CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20391-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3263/26/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA, depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20391 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- R.g. 20391/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate + altri Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Pug ia che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale a seguito di DOCFA, relativamente a diciotto immobili siti nel comune di Manfredonia, ha rigettato l'appello della odierna ricorrente, confermando integralmente la sentenza di prime cure. La CTR ha statuito che "l'avviso di classamento conclusivo del procedimento Doc.fa, in sostanza, risolvendosi nella correzione della proposta di classamento formulata dal contribuente, deve ritenersi suffi'cientemente motivato con il semplice riporto delle indicazioni castali; questo perché il contribuente a seguito della trasmissione della denuncia Doc.fa ha conoscenza completa dei dati sulla cui base l'Amministrazione ha stabilito il classamento". La CTR ha pertanto co:-,cluso che "in definitiva visto che l'avviso di accertamento esplicita e la dimostrazione del metodo e del calcolo che ha portato a determinare la nuova rendita, anche con riferimento alle altre unità immobiliari della zona, trattandosi di edifici aventi sostanzialmente le stese caratteristiche in quanto realizzati nello stesso comparto, il dedotto difetto di motivazione deve essere disatteso". Lif-,,,;;enzia delle entrate si costituisce con controricorso. Cor siderato che: 1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che contrariamente a quanto rilevato dall'Agenzia delle Entrate co-niToricorrente, non contiene censure attenenti al merito della vicenda, richiamata solo ai fini dell'autosufficienza del ricorso, ma co-,cerne la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ch,arezza e motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. 2. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.z., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, in materia di chiarezza e motivazione degli atti cleP amministrazione finanziaria e dell'art. 3 della legge n. 241/1990. 3. il motivo è fondato. 4. É opportuno considerare che secondo l'indirizzo interpretativo ormai consolidato di questa Corte in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attr buita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente vak tazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso ((:35., sez. 5, n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513-01; sez. 6-5, n. 31809 del 07/12/2018, Rv. 652165-01; sez. 5, n. 12278 del :L0/05/2021, Rv. 661200 - 01). 4.1. Ta pronunce hanno affermato che l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il co:ribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa deli'atto allorché "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e 1159 'tino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valcre economico dei beni classati: in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio es,sicesso". Solo nel caso in cui la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elenenti di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovrà, appunto, specificare tali differenze, "sia per consentire al contribuente di apo-ontare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo co-ii7enzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause ffiverse rispetto a quelle enunciate". (Cass., sez. 5, n. 23237 del :31/ 0/2014, Rv. 633140 - 01). 4.2. In applicazione di tali principi si è ritenuto che costituisca tipico elenento di fatto la consistenza e il numero di vani dell'unità urbana, parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita, sicché la loro diversa valutazione impone una motivazione più articolata (sez. 5, n. 12278 del 2021, cit.). 5. Nella specie parte ricorrente riferisce - e dimostra, allegando la tabella riepilogativa dell'avviso di accertamento dei dati di classamento e rendita dichiarati e di quelli rettificati - che l'Ufficio, con l'avviso di accertamento impugnato, ha rideterminato le rendite catastali degli immobili di proprietà della contribuente, effettuando due diverse rett fiche riguardanti: (i) la prima, la classe degli immobili di cui alle Categorie C/6 e A/10; (li) la seconda, la consistenza degli immobili di ct,i alle Categorie A/3 e A/10. Dunque, la proposta Docfa della rico -rente non è stata accolta dall'Amministrazione finanziaria in ordine a due motivi diversi, uno dei quali caratterizzato dall'esito di un mutamento di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vani dell'unità urbana, assunto quale parametro, in grado, anche da solo, a legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento. 6. Pertanto, le rettifiche di cui al punto (li), riferendosi alla consistenza e al numero di vani dell'unità immobiliare, comportano una variazione dei dati indicati dal contribuente e, dunque, necessitavano di una motivazione più approfondita; infatti, come recentemente stabilito daL ordinanza n. 12278/2021, sez. V, "l'obbligo di motivazione dell avviso di accertamento, in caso di rideterminazione del numero dei vari catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento". 7. Corclusivamente il ricorso deve essere accolto, non essendosi la CTR attenuta agli indicati principi. La sentenza va cassata con rinvio alla CTP della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla [OSCURATO:PERSONA] della Pugli