CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15498/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante ex art. 385, quarto comma, cod. pen. sull'assunto che il ricorrente sarebbe rientrato nel luogo di detenzione alla vista degli operanti, è riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti giuridici dalla Corte di appello, che ha evidenziato come il rientro presso l'abitazione non sia circostanza assimilabile alla previsione della citata norma che fa riferimento alla condotta del detenuto evaso che si costituisca in carcere o ad autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere; ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è indeducibile in quanto questione non sottoposta al vaglio del Collegio di merito con i motivi di gravame; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0