Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:227
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
13 dicembre 2007
Causa F‑130/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Ricostruzione della carriera – Mancanza del rapporto informativo – Scrutinio per merito comparativo – Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto – Ricevibilità del ricorso – Fatto nuovo e sostanziale»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della sua domanda diretta ad ottenere la ricostruzione della sua carriera.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
Proponendo all’autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, un funzionario
può ripristinare, a suo vantaggio, la possibilità di presentare un reclamo e un ricorso contro una decisione divenuta definitiva
alla scadenza dei termini prescritti dallo Statuto solo se un fatto nuovo e sostanziale è intervenuto prima della presentazione
della domanda.
Al riguardo, non può costituire un fatto nuovo e sostanziale che consenta ad un funzionario di impugnare una decisione di
non promozione, divenuta definitiva, la redazione, successivamente all’esercizio di promozione controverso, del rapporto informativo
che lo riguarda, qualora egli sia stato a conoscenza del fatto che il detto rapporto non era stato redatto e che, pertanto,
non poteva essere preso in considerazione in occasione del detto esercizio di promozione. Infatti, dato che una decisione
di non promozione può essere contestata anche in mancanza di rapporto informativo, nulla impedisce all’interessato di presentare
un reclamo contro la detta decisione, basandosi sul fatto di essere stato svantaggiato dalla mancata redazione del suo rapporto
informativo.
(v. punti 52, 57, 58 e 60)
Riferimento:
Corte: 26 settembre 1985, causa 231/84, Valentini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3027, punto 14)
Tribunale di primo grado: 22 settembre 1994, causa T‑495/93, Carrer e a./Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑201 e II‑651,
punto 20); 26 ottobre 2000, causa T‑138/99, Verheyden/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑1001, punto 43), e 29 aprile
2002, causa T‑70/98, Hilden/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑265, punto 39)