CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22240/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 1248 /20 2 2 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Torinon. 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto depositato d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, fu rilasciato il 4 agosto 2021 dal carcere di Palermo, ricevendo, contestualmente, la notifica di un decreto di espulsione emessoil giorno precedente dal Prefetto di Palermo. Sulla base di tale provvedimento, la Questura di Palermo gli notificò un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Bari - “ Palese ”, dove lo stesso fu ristretto fino al 6 ottobre 2021, allorquando fu rilasciato per decorrenza dei relativi termini massimi. In questa circostanza, la Questura di Bari emise, nei suoi confronti, un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di 7 giorni dalla corrispondente notifica ed il successivo 5 novembre 2021, rimasto inosservato tale ordine, il Questore di Como adottòun nuovo decreto di trattenimento, presso il C.P.R. di Torino -“Brunelleschi”, rilevando che “a carico del predetto risulta un provvedimento emesso in data 03/08/2021 e notificato il 04/08/2021 di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. C, del d.lgs. 286/98, disposto dal Prefetto di Palermo”. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto dell’8 novembre 2021, convalidò il trattenimento da ultimo indicato e, successivamente, decidendo sulla corrispondente richiesta di riesame del Nasry, con provvedimento del 22 novembre 2021, confermò il medesimo trattenimento. 1.2. Quel giudice, pur considerando “inammissibile” la richiesta di riesame, ritenendo non convincente il contrario indirizzo già formatosi, sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, proprio tenuto dell’essersi ormai consolidato detto indirizzo, dichiarò di esaminare “il merito dell’istanza” ed osservò che la questione in essa prospettata «è già stata espressamente formulata all’udienza di convalida [del trattenimento. Ndr], sia pure senza produrre i relativi atti, quali ordine di trattenimento del Questore di Palermo in data 08 agosto 2021 e ordine di lasciare il [OSCURATO:PERSONA] del Questore di Bari in data 06 ottobre 2021, prodotti in questa sede, pertanto, avendola già valutata il Giudice della convalida e non risultando impugnata la decisione ai sensi dell’art. 14, comma 6, T.U.I., non può essere ripresa in considerazione in questa sede, derivandone ulteriore motivo di inammissibilità dell’istanza. In particolare, non può farsi luogo all’esame di quanto dedotto in questa sede, poiché trattasi di meno argomento giuridico basato su fatti noti alle parti e al Giudice della convalida dell’8 novembre 2021». Aggiunse, poi, che gli assunti fondanti la richiesta di riesame erano infondati. «Infatti, il decreto di espulsione cui i questori di Palermo, Bari e Como hanno dato corretta attuazione è stato emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera c), T.U.I., in quanto dalle condotte tenute è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero, accertata con il decreto di espulsione del 3 agosto 2021 che non risulta impugnato e che non risulta cessata alla data del 5 novembre 2021 di adozione del provvedimento del Questore di Como di cui si duole lo straniero». Concluse, infine, affermando che «l’istanza deve essere dichiarata inammissibile in quanto ha per oggetto la richiesta di pronuncia su prospettazioni giuridiche basate su fatti noti all’udienza di proroga, già valutati da questo Ufficio in persona di altro Giudice. Infatti, il presupposto logico che consentirebbe di proporre istanza di riesame è la sopravvenienza di circostanze di fatto o di diritto nuove rispetto alla precedente pronuncia del Giudice, che sia di convalida o di proroga del trattenimento. Se così non fosse, si ammetterebbe la possibilità per il trattenuto di sollecitare il Giudice (rectius l’Amministrazione) a pronunciarsi più volte sullo stesso fatto, sulla base dei medesimi motivi di opposizione e valutando le stesse prove offerte; possibilità che non è prevista dall’ordinamento né risulta lecita in quanto eluderebbe il disposto dell’art. 4, comma 6, T.U.I. il quale stabilisce che contro provvedimenti di convalide e proroga è proponibile ricorso per cassazione. Per tutto quanto precede, il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] legittimo e deve essere confermato». 2. Per la cassazione di questo provvedimento ha proposto ricorso il Nasry, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nella quale, peraltro, sottolineache la recente pronuncia resa da Cass.n. 2826 del 2023 ha annullato il già menzionato decreto di convalida di trattenimento reso dal Giudice di Pace di Torino l’8 novembre 2021. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torino, entrambi destinatari della notificazionedi detto ricorso, hanno depositato un unico “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva , preliminarmente , il Collegio che, come evidenziato dal ricorrente nella sua memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., la recente pronuncia resa da Cass. n. 2826 del 2023 ha annullato il decreto di convalida di trattenimento, reso dal Giudice di Pace di Torino l’8 novembre 2021, oggetto della richiesta di riesame disattesa dal successivo decreto del medesimo Giudice di Pace del 22 novembre 2021 impugnato in questa sede. 1.1.È evidente, dunque, che tanto ha determinato la cessazione della odierna materia del contendere, ravvisabile, come è noto, allorquando vengono meno le ragioni di contrasto fra le parti c osì da rendere non più necessaria la pronuncia del giudice ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 201 del 2023; Cass. n. 7414 del 2022; Cass. n. 5997 del 2022). Superflua, dunque, diviene pure la descrizione dei formulatimotivi di ricorso. 2.Va osservato, infine, che, come sancito da Cass. n. 7749 del 2023, poiché la parte ricorrente è ammessa, ex lege, al patrocinio a spese dello Stato (una tale ammissione, dunque, prescinde pure dalla formulazione di un’apposita istanza. Cfr., in motivazione, Cass. n. 24102 del 2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate, nella specie, dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cessata la materia del contendere. Così deciso in