Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:331
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0078_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-78/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e segnatamente degli artt. 4, n. 1, e 73, dello stesso, nonché sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e segnatamente dell' art. 7, n. 2, dello stesso,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor del [OSCURATO:PERSONA];
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signorina [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], barrister;
- per il governo tedesco, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], QC, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e dall' avv. signora [OSCURATO:PERSONA], barrister, e dalla Commissione, all' udienza del 19 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con provvedimento 14 gennaio 1991, pervenuta in cancelleria il 26 febbraio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e segnatamente degli artt. 4, n. 1, e 73, dello stesso, nonché sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e segnatamente dell' art. 7, n. 2, dello stesso.
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la signora [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a proposito del diritto della prima a fruire del "family credit".
3 Il "family credit" è una prestazione non contributiva, versata ogni settimana in contanti, che viene attribuita alle famiglie aventi risorse limitate ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: "NI") Order 1986 e delle [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations (NI) 1987.
4 L' art. 21 del [OSCURATO:PERSONA] (NI) Order 1986 recita:
"1) I regimi istituiti erogano le seguenti prestazioni (denominate nella presente legge prestazioni riferite al reddito):
a) sussidio integrativo del reddito (income support);
b) sussidio familiare (family credit), e
c) sussidio per l' alloggio (housing benefit).
(...)
5) Salvo il disposto dell' art. 52, n. 1, lett. a), in Irlanda del Nord una persona ha diritto al family credit qualora, se una domanda in tal senso è stata presentata o si considera essere stata presentata,
a) i suoi redditi
i) non eccedano l' importo previsto, o
ii) lo eccedano, ma soltanto in misura tale che, nel caso in cui venga effettuata la detrazione prevista dall' art. 22, n. 3, ne rimane un residuo;
b) essa o, se è coniugata o convive con un' altra persona, essa o tale altra persona eserciti regolarmente un' attività lavorativa retribuita, e
c) essa o, se è coniugata o convive con un' altra persona, essa o tale altra persona abbia a proprio carico un componente dello stesso nucleo familiare, figlio o persona rispondente alla descrizione prevista".
5 Il punto 3, n. 1, delle [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations (NI) 1987 precisa come segue il requisito della residenza e della presenza nell' Irlanda del Nord:
"Una persona è considerata trovarsi nell' Irlanda del Nord se alla data della domanda:
a) è presente e risiede di regola nell' Irlanda del Nord;
b) la persona con cui eventualmente è coniugata o convive risiede di regola nel [OSCURATO:PERSONA];
c) i suoi redditi o i redditi della persona con cui eventualmente è coniugata o convive provengono almeno in parte da un' attività lavorativa retribuita nel [OSCURATO:PERSONA] o nell' Irlanda, e
d) i suoi redditi e quelli della persona con cui eventualmente è coniugata o convive non provengono interamente da un' attività lavorativa retribuita fuori dal [OSCURATO:PERSONA] o dall' Irlanda".
6 La signora [OSCURATO:PERSONA] risiede in Irlanda con il marito e tre figli. Essa non esercita alcuna attività lavorativa. Il marito, cittadino del [OSCURATO:PERSONA], lavora in Irlanda del Nord presso il ministero dell' Agricoltura e non ha mai lavorato fuori dell' Irlanda del Nord.
7 Il 30 marzo 1988 la signora [OSCURATO:PERSONA] presentava all' autorità competente in Irlanda del Nord una domanda per ottenere il "family credit". La domanda veniva respinta dapprima dall' [OSCURATO:PERSONA] e successivamente dal [OSCURATO:PERSONA] di Enniskillen, adito con ricorso dall' interessata, per il motivo che questa non possedeva il requisito della residenza prescritto dal sopra citato art. 21, n. 5, del [OSCURATO:PERSONA] (NI) Order 1986, come precisato nel citato punto 3, n. 1, delle [OSCURATO:PERSONA] (General) Regulations (NI) 1987.
8 La signora [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche ammettendo che essa non possieda il requisito della residenza, ciononostante il "family credit" le spetta in forza del diritto comunitario. A suo avviso, il "family credit", in quanto prestazione familiare, è una prestazione di previdenza sociale ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71 e quindi va applicato questo regolamento, e in particolare l' art. 73 dello stesso. In subordine la signora [OSCURATO:PERSONA] assume che il "family credit" è un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 e che il requisito della residenza prescritto dalle citate norme britanniche costituisce una discriminazione dissimulata a danno dei lavoratori migranti, vietata dal detto articolo.
9 [OSCURATO:PERSONA] ritiene per contro che il "family credit" non sia una prestazione previdenziale ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e quindi esuli dalla sfera di applicazione di questo regolamento. Si tratta, a suo avviso, di un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, ma tale disposizione non può essere invocata da un cittadino di uno Stato membro diverso da quello in cui l' interessato esercita la sua attività lavorativa subordinata.
10 [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale il problema è stato sollevato in sede d' appello, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il family credit sia una prestazione previdenziale ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
2) In caso di soluzione affermativa, se il coniuge di un lavoratore subordinato soggetto alla normativa di uno Stato membro (Stato membro A) abbia diritto, ai sensi dell' art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71, a ricevere per i familiari di detto lavoratore subordinato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Stato membro B) prestazioni familiari concesse dalla normativa dello Stato membro A qualora il coniuge non sia residente o lavoratore nello Stato membro A né lo sia mai stato.
3) Qualora il family credit non sia una prestazione previdenziale, se sia un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4) Se, in caso affermativo, questo regolamento vada applicato qualora il lavoratore sia cittadino dello Stato membro nel quale svolge ed ha sempre svolto la propria attività lavorativa subordinata.
5) Se, in caso affermativo, il coniuge di tale lavoratore sia esso stesso titolare dei diritti attribuiti da detto regolamento qualora non risieda nello Stato membro nel quale il lavoratore svolge la propria attività lavorativa subordinata".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
12 Con la prima questione pregiudiziale, relativa alla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, il giudice nazionale mira a far accertare se una prestazione come il "family credit" debba essere assimilata ad una prestazione previdenziale ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
13 A norma dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, la sfera di applicazione ratione materiae di questo regolamento si estende a tutte le normative degli Stati membri relative ai settori della previdenza sociale elencati nelle lettere a) - h) della stessa disposizione, mentre, a tenore del n. 4 dello stesso articolo, è esclusa dalla detta sfera di applicazione, fra l' altro, l' "assistenza sociale e medica".
14 La Corte ha più volte affermato che la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi della prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale.
15 A questo proposito essa ha precisato in una costante giurisprudenza che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, le sentenze 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton, Racc. pag. I-3017; 24 febbraio 1987, cause riunite 379/89 - 381/85 e 93/86, Giletti, Racc. pag. 955, punto 11 della motivazione, e 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punti 12-14 della motivazione).
16 All' esame del "family credit" in base a tali criteri appare chiaro, per quanto riguarda il primo presupposto, che le norme che disciplinano l' attribuzione del "family credit" conferiscono ai beneficiari un diritto legalmente definito. Il governo britannico e il governo tedesco rilevano però che le esigenze personali del richiedente costituiscono un criterio essenziale per l' attribuzione del "family credit" e che quest' ultimo deve quindi essere considerato prestazione assistenziale.
17 Anche se è vero che una prestazione come il "family credit" è attribuita o negata solo in base al patrimonio e ai redditi del richiedente ed al numero e all' età dei figli a suo carico, non ne consegue affatto, però, che la sua attribuzione dipenda da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica dell' assistenza sociale (v. in questo senso la sentenza 28 maggio 1974, causa 187/73, Callemeyn, Racc. pag. 553, punti 7 e 8 della motivazione). Si tratta infatti di criteri obiettivi e legalmente definiti che, quando sono soddisfatti, danno diritto a tale prestazione senza che l' autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali.
18 Quanto al secondo presupposto, il governo britannico sostiene che il "family credit" non rientra in nessuno dei settori previdenziali elencati nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dato che lo scopo principale di tale prestazione consiste nell' incoraggiare, integrando il loro reddito, i lavoratori che hanno famiglia ed un' occupazione scarsamente retribuita, e che avrebbero un reddito maggiore se fossero disoccupati, a continuare a lavorare.
19 Risulta dal fascicolo che il "family credit" svolge, in realtà, una duplice funzione, consistente, da un lato, come ha rilevato il governo britannico, nell' incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare e, dall' altro, nell' aiutarli a far fronte agli oneri familiari, come emerge in particolare dal fatto che esso è versato solo quando il nucleo familiare dell' interessato comprende uno o più figli e che il suo ammontare varia a seconda dell' età di questi.
20 E' a ragione di questa seconda funzione che una prestazione come il "family credit" rientra nella categoria delle prestazioni familiari definite nell' art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71 e quindi si riferisce al rischio contemplato dall' art. 4, n. 1, lett. h), dello stesso regolamento.
21 La qualifica di una prestazione del genere come prestazione previdenziale non è messa in discussione, contrariamente a quanto sostengono i governi britannico e tedesco, dal fatto che la sua attribuzione non è subordinata a presupposti contributivi. Infatti, le modalità del finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che, ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 1408/71, le prestazioni non contributive non sono escluse dalla sfera di applicazione dello stesso regolamento.
22 La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che una prestazione attribuita automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, dev' essere assimilata ad una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.
Sulla seconda questione
23 Occorre poi esaminare la seconda questione pregiudiziale, vertente sulla sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71. Il giudice nazionale mira a far accertare se, qualora un lavoratore subordinato sia soggetto alla normativa di uno Stato membro e risieda con la famiglia in un altro Stato membro, il coniuge abbia il diritto, in base all' art. 73 del regolamento n. 1408/71, di ricevere prestazioni familiari previste dalla normativa dello Stato in cui il lavoratore è occupato anche se non ha mai risieduto né ha esercitato attività lavorative subordinate in questo Stato membro.
24 A tenore dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla normativa di uno Stato membro ha diritto, "per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo".
25 A norma dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, le disposizioni dello stesso regolamento, compreso l' art. 73, si applicano "ai lavoratori salariati o non salariati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti". Come la Corte ha rilevato nella sentenza 23 novembre 1976 (causa 40/76, Kermaschek, Racc. pag. 1669, punto 7 della motivazione), i familiari di un lavoratore possono far valere, in forza del regolamento n. 1408/71, solo diritti derivati, acquistati in qualità di membro della famiglia di un lavoratore, vale a dire di una persona che può far valere il diritto alle prestazioni contemplate dal regolamento in quanto diritto proprio.
26 Ne consegue che il coniuge di un lavoratore subordinato può avvalersi di un diritto derivato a prestazioni familiari in forza dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71 purché il lavoratore soddisfi le condizioni prescritte dal detto articolo e purché le prestazioni familiari di cui trattasi siano previste dalla normativa nazionale anche per i familiari.
27 Siccome l' art. 73 del regolamento n. 1408/71 non prescrive che anche il coniuge del lavoratore eserciti un' attività lavorativa nello Stato membro la cui normativa si applica, ma riguarda proprio il caso in cui la famiglia del lavoratore risiede in un altro Stato membro, è irrilevante per l' attribuzione del diritto derivato a prestazioni familiari che il coniuge del lavoratore non abbia mai risieduto né sia mai stato occupato nello Stato membro la cui normativa si applica.
28 Da quanto precede deriva che la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che, qualora un lavoratore subordinato sia soggetto alla normativa di uno Stato membro e risieda con la famiglia in un altro Stato membro, il coniuge che non abbia mai risieduto né esercitato attività lavorative subordinate nello Stato membro in cui il lavoratore è occupato può invocare l' art. 73 del regolamento n. 1408/71 e far valere un diritto derivato a ricevere dall' ente competente di quest' ultimo Stato prestazioni familiari per i familiari del lavoratore, purché il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dall' art. 73 e purché le prestazioni familiari di cui trattasi siano previste anche per i familiari dalla normativa nazionale che si applica.
Sulle questioni terza, quarta e quinta
29 Con la terza, la quarta e la quinta questione pregiudiziale il giudice nazionale solleva dei problemi riguardanti la sfera di applicazione ratione materiae e ratione personae del regolamento n. 1612/68. Tali questioni sono però state proposte solo per l' ipotesi in cui una prestazione come il "family credit" non potesse essere considerata prestazione previdenziale e in cui il regolamento n. 1408/71 non si applicasse. Data la soluzione fornita alla prima questione, non vi è motivo di risolverle.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal governo britannico, dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento 14 gennaio 1991, dichiara:
1) Una prestazione attribuita automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti in particolare le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, dev' essere assimilata ad una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità.
2) Qualora un lavoratore subordinato sia soggetto alla normativa di uno Stato membro e risieda con la famiglia in un altro Stato membro, il coniuge che non abbia mai risieduto né esercitato attività lavorative subordinate nello Stato membro in cui il lavoratore è occupato può invocare l' art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e far valere un diritto derivato a ricevere dall' ente competente di quest' ultimo Stato prestazioni familiari per i familiari del lavoratore, purché il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dall' art. 73 e purché le prestazioni familiari di cui trattasi siano previste anche per i familiari dalla normativa nazionale che si applica.