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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 05922/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3212/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Boissano (SV),con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 24–3212-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, Genova, n. 614/04/2015,pronunciata il 07 maggio 2015 e depositata il 21 maggio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Cons.

Marcello M. Fracanzani; RILEVATO con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderee rinuncia al ricorso , datata 22 novembre e pervenuta il 25 novembre u.s., i l patrono della contribuente ha rappresentato essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 e ss. del d.l. 119/2018 e di aver pagato quanto indicato dall’Ente impositore e ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso.

I documenti versati in atti attestano la regolarità dei pagamenti al fine della definizione agevolata di cui sopra.

Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate e non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo PQM La Corte dichiara estinto il giudizio a mente dell’art. 6 e ss. d.l. n. 119/2018, come convertito con l. n. 136/2018.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3212/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Boissano (SV),con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109 –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: tributi 24–3212-2016 – 21/02/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, Genova, n. 614/04/2015,pronunciata il 07 maggio 2015 e depositata il 21 maggio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal Cons. Marcello M. Fracanzani; RILEVATO con istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderee rinuncia al ricorso , datata 22 novembre e pervenuta il 25 novembre u.s., i l patrono della contribuente ha rappresentato essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 e ss. del d.l. 119/2018 e di aver pagato quanto indicato dall’Ente impositore e ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso. I documenti versati in atti attestano la regolarità dei pagamenti al fine della definizione agevolata di cui sopra. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate e non ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo PQM La Corte dichiara estinto il giudizio a mente dell’art. 6 e ss. d.l. n. 119/2018, come convertito con l. n. 136/2018. Cos
Sentenza Cassazione n. 05922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris