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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17260/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480TG6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa verifica da parte della Corte territoriale della possibilità di sostituire la pena comminata in dispositivo con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il "silenzio" sul punto da parte della Corte territoriale ben poteva trovare legittima giustificazione nella non operatività della disposizione in parola al momento della proposizione della richiesta difensiva e della decisione di merito; di contro, la Suprema Corte, nella vigenza della norma de qua, non può comunque sindacare il provvedimento (sostanzialmente) reiettivo che presuppone un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere ai programmi di giustizia riparativa, in quanto nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'errata qualificazione giuridica della condotta, sussunta nell'alveo della rapina ex art. 628, secondo comma, cod. pen. piuttosto che in quella dell'appropriazione indebita ovvero di furto semplice seguito da resistenza a pubblico ufficiale, sono manifestamente infondati ed involgono rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480TG6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l'omessa verifica da parte della Corte territoriale della possibilità di sostituire la pena comminata in dispositivo con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il "silenzio" sul punto da parte della Corte territoriale ben poteva trovare legittima giustificazione nella non operatività della disposizione in parola al momento della proposizione della richiesta difensiva e della decisione di merito; di contro, la Suprema Corte, nella vigenza della norma de qua, non può comunque sindacare il provvedimento (sostanzialmente) reiettivo che presuppone un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere ai programmi di giustizia riparativa, in quanto nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'errata qualificazione giuridica della condotta, sussunta nell'alveo della rapina ex art. 628, secondo comma, cod. pen. piuttosto che in quella dell'appropriazione indebita ovvero di furto semplice seguito da resistenza a pubblico ufficiale, sono manifestamente infondati ed involgono rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17260/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris