecnico, senza peraltro alcun travisamento delle stesse. Il c.t.u. aveva confermato, nella relazione del 18/4/2016, l'esistenza di unparapetto in ferro per evitare cadute nel torrente sottostante realizzato dalGenio Civile verosimilmente negli anni '30 in occasione dei lavori di regimazione idraulica del torrente, nella parte sommitale del muro d'argine destro: "Detto parapetto non insisteva pertanto su bene condominiale bensì su bene demaniale". La Corte territoriale, infatti,ha ritenuto che l'elaborato peritale e i successivi chiarimenti, frutto di sopralluoghi ed esame di documenti, fossero congruamente motivati con argomentazioni prive di vizi logici; in essi erano state esaminate e valutate le osservazioni delle parti, cuiil c.t.u. aveva dato adeguate e puntuali Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 risposte. Inoltre, la procedura adottata dal c.t.u., per effettuare i rilievi e avereuna situazione planimetrica corrispondente allo stato attuale dei luoghi, risultava condivisa dai c.t.p. e la documentazione allegata dall'attore era stata esaminata e confrontata con lo stato dei luoghi dal c.t.u. che, dopo tali verifiche aveva così concluso: "il muro d'argine .. non rappresenta il limite di proprietà della p.ed. 2309"nulla risultando circa il trasferimento del diritto di proprietà tutt'ora in capo aldemanio p ubblico". Il ricorrente ritiene che il criterio adottato non sia quello corretto ma una simile censure non può essere veicolata come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. D’altra parte, sul punto la sentenza è conforme al seguente principio di diritto: Le sponde o le rive interne dei fiumi e dei torrenti, costituite da quei tratti di terreno sui quali l'acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell'ambito del demanio idrico, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi; del demanio idrico, inoltre, fanno parte anche gli immobili che per opera dell'uomo assumano natura di pertinenza, sicché, pur non essendo permeati dalle acque di piena ordinaria, siano tuttavia inseparabili strutturalmente dall'alveo ed assolvano con continuità una funzione protettiva in caso di piene straordinarie. Tale rapporto pertinenziale sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione pubblica manifesti la volontà di sottrarre la pertinenza alla sua tipica funzione, determinando in tal modo la cessazione della demanialità (Sez. U, Ordinanza n. 19366 del 18/07/2019, Rv. 654683 -02). Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta anche un’erronea ripartizione delle spese del giudizio nei confronti del condominio [OSCURATO:PERSONA]. Deve osservarsi in proposito che il condominio è stato citato in giudizio dal ricorrente che ha agito in qualità di condomino sulla base della giurisprudenza che lo legittima anche uti singulus per le azioni reali a tutela della proprietà condominiale. Risulta, inoltre, che il condominio si è opposto alla domanda del ricorrente e ha visto anche accolta la sua eccezione di carenza di legittimazione. La censura in esame non si confronta con tali aspetti e fa riferimento unicamente ad una presunta volontà condominiale espressa prima del processo che avrebbe creato un affidamento circa la condivisione del condominio all’azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente.Tale affidamento che non risulta dagli atti di causa e che, pertanto,non può avere ingresso nel giudizio di legittimità, in ogni casonon assume alcuna rilevanza per la liquidazione delle spese di lite . Il fatto che dell’azione del ricorrente ne potesse astrattamente beneficiare anche il condominio non giustifica in alcun modo la sua pretesa di vedersi compensate le spese del giudizio, infatti, come si è detto, il condominio è stato convenuto in giudizio e si è opposto all’accoglimento della domandache in effetti si è rivelata infondata. 4.3 La censura proposta c on i l terzo motivo di violazione dell’art. 1117 c.c., sulla presunzione di condominialità de lla recinzione metallica apposta sul fondo di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata che ha escluso che la recinzione metallica fosse apposta sul terreno di proprietà del Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 condominio avendo invece accertato che il medesimo terreno era demaniale eche la recinzione era stata costruita in epoca risalente e addirittura precedente la stessa costruzione del condominio del ricorrente. Pertanto, la censura sotto la veste della violazione di legge tende ancora una volta a contestare la ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito sulla scorta di quanto accertato dal CTU circa la suddetta natura demaniale del terreno. La C orte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Il ricorrente richiede a questa Corte di effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso del giudizio, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 4.4 Con la quarta censurail ricorrente ripete sostanzialmente le medesime tesi esposte con il primo e il terzo motivo diricorso. L'allocazione della recinzione metallica sopra l'argine del fiume sarebbe di proprietà del condominio così come il terreno sul quale era apposta. Dunque, la censura è inammissibile per tutti i motivi già esposti. Allo stesso modo la dedotta violazione delle norme in materia di espropriazione e occupazione illegittima parte dall’erroneo presupposto circa laproprietà del terreno e, dunque, è anch’essa inammissibile. In ogni caso –e il rilievo tronca definitivamente ogni ulteriore discussione - le esposte censure, veicolate sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.,sono inammissibili per un’ulteriore ragione, discutendosi di una sentenza di appello conforme a quella di primo grado. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). D’altra parte, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 -01). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto "nuove" le questioni dedotte dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] circa il criterio da utilizzare per la distinzione tra proprietà privata e demaniale, nonostante queste fossero state tempestivamentededotte in prime cure, ed in particolare alla prima difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale d.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Alla prima difesa utile, ovvero all'udienza del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito l'erroneità del criterio utilizzato per distinguere la proprietà privata da quellademaniale. Dunque , Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 non potevano essere considerate "nuove" le deduzioni che verbalizzatealla suddetta udienza. 5.1 Il motivoè privo di fondamento . La Corte d’Appello ha innanzituttoritenuto infondata la tesi del ricorrente circa il criterio da utilizzare per stabilire la natura demaniale o meno del terreno. Infatti, si legge nella sentenza impugnataa pag. 6 che la giurisprudenza citata dal ricorrente non è rilevante perché fa riferimento a conformazioni dei luoghi diverse da quelle di causa quali l’alveo di fiume con sponde e rive interne e con sponde e rive esterne. Poi, in aggiunta, ha rilevato il carattere di novità delle deduzioni. Come è evidente,la Corte di merito ha ritenuto che il criterio proposto non fosse rispondente al caso di specie perché rispondente ad una diversa conformazione dei luoghie , sulla base di un apprezzamento in fatto qui non sindacabile, ha esclus o la natura privata e non demaniale tanto del terreno che del manufatto;solo ad abundantiam ha affermato trattarsi di deduzioni nuove (avendole però di fatto esaminate) . Il problema si sposta allora sul versante della sufficienza della motivazione, ma un tale vizionon è più denunziabile in cassazione per espressa previsione di legge(v. art. 360 n. 5 cpc). 6. In conclusione,il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2019n. 38351sez. S2 - A d. 14 /0 2 /202 4 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nei confronti del condominio [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.500,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per leggee nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] in euro 3.000,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rim
Sentenza Cassazione n. 08385/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris