CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 05627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso rimettendosi alla corte sull'istanza di rinvio comunque chiede il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 novembre 2019, la corte di appello di Lecce, confermava la pronuncia del G.U.P. del tribunale di Brindisi del 2-7-2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge, ritenendoli entrambi responsabili del delitto di riciclaggio di un'autovettura tipo [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati che, nei rispettivi atti di impugnazione, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. lamentavano: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen, violazione degli artt. 360 e 192 cod.proc.pen. difetto di motivazione in ordine alla utilizzabilità della consulenza del P.M. svolta senza previo avviso all'imputato benché si trattasse di accertamento tecnico irripetibile; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio essendo l'imputato estraneo ai fatti di reato e mancando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del contestato delitto di riciclaggio; al proposito, si deduceva non esservi prova dell'origine illecita del bene costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco, doversi acquisire il fascicolo relativo alla nazionalizzazione del veicolo che era andato disperso ai fini di confrontarlo con l'autovettura in sequestro e, comunque, dovere rilevare il buon esito della procedura amministrativa di nazionalizzazione ai fini della dimostrazione dell'assenza del dolo; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche; - violazione di legge e difetto di motivazione in punto determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rinvio dell'udienza del 30 novembre 2021, per legittimo impedimento causato da concomitante impegno professionale, avanzata dall'avv.to Guagliani, difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avanzato precedente richiesta di trattazione orale; ed invero, dall'analisi degli atti, risulta che il suddetto imputato è difeso oltre che dal predetto avv.to Guagliani anche dall'avv.to Sforza, difensore già nominato in appello (mai revocato) ed altresì sottoscrittore del ricorso per cassazione. L'avv.to Sforza risulta anche ritualmente avvisato dell'odierna udienza così che trattandosi di imputato assistito da due difensori non sussiste il presupposto per accogliere l'istanza di rinvio. Peraltro, va anche segnalato come l'avv.to Guagliani nulla ha riferito circa l'impossibilità di nominare un sostituto processuale nel presente giudizio di cassazione che pure sarebbe stato possibile avuto riguardo alla natura della causa. 2.2 Ciò posto i ricorsi sono totalmente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte così che gli stessi appaiono manifestamente infondati e perciò inammissibili. Quanto al primo motivo, come già notato dalla corte di merito, per costante interpretazione di questa Corte di cassazione, la richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagli avvisi alle parti. (Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013, Rv. 256106 — 01). Nel caso in esame, pertanto, la richiesta ed ammissione al rito abbreviato preclude la facoltà agli imputati di eccepire la non utilizzabilità della consulenza del pubblico ministero. Peraltro, come già segnalato nella sentenza di appello, l'avviso dell'accertamento tecnico veniva dato a colui il quale al momento della verifica sull'autovettura risultava averne il possesso, perché incaricato della vendita, così che a quella data ancora entrambi gli imputati non avevano acquisito la posizione di parti del procedimento. 2.3 Quanto a tutti i motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità e la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed anche Sez. 4, n. 4842 del 02 dicembre 2003, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sui primi accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, utilizzabili nel presente giudizio abbreviato, che attestavano la ripunzonatura dei numeri di telaio e di motore nonché dagli esiti della consulenza del pubblico ministero che confermava l'avvenuta alterazione dei dati identificativi la vettura. Escluso, quindi, che questa Corte di cassazione abbia la possibilità di procedere a nuove verifiche su tali dati, conformemente interpretati dai giudici di merito nonché esposti nell'impugnata sentenza in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, i ricorsi paiono manifestamente infondati anche nelle parti in cui assumono, in forma puramente reiterativa, l'assenza di consapevolezza dell'origine illecita del bene, fondata sul buon esito della pratica di nazionalizzazione, posto che la corte di merito ha spiegato al proposito come furono proprio gli imputati ad essere stati autori di tale fase amministrativa e che gli stessi, già coinvolti in concorso in altri fatti analoghi, risultavano l'uno, il [OSCURATO:PERSONA], venditore del mezzo al secondo, il Senneraro. Tali circostanze venivano congruamente interpretate dal giudice di appello che alle pagine 8-9 della motivazione forniva ulteriori elementi indicativi il pieno concerto degli imputati nella operazione di "ripulitura" dell'auto di provenienza illecita. 2.3 Quanto agli ulteriori motivi: - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c:od.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. ftoma, 30 novembre 20