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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 02683/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7525/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Milano (20123) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : L B DNGL64S01G337 L ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1964, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma (00193) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, giusta la procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Argelato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: G NGCRS72C27H50 1 E ) , giusta delega in calce al Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza di rinvio per definizione agevolata controricorso ed in forza di apposita delibera comunale, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1978 / 20 19 emess a d a l la C TR [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata il 12 dicembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avverso gli avvisi di accertamento Imu 16073 e 16074 emessi per gli anni d’imposta 2012 e 2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello del Comune di Argelato, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, ritenendo che la risoluzione del contratto comporta il venir meno del vincolo giuridico pattizio, riespandendosi con essa la legittimazione passiva del locatore, che a conferma di tale interpretazione si poneva l’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011 e che la diversa disposizione stabilita per la Tasi dall’art. 1, comma 672, l. n. 147/2013 aveva chiaro carattere novativo (e non interpretativo) rispetto alla disciplina dell’Imu, rilevando peraltro solo per la Tasi anche una situazione di mero fatto ascrivibile a chi, in concreto, occupa un immobile.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di tre motivi.

Il Comune di Argelato ha resistito con controricorso.

In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR affermato, con motivazione apparente, che la “durata del contratto” di leasing non comprendeva anche il periodo tra la risoluzione e la riconsegna del bene.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2001 e 1, comma 672, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’espressione “durata del contratto” di leasing contenuta nell’art. 9 citato doveva considerarsi comprensivo anche del periodo che va dalla formale risoluzione del vincolo fino alla riconsegna dell’immobile alla società concedente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulla specifica domanda di accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la non applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori all’Imu.

4. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente, premesso: che l’art. 1, commi da 186 a 204,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023; che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 1, co. 186, l.cit.), mentre è riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo entestrumentale» (cfr. art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art. 5 della L.31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 – alle liti tributarie incui è parte; cheè suo interesse attendere le determinazioni dell’ente resistente, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata dellapresente controversia; tanto premesso, ha formulato istanza affinché la trattazione della controversia sia rinviata a nuovo ruolo o, in ogni caso, ad una data successiva al 31 marzo 2023.

5. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7525/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Milano (20123) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : L B DNGL64S01G337 L ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1964, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma (00193) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, giusta la procura speciale in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Argelato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: G NGCRS72C27H50 1 E ) , giusta delega in calce al Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza di rinvio per definizione agevolata controricorso ed in forza di apposita delibera comunale, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1978 / 20 19 emess a d a l la C TR [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificata il 12 dicembre 2019 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avverso gli avvisi di accertamento Imu 16073 e 16074 emessi per gli anni d’imposta 2012 e 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello del Comune di Argelato, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, ritenendo che la risoluzione del contratto comporta il venir meno del vincolo giuridico pattizio, riespandendosi con essa la legittimazione passiva del locatore, che a conferma di tale interpretazione si poneva l’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011 e che la diversa disposizione stabilita per la Tasi dall’art. 1, comma 672, l. n. 147/2013 aveva chiaro carattere novativo (e non interpretativo) rispetto alla disciplina dell’Imu, rilevando peraltro solo per la Tasi anche una situazione di mero fatto ascrivibile a chi, in concreto, occupa un immobile. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di tre motivi. Il Comune di Argelato ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR affermato, con motivazione apparente, che la “durata del contratto” di leasing non comprendeva anche il periodo tra la risoluzione e la riconsegna del bene. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2001 e 1, comma 672, l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che l’espressione “durata del contratto” di leasing contenuta nell’art. 9 citato doveva considerarsi comprensivo anche del periodo che va dalla formale risoluzione del vincolo fino alla riconsegna dell’immobile alla società concedente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR pronunciato sulla specifica domanda di accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge per la non applicazione delle sanzioni e degli interessi accessori all’Imu. 4. Con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente, premesso: che l’art. 1, commi da 186 a 204,della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023; che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 1, co. 186, l.cit.), mentre è riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversieattribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo entestrumentale» (cfr. art. 1, co. 205, l. cit.); che, pertanto, entro il 31 marzo 2023 il resistente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata –anche ai sensi dell’art. 5 della L.31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 – alle liti tributarie incui è parte; cheè suo interesse attendere le determinazioni dell’ente resistente, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata dellapresente controversia; tanto premesso, ha formulato istanza affinché la trattazione della controversia sia rinviata a nuovo ruolo o, in ogni caso, ad una data successiva al 31 marzo 2023. 5. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla C
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