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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17758/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 88) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in e ìgrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale d esaro I 29 aprile 2019 in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, D.Igs. 285/92, commesso in Fabriano il 14 luglio 2017.

Il ricorso è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure dì manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato che il prevenuto, sorpreso all'interno di una autovettura di cui era stato poco prima denunciato il furto, versava in condizioni dì evidente stato dì ebbrezza e si rifiutava di sottoporsi all'esame mediante etilometro, in tal modo integrando la fattispecie criminosa in contestazione.

Quanto alla misura della sanzione amministrativa accessoria, essa è stata congruamente determinata sulla base dei precedenti specifici a carico dell'imputato, con evidente riferimento alla gravità della violazione e al pericolo che l'ulteriore circolazione del Gentili potrebbe cagionare, criteri dettati dall'art. 218, comma 2, cod. strada, autonomi rispetto a quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione della pena (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280393 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 88) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona indicata in e ìgrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale d esaro I 29 aprile 2019 in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, D.Igs. 285/92, commesso in Fabriano il 14 luglio 2017. Il ricorso è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure dì manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato che il prevenuto, sorpreso all'interno di una autovettura di cui era stato poco prima denunciato il furto, versava in condizioni dì evidente stato dì ebbrezza e si rifiutava di sottoporsi all'esame mediante etilometro, in tal modo integrando la fattispecie criminosa in contestazione. Quanto alla misura della sanzione amministrativa accessoria, essa è stata congruamente determinata sulla base dei precedenti specifici a carico dell'imputato, con evidente riferimento alla gravità della violazione e al pericolo che l'ulteriore circolazione del Gentili potrebbe cagionare, criteri dettati dall'art. 218, comma 2, cod. strada, autonomi rispetto a quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. ai fini della commisurazione della pena (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280393 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 17758/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris