CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 46732/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 maggio - 29 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 27 aprile 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato di concorso in tentativo di estorsione aggravata (capo C 36). L'imputazione di cui al capo C 36 ascrive a diversi indagati di aver, con minacce, compiuto atti idonei a costringere [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere la somma di euro mille ogni due autobotti di carburante in transito. In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], che si era accordato, con la ditta D.R. Service di D'[OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe, per l'acquisto di carburante da trasportare nel suo deposito in Sicilia, veniva imposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'indicata tangente per poter attraversare il territorio controllato dai predetti e trasportare il carburante in Sicilia. In data 4 marzo 2019 veniva documentata, tramite riprese, la presenza, presso la sede della D.R. Service, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti. Il contenuto dell'incontro veniva ricostruito sulla base delle successive dichiarazioni dei soggetti presenti, oggetto di intercettazione. In particolare, emergeva che gli esponenti della criminalità reggina (Aguì e Morabito) avevano, tramite [OSCURATO:PERSONA], ottenuto di incontrare presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il siciliano [OSCURATO:PERSONA], che era stato coinvolto da D'[OSCURATO:PERSONA] in traffico di carburante. Nel corso dell'incontro era stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il versamento ai "reggini" della somma di euro mille ogni due autobotti in transito; l'imposizione aveva trovato il sostegno di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assicurato a Morabito che se [OSCURATO:PERSONA] non avesse versato quanto dovuto, egli non avrebbe consentito la consegna del carburante. Aguì e Morabito erano intranei alla cosca di 'ndrangheta operante in [OSCURATO:PERSONA] e facente capo alla famiglia Pellè, circostanza nota sia al [OSCURATO:PERSONA] che a D'[OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva ritenuto che l'estorsione fosse stata consumata, avendo [OSCURATO:PERSONA] accettato l'imposizione, assicurando il versamento di quanto richiesto. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza ha osservato che questi si era attivato per organizzare l'incontro, vi aveva assistito aderendo alla parte che aveva formulato la richiesta estorsiva, così dandovi il proprio sostegno.Il fatto era aggravato per il metodo mafioso, in quanto la richiesta estorsiva si era fondata sulla consapevolezza in capo alla persona offesa del contesto mafioso nel quale erano inseriti coloro che l'avevano formulata. Quanto alle esigenze cautelari, era stato ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione dell'inserimento dell'indagato negli ambienti della criminalità organizzata, ed era stata ritenuta non adeguata la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, anche con il sistema di controllo a distanza, inidoneo ad assicurare il rispetto della prescrizione del divieto di comunicare con altri sodali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione, risultando erronea, nell'ordinanza impugnata, l'indicazione della misura applicata, che è la custodia in carcere e non gli arresti domiciliari, come anche la fattispecie ascritta, che è tentativo di estorsione e non estorsione consumata, e il riferimento ad una "associazione mafiosa di appartenenza", non essendo ascritto al [OSCURATO:PERSONA] alcuna condotta associativa Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria sia in ordine al fatto che al concorso di [OSCURATO:PERSONA]. Da una parte, infatti, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era partecipe alla complessiva operazione fraudolenta e la richiesta del versamento di euro cinquecento per ogni autobotte riguardava il prezzo del carburante. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad essere presente all'incontro del 4 marzo 2019 tra D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di gravità indiziaria dell'imputazione di estorsione ed "associativa, quale concorrente morale". Quanto all'estorsione, non vi è prova che fosse stata compiuta una estorsione né che ad essa avesse partecipato l'indagato, avente ruolo certamente secondario rispetto agli esponenti della cosca Pellè; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in conversazione successiva, non aveva riferito di aver subito estorsione. Quanto al reato associativo, imputazione inserita nella formulazione del capo C36, a carico dell'indagato non vi erano elementi indiziari né chiamate in reità provenienti da collaboratori. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 1346 cod. civ., in quanto la persona offesa era comunque parte di un contratto illecito.Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, fondato sul presupposto (falso) che l'indagato fosse partecipe di sodalizio mafioso. 3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, in parte, fondato e va dunque pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, nei limiti che verranno precisati. 1. Innanzitutto, si deve rilevare la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla misura applicata e alla imputazione ascritta al ricorrente. L'indicazione, nella parte introduttiva del dispositivo pubblicato e della motivazione dell'ordinanza, della misura degli arresti domiciliari come quella applicata al [OSCURATO:PERSONA] è stata determinata da mero errore materiale, risultando, in particolare nella specifica motivazione delle esigenze cautelari, che al Tribunale fosse noto che nei confronti del ricorrente era stata applicata la misura della custodia in carcere. Inoltre, la misura è stata applicata in relazione alla imputazione di cui al capo C 36, che non riguarda condotta associativa, bensì estorsione aggravata sia dall'utilizzo del metodo mafioso sia dalla posizione di associati alla cosca Mancuso di alcuni dei concorrenti. Congruamente, dunque, i giudici della cautela hanno motivato, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la gravità indiziaria in relazione al fatto di estorsione. Infine, l'ordinanza del Tribunale, a fronte di imputazione concernente un tentativo di estorsione, ha ritenuto che il reato fosse consumato, avendo la persona offesa assicurato la corresponsione di quanto richiesto. Si è proceduto, dunque, ad una legittima qualificazione giuridica del fatto. La giurisprudenza ha precisato che al giudice della cautela è consentito attribuire al fatto, oggetto della richiesta del pubblico ministero, una diversa qualificazione giuridica ai limitati fini dell'incidente cautelare, mentre non è consentito, non potendo procedere d'ufficio, applicare alcuna misura cautelare in relazione ad un fatto diverso da quello cui si riferiva la richiesta del pubblico ministero.2. Con riguardo al giudizio sulla gravità indiziaria, il ricorso propone censura che riguardano sia la sussistenza del fatto che il concorso del ricorrente. 2.1. Viene dedotta l'insussistenza del fatto sul rilievo che la pretesa estorsiva sarebbe accessoria a un contratto (la fornitura di carburante a [OSCURATO:PERSONA]) avente oggetto illecito, per violazione della normativa fiscale, come descritto dall'ordinanza impugnata alle pagine 2 e 3. La deduzione è manifestamente infondata. La giurisprudenza ha chiarito che nel caso in cui l'atto di disposizione, oggetto della richiesta formulata con violenza o minaccia, costituisca "adempimento" di un contratto avente causa od oggetto illecito la condotta del soggetto attivo integra la fattispecie di estorsione e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, Do, Rv. 258284). Nel caso in esame, alla persona offesa è stato imposto un atto di disposizione del patrimonio solo di fatto collegato all'esecuzione del contratto avente oggetto illecito, un atto di disposizione, dunque, rispetto al quale il soggetto attivo non aveva alcun diritto né tutela giurisdizionale. L'ulteriore deduzione, secondo la quale la somma di denaro richiesta costituiva il prezzo della fornitura, da una parte, costituisce argomento di merito di cui non viene indicato alcun elemento di prova ed anzi viene presentato come congetturale ("... appare più che un'ipotesi ...", pagina 7), e, dall'altra, non ha alcuna rilevanza in diritto, trattandosi, comunque, di prestazione priva di tutela giurisdizionale. 2.2. Con riguardo al giudizio sulla condotta del ricorrente, e, in specie, sulla valenza concorsuale della stessa, il ricorso evidenzia che si sarebbe trattato di condotta "neutra", priva di rilievo concorsuale, né dal punto di vista materiale né morale. Si tratta di argomento di merito, fondato su una lettura dei dati probatori alternativa rispetto a quella data dai giudici della cautela, che hanno ricostruito la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle conversazioni successive, dalle quali emergeva che il ricorrente, che aveva avuto un ruolo nell'organizzazione dell'incontro con gli esponenti "reggini", si era posto a sostegno delle ragioni dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], i quali, a loro volta, avevano inteso sostenere apertamente gli emissari delle cosche reggine, il cui organigramma [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato di conoscere. Il ricorso, sul punto, non articola alcuna censura diretta alla struttura della motivazione, ma, marginalizzando le emergenze indicate come significative di una presa di posizione del ricorrente a fianco di D'[OSCURATO:PERSONA] e delle pretese di Aguì e Morabito, ha valorizzato unicamente il carattere neutro della mera presenza all'incontro e della sostanziale inutilità del contributo dato, in tesi di accusa, dal ricorrente. Dunque, la difesa è rimasta nell'ambito riservato al giudizio di merito, sollecitando il collegio ad una rinnovata valutazione delle prove, al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità. 3. Il motivo quinto riguarda il giudizio sulle esigenze cautelari e sulla necessità della custodia in carcere. 3.1. Quanto alla sussistenza del pericolo di recidiva, i giudici della cautela hanno valorizzato, oltre alla gravità del fatto, la comprovata contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con ambienti della criminalità organizzata, dato significativo della probabilità della recidiva. Sul punto, la difesa ha dedotto che tale giudizio era fondato su circostanze indimostrate non risultando a carico del ricorrente alcuna accusa di partecipazione a sodalizio mafioso. Il motivo è infondato. I giudici del merito cautelare hanno valorizzato alcune specifiche ibAfl conversazioni, comprovanti la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli esponenti di vertice di articolazioni di 'ndrangheta, dato compatibile anche con una mera connivenza, di per sè, non punibile in assenza di un effettivo vincolo associativo, ma comunque significativa di una disponibilità a dare un apporto in attività criminose, di cui la fattispecie in esame aveva dato riscontro. 3.2. In relazione al giudizio sulla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto non idonea la misura degli arresti domiciliari, nemmeno con il così detto braccialetto elettronico, sul rilievo che non sarebbero impediti "i contatti con personaggi appartenenti all'associazione mafiosa di appartenenza". Sul punto, il ricorso, che denuncia il travisamento dei dati relativi alla posizione processuale del ricorrente, cui non è addebitata alcuna condotta associativa, è fondato. Invero, l'ordinanza, se, con riguardo al giudizio sul pericolo di recidiva, aveva valorizzato la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della struttura di gruppi criminali, ora fonda il giudizio sulla necessità della massima misura custodiale sulla posizione di partecipe ad associazione mafiosa, dato che non risulta né dal profilo soggettivo dell'indagato né dalla prospettazione accusatoria.Lo specifico giudizio sulla scelta della misura risulta dunque fondato su un dato - la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad associazione mafiosa — di cui non viene indicata la fonte probatoria e che, anzi, nemmeno la prospettazione di accusa aveva fatto propria. In parte qua, dunque, l'ordinanza impugnata va annullata. 4. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Il giudice di rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, dovrà vagliare la necessità, o meno, della massima misura custodiale, evitando di ripetere la carenza motivazionale indicata al superiore punto 3.2. Nel resto, il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Man