CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 19900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27998/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCE- SCO, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 68/2020 depositata il 21/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia trae origine dalla vendita di un compendio eredi- tario, composto da terreni agricoli e un'azienda agrituristica, da parte degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], e cioè la moglie [OSCURATO:PERSONA] e le tre figlie Teresa, Maria e [OSCURATO:PERSONA]. La gestione della vendita dei terreni era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA]- cati, in veste procuratore speciale delle prime tre. L'acquirente dei beni era la società Gestagrituristica. La vicenda giudiziaria nasce dalla contestazione delle venditricidei terreni ( [OSCURATO:PERSONA]- selli e le due figlie Teresa e Maria ) , le quali sostengono di non aver mai ricevuto il corrispettivo pattuito, ad eccezione di una somma di € 15.000 percepita da Maria. Il processo di primo grado si svolgeva dinanzi al Tribunale di Ca- tanzaro, era promosso dalle tre venditrici dei terreni, che domanda- vano l'annullamento o la declaratoria di nullità del contratto di com- pravendita del 25 agosto 2005 per vizio del consenso e illiceità della causa, stante il mancato pagamento del prezzo, nonché la restitu- zione dei beni. Domandavano altresì la condanna del procuratore [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per violazione degli obbli- ghi di cui agli artt. 1710 e 1713 c.c. Infine, domandavano la decla- ratoria di nullità o l'annullamento del contratto del 13 ottobre 2005, con cui l’altra sorella, [OSCURATO:PERSONA], aveva ceduto l'azienda agri- turisticasempre alla Gestagrituristica . Sostenevano che Angela non ne avesse la titolarità esclusiva, in quanto il bene apparteneva al compendio ereditario. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la società Gestagrituristica, contestando le domande, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. Il Tribunale, con la sentenza n. 142/2016, rigettava integralmente le domande attoree. Il giudice di primo grado riteneva provato il pa- gamento del prezzo dei terreni sulla base di due scritture private, prodotte dal convenuto Stancati, con cui le venditrici davano quie- tanza delle somme ricevute, osservando che tali documenti non erano stati disconosciuti tempestivamente e ritualmente. Quanto alla cessione dell'azienda agrituristica, il Tribunale riteneva che le attrici non avessero fornito la prova dell’appartenenza comunedel bene. Avverso tale decisione hanno proposto appello le attrici. Con il gravame, le appellanti hanno anzitutto proposto querela di falso av- verso le quietanze di pagamento, sostenendo che si trattasse di fogli firmati in bianco e successivamente riempiti abusivamente. Hanno inoltre lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto della mancata ottemperanza dei convenuti all'ordine di esibizione della do- cumentazione bancaria relativa ai pagamenti, nonché hanno censu- rato l'omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità del procu- ratore Stancati. Infine, hanno ribadito la comproprietà dell'azienda agrituristica in quanto bene caduto in successione. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 68/2020 qui impugnata, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado. In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile la querela di falso per inidoneità dei mezzi di prova richiesti. Di conseguenza, ha rigettato l'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione del Tribunale sul punto. La Corte territoriale ha ritenuto che, stante l'inammissibilità della querela e la tardività del discono- scimento in primo grado, le quietanze avessero piena efficacia con- fessoria, rendendo infondata la deduzione di mancato pagamento e, di riflesso, le censure mosse al procuratore, il cui operato è stato considerato un mero atto dovuto in esecuzione dei preliminari stipu- lati dalle parti. (In accoglimento dell'appello sul punto, invece, la Corte ha ritenuto che l'azienda agrituristica, originariamente di pro- prietà del de cuius, fosse entrata a far parte della comunione eredi- taria e che, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non potesse disporne autono- mamente. Qualificando la vendita come di cosa parzialmente altrui, l'ha dichiarata inefficace nei confronti delle appellanti e ha condan- nato la società acquirente alla restituzione dell'azienda). Ricorrono in cassazione le attrici con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]- pino Stancati con controricorso e memoria. Rimangono intimate la Gestagrituristica e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 1427 c.c. per omesso riconoscimento del dolo contrattuale. Le ricorrenti sosten- gono di essere state raggirate dal procuratore [OSCURATO:PERSONA] e dalla parte acquirente, che avrebbero rappresentato una situazione debitoria del patrimonio non corrispondente al vero, inducendole a firmare procure e atti di vendita senza consapevolezza delle conse- guenze. Lamentano che la Corte di appello non abbia valorizzato le dichiarazioni rese, le circostanze anagrafichee soggettive delle ven- ditrici, e la mancanza di un reale corrispettivo percepito. La Corte d'appello (p. 8 ss. ) ha osservato che la domanda delle appellanti, pur prospettata (anche) sotto il profilo del vizio del con- senso, non è supportata dall'allegazione di fatti specifici dacui l'an- nullabilità del contratto potrebbe derivare. La sentenza precisa che l'unica circostanza concretamente addotta è la mancata ricezione del prezzo, che la Corte ritiene smentitadalle quietanze aventi efficacia confessoria. Di conseguenza, pur non nominandoli direttamente, la Corte esclude i vizi del volere per una carenza di allegazione fattuale a loro sostegno. Oltre alla coeva sottoscrizione delle quietanze e delle procure speciali da parte delle venditrici, la Corte valorizza la coerenza priva di riserve dei comportamenti da loro tenuti nella fase precedente alla stipula. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'atto di vendita è stato regolarmente eseguito con la piena collaborazione delle ricor- renti, che gli hanno conferito procura speciale, e che le quietanze sono espressione dell'avvenuto adempimento. Sottolinea che il de- naro è stato versato dalla società acquirente e utilizzato per il paga- mento dei debiti del de cuius, secondo le istruzioni ricevute, come documentato da scritture contabili e contratti preliminari. Il primo motivo è rigettato. La decisione impugnata, come sintetizzata in precedenza, si ar- monizzacon l’indirizzo espresso da questa Corte, v. tra le altre Cass. SU n. 19888/2014 (resa in fattispecie di quietanza tipica) secondo cui la confessione stragiudiziale può essere revocata solo per errore di fatto o violenza. L a Corte territoriale ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni rese in sede di quietanza, coeve alle procure e sottoscritte dalle parti, abbiano valore confessorio e quindi idonee a dimostrare l’avvenuto pagamento. La coerenza della condotta nego- ziale delle ricorrenti, che hanno agito tramite procura senza opporre riserve, depone contro l’ipotesi di un errore determinante o di un dolo rilevante ai sensi dell’art. 1427 c.c.(per tacere che non consta che la violazione di tale norma sia stata censurata spe cificamente nei gradi di merito). 2. - Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1199 c.c.La critica si concentra sulla decisione della Corte territoriale di attribuire piena efficacia confessoria alle quietanze di pagamento prodotte da Stancati. Le ricorrenti evidenziano come lo stesso Stancati abbia, nei suoi scritti difensivi, ammesso di nonaver mai trasferito materialmente la somma di € 300.000sostenendo che il prezzo era stato compensato con l'accollo di debiti da parte della società acquirente. Tale affermazione, a dire delle ricorrenti, costi- tuisce una confessione giudiziale contraria al contenuto della quie- tanza, che ne avrebbe dovuto annullare l'efficacia probatoria. Il do- cumento sarebbe quindi ideologicamente falso o simulato, e la sua natura fittizia sarebbe desumibile da una serie di presunzioni, come l'assenza di tracciabilità del denaro e le stesse dichiarazioni di Stan- cati. La Corte ha dato atto della inammissibilità della querela di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c. per l'inidoneità dei mezzi di prova addotti. Ha confermato che il disconoscimento della scrittura era tardivo e comunque non specifico. Pertanto, i documenti in questione «entrano a pieno titolo nel corredo istruttorio, con tutta la portata della loro efficacia confessoria». La sentenza non affronta diretta- mente la questione della presunta confessione contraria da parte di Stancati, ma attribuisce un valore decisivo e preponderante alle di- chiarazioni scritte, valorizzando anche, a livello indiziario, la loro for- mazione coeva al rilascio delle procure a vendere. Il controricorrente osserva che la querela di falso è stata proposta in modo generico e priva di riscontri probatori attendibili. Richiama la coerenza tra le dichiarazioni di quietanza e le risultanze documen- tali acquisite, ribadendo che il pagamento è stato concordato per estinguere debiti anteriori delle eredi, e che le dichiarazioni conte- state risultano sottoscritte volontariamente e consapevolmente dalle parti. Il secondo motivo è rigettato. Come affermato da questa Corte, v. tra le altre Cass. 15699/2002, la valutazione sull’ammissibilità della querela di falso richiede che i mezzi di prova siano astrattamente idonei a privare il documento della sua efficacia probatoria, ma il giudice può rigettarla se l’infon- datezza dell’allegazioneè manifesta . L’inammissibilità della querela di falso è stataappunto motivata dai giudici di merito con il difetto di specificità e di idoneità dei mezzi di prova dedotti. In difetto di querela ammissibile, le scritture private recanti le quietanze, non contestate nei modi di legge, conservano piena efficacia probatoria aisensi dell’art. 2702 c.c. e art. 355 c.p.c. 3. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1710 e ss. c.c., per responsabilità del mandatario. Si contesta l'errata valuta- zione della Corte in ordine alla correttezza dell'operato di [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta in particolare la valutazione della Corte di ap- pello, secondo cui il ruolo di Stancati sarebbe stato quello di mero esecutore di accordi già presi dalle parti. Si sostiene, al contrario, che Stancati abbia svolto un ruolo centrale e attivo in tutta la vi- cenda, gestendo le trattative e ricevendo un mandato specifico per estinguere i debiti ereditari. La sua responsabilità per mala gestio deriverebbe dall'aver indotto le mandanti a credere in una mole di debiti (indicati in un preliminare inuna cifra superiore a € 98.000,00 per la sola quota di una delle eredi) che poi si sono rivelati di entità notevolmente inferiore (€ 32.194,92) nell'atto definitivo, senza for- nire alcun rendiconto su tale enorme differenza. La Corte (p. 8) ha respinto tale censura ritenendo che Stancati si fosse limitato a eseguire l'incarico conferitogli con le procure, es- sendo intervenuto solo nella stipula del rogito e non nella fase di formazione dei preliminari. Ha ritenuto che le dichiarazioni di quie- tanza fossero prova sufficiente dell'avvenuto pagamento e che l'o- nere di rendiconto non fosse sorretto da alcun elemento concreto. Il controricorrente evidenzia che la vendita è stata realizzata per volontà delle ricorrenti, che lo incaricarono espressamente, e che l'incasso del corrispettivo è stato documentato anche mediante pa- gamento diretto ai creditori.Contesta che il procuratore avesse l'ob- bligo di contabilità formale e che l'intera somma fosse giunta nelle sue mani. Il terzo motivo è rigettato. La caducazione della censura relativa alla responsabilità del man- datario è una conseguenza logica delle censure esaminate e rigettate in precedenza. Una volta che la Corte di merito ha accertato, con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, l'avvenuto pagamento del prezzo sulla base delle quietanze rilasciate dalle stesse mandanti, viene meno il presupposto fattuale su cui si fonda la pretesa risarcitoria e l'obbligo di rendiconto per le medesime somme. La valutazione della Corte territoriale, secondo cui l'operato del procuratore si è esaurito nella stipula dell'atto pubblico quale adempimento dovuto in esito agli accordi preliminari, costituisce un apprezzamento di merito, congruamente motivato e pertanto incen- surabile in sede di legittimità. 4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c., 112 c.p.c., 1421 c.c. e 1418 c.c. Si lamenta che la Corte di merito abbia commesso un errore di percezione, in violazione dell'art. 115 c.p.c., non traendo le dovute conseguenze dalla man- cata produzione in giudizio, da parte dei convenuti, della documen- tazione bancaria e contabile comprovante i pagamenti, nonostante l'ordine di esibizione del giudice. Inoltre, si sostiene che la Corte avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1418 e 1421 c.c., poiché la stessa delibera della società acqui- rente, allegata al rogito, esprimeva la volontà di «corrispondere»una somma di denaro, e non di dare atto di un pagamento già avvenuto, svelando una divergenza insanabile con il contenuto dell'atto pub- blico e viziando la formazione del consenso. La Corte ha ritenuto che l'inosservanza dell'ordine di esibizione da parte dei convenuti potesse sollevare perplessità, ma non inficiava il valore probatorio delle dichiarazioni in atti. Ha valorizzato la loro for- mazione contestuale alle procure e la separata condotta delle parti nella fase delle trattative, escludendo così l'invalidità del contratto e la sussistenza di oneri ulteriori a carico del mandatario. Il controricorrente sottolinea che la mancata esibizione della do- cumentazione bancaria non può inficiare la prova del pagamento, già ampiamente fornita dalle quietanze liberatorie. Contesta inoltre il tentativo delle ricorrenti di invertire l'onere della prova, avendo esse instaurato il giudizio senza offrire alcun riscontro probatorio alle loro affermazioni, che sono state invece puntualmente smentite dalla do- cumentazione prodotta dai convenuti. Il quarto motivo è rigettato. La censura relativa alla violazione dell'art. 115 c.p.c. è infondata. La Corte di appello non ha omesso di considerare la mancata ottem- peranza all'ordine di esibizione documentale, ma l'ha esplicitamente menzionata, ritenendola tuttavia, nell'esercizio del suo potere di libero apprezzamento delle prove, un elemento non decisivo a fronte della «preponderante efficacia»probatoria delle quietanze. Quanto alla pretesa nullità rilevabile d'ufficio, essa si basa su una presunta divergenza tra un atto interno della società acquirente e l'atto pubblico di vendita che non integra alcuna delle ipotesi di nul- lità, avendo la Corte di merito già escluso, con valutazione che si sottrae a censure in questa sede, l'illiceità della causa e altri vizi del contratto. La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compens