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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08432/2023

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nciato la seguente OR D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n. 28711/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Barbieri n. 6, presso il loro studio; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: Sanzioni amministrative –indebita percezione di aiuti comunitari - Stato e domiciliato, sempre ex lege , in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

APOAL a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di a ppello di Potenza n. 87/2020,pubblicata il 9 maggio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza n. 853 del 2008, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Controllo della Qualità dei [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] APOAL ed in solido con la stessa, il pagamento della somma di euro 297.799,00, quale sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 3 della legge n. 898/1986 per l’indebita percezione di aiuti comunitari a seguito di esposizione di dati e notizie falsi per fatti risalenti agli anni 2001-2002, provvedimento sanzionatorio che veniva adottato sulla base del rapporto n. 2082/3351 del 27 aprile 2004 della Guardia di Finanza; - avverso la predetta ordinanza - ingiunzione erano propo ste dagli intimati due distinte opposi zioni dinanzi al Tribunale di Matera che, con le sentenze n. 83 e 84 del 2017, venivano entrambe rigetta te, confermando l’ordinanza impugnata e compensando integralmente tra le parti le spese dei distinti giudizi; - avverso tali sentenze il Quinto e la Cooperativa agricola A.P.O.A.L. interponevano separati appelli, lamentando l’assoluta illogicità delle sentenze impugnate, per non aver il primo giudice correttamente valutato la proposta eccezione di tardività ex art. 14 legge n. 698/81 ed il difetto di titolarità passiva di [OSCURATO:PERSONA], per essere lo stesso stato Presidente della A.P.O.A.L. solo fino al 30 luglio 2002.

Nel merito, ribadivano l’insussistenza dei fatti accertati dalla G.d.F., anche alla luce dell’archiviazione, in data 11 febbraio 2009, delle ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti degli altri soci che avevano ricevuto gli aiuti comunitari; - la Corte di appello di Potenza, nella resistenza del M inistero delle politiche agricole alimentari e forestali , disposta preliminarmente la riunione dei due giudizi pendenti, con sentenza n. 87del 202 0, respingeva i gravami e, per l’effetto, confermava l’ordinanza ingiunzione n. 853/2008, condannando gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio.

Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte lucana dichiarava infondata l’eccezione di intempestività della notificazione del verbale ispettivo, notificato in data 8 aprile 2004, per risalire i fatti contestati agli anni 2001 e 2002, ritenendo di condividere l’orientamento di questa Corte di legittimità(cfr., tra le tante, Cass. n. 7681 del 2014 e Cass. n. 27702 del 2019), che , in varie occasioni , aveva affermato che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’infrazione e correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”.

Ancora, respingeva l’eccezione di carenza parziale di legittimazione passiva del Quinto in quanto nessuna rilevanza assumeva il momento della percezione del contributo per essere tutta l’attività prodromica volta ad ottenere i finanziamenti europei imputabile direttamente allo stesso, come risultava dai verbali acquisiti agli atti.

La Corte territoriale rigettava , inoltre, la censura di asserita illegittimità della irrogata sanzione amministrativa per l’intervenuta archiviazione delle ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti di altri 23 soci, ritenendo il principio enunciato da questa Corte ed invocato dagli appellanti non applicabile al caso in esame, in primo luogo per la mancanza di sentenza passata in giudicato e, in secondo luogo, per ins ussiste nza dell’asserita efficacia riflessa del giudicato, mancando agli atti il provvedimento di archiviazione da cui poterlo dedurre.

La Corte distrettuale , infatti, sottolinea va come nella produzione documentale del Quinto mancava il provvedimento di archiviazione cui facevaesplicito riferimento.

Sempre nel merito la Corte potentina riteneva, attraverso un’attenta lettura del verbale di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, provate le contestazioni mosse alla Cooperativa e al suo Presidente, costituendo ampia e dettagliata prova dei fatti contestati, in particolare la presentazione della domanda l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], indirizzata alla Regione Basilicata dallo stesso Quinto in qualità di Presidente, di riconoscimento dell’A.P.O.A.L., Organizzazione di produttori di nuova costituzione, per ottenere l’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 15 del regolamento Comunitario 2200/96, riconosciute con delibera di giunta n. 2451 del 13.11.2000 per il quinquennio 2001-2005, depositato dall’Organizzazione produttori un piano di previsione con l’indicazione degli importi a carico della stessa OP e dell’Unione europea, con anticipazioni corrisposte per gli anni 2001 e 2002, salvo poi il chiederne da parte della Regione la restituzione in sede di saldo a fronte di un rendiconto di un investimento di importo notevolmente inferiore rispetto all’ammontare del progetto approvato.

Infine, il giudice del gravame concludeva che al verbale di accertamento dell’infrazione de qua doveva esser e riconosciuta piena prova fino a querela di falso; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza viene proposto ricorso dal Q uinto VINCENZO , basato su tre motivi, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale la difesa della parte ricorrente ha depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 898/1986, avuto riguardo alla sua parziale carenza di legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come lo stesso avesse cessato la carica di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa in data 30 luglio 2002, mentre parte dei contributi erano stati percepiti successivamente, ovvero una prima parte il 23 settembre 2002ed una ulteriore parte il successivo 5 febbraio 2003, eccependo, perciò, la parziale carenza di legittimazion e passiva.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il ricorrente ritiene pacifico che l’illecito amministrativo, laddove si sia effettivamente consumato, si sarebbe perfezionato con l’indebita percezione dei contributi o aiuti comunitari e , pertanto, la sua presunta responsabilità si sarebbe dovuta considerare accertata fino al 30 luglio 2002 e , quindi , era da ritenersi concorrente solo fino all’importo di euro 99.917,43.

Ancora il ricorrente ritiene prescritta la pretesa in quanto la giurisprudenza di questa Corte (si cita Cass. 12 maggio 2017, n. 11958) afferma che il diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo di indebito conseguimento di aiuti comunitari, mediante l’esposizione di dati falsi, si prescrive entro cinque anni dalla data dell’indebita percezione (nel caso di specie, l’ultima tranche era stata percepita il 5 febbraio 2003, mentre la notifica dell’ordinanza-ingiunzione era sopravvenuta il18 novembre 2008).

Infine, il ricorrente lamenta come entrambi i giudici di merito non abbiano preso atto che nessun indebito contributo era stato percepito in conseguenza dell’a rchiviazione delle contestazioni contenute nel citato verbale della G.d.F. nei confronti dei soci dell’APOAL, che tali contributi avevano ricevuto.

Rileva il collegio che il motivo è da ritenersi complessivamente infondato.

Innanzitutto va affrontata la questione de ll’ecce zione di prescrizione.

Parte ricorrente sostiene che il termine ex art. 28 legge n. 689/1981 decorre quanto menodall’ultima indebita percezione risalente al 5 febbraio 2003, data da cui computare il quinquennio con riferimento al momento della intervenuta emissione dell’ordinanza-ingiunzione in data 18 novembre 2008.

Senonché, egli non tiene c onto della valutazione effettuata dalla Corte distrettuale secondo cui il termine di prescrizione si sarebbe dovuto ritenere decorre nte dal momento dell’avvenuta notificazione del verbale di accertamento in data 8 aprile 2004, donde la pacifica tempestività dell’emanazione dell’ordinanza - ingiunzione nella predetta data (non essendo, infatti ancora decors o i l termine di cinque anni previsto dal citato art. 28 della L. n. 689 del 1981).

Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. n. 23979 del 2004 e Cass. n. 28048 del 2011 ) ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (come quella risultante dalla L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3), sia da una disposizione penale (come quella riconducibile all'indebito conseguimento di aiuti comunitari), trova applicazione , in generale, la disciplina stabilita dall’art. 9 della L. n. 689 del 1981, ed in particolare il principio di specialità, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale -attraverso il richiamo (operato dalla L. n. 898 del 1986 con l’art. 4) alle regole contenute nella L. n. 689 del 1981 e all'art. 28, in particolare - l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione)e non a quello stabilito nell'art. 2947 c.c., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorché il fatto costituisce reato.

Del resto la Corte distrettuale ha chiaramente evidenziato i necessari passaggi del pregresso procedimento amministrativo (anche in ordine alla tempestività o meno della notificazione del verbale di accertamento) culminato nell'emissione del provvedimento sanzionatorio opposto, considera ndo la rilevanza dei predetti principi giuridici in funzione della valutazione della decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di riscuotere le sanzioni dovute per gli evidenziati illeciti amministrativi.

Infine, per completezza argomentativa, va rilevato che la pronuncia di questa Corte invocata dai ricorrenti, individuata nella sentenza n. 11958 del 2017, non attiene a lla medesima tipologia temporale (laddove riscossi degli aiuti comunitari nell'anno 1998, lo stesso verbale di accertamento era stato notificato oltre il quinquennio, nell’anno 2005, in mancanza di indicazione dei necessari passaggi del pregresso procedimento), per cui non trova applicazione nella specie l’invocata estinzione della violazione contestata.

Relativamente alla ulteriore questione del difetto di legittimazione del Quinto, occorre premettere che la fattispecie di cui all'art. 3 della l. n. 898 del 1986 costituisce un illecito di danno e non di pericolo, con la conseguenza che la violazione non sussiste quando le falsità nonabbiano raggiunto lo scopo (Cass. n. 3125del 2005); nel caso di specie, però, il ricorrente pretende di accreditare una concezione del tutto diversa di danno, e cioè che il beneficio, seppure conseguito dietro presentazione di documenti non veritieri, non sarebbe indebito, perché esso sarebbe stato accordato, almeno in parte, allorché lo stesso era cessato dalla carica di Presidente e di legale rappresentante della Cooperativa, incarico ricoperto fino al 30 luglio 2002, mentre parte dei contributi erano stati percepiti successivamente, una quota il 23 settembre 2002 ed un’altra il 5 febbraio 2003.

E’ evidente che la Corte distrettuale ha ritenuto il Quinto responsabile per avere lo stesso provveduto a predisporre tutta l’attività prodromica per la procedura, c on la presentazione del progetto che ha sortito l'eff etto avuto di mira dall'agente, finalizzata all’acquisizione delle agevolazioni poi effettivamente percepite dal medesimo Quinto e dalle aziende associate alla [OSCURATO:PERSONA] APOAL, risultando sia dal verbale di accertamento sia dalle dichiarazioni di alcuni soci rilasciate alla Guardia di Finanza, i quali hanno affermato di essere stati indotti dallo stesso Quinto ad associarci alla cooperativa, agevolato peraltro dalla circostanza di essere consulente delle aziende agricole medesime.

Tale considerazione, sulla teorica ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio dopo le sue dimissioni dall’incarico , è del tutto estranea all'ambito di operatività della norma e agli interessi che essa intende tutelare, dovendosi ribadire che, ai fini della realizzazione dell'illecito, è sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false, contenute in qualsiasi atto, proveniente o dal beneficiario o da un terzo concorrente nell’illecito (Cass. n. 19366del 2010; più di recente, Cass. n. 10459 del 2019); -con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 898/1986, per asserita inapplicabilità della sanzione a seguito di intervenuta archiviazione degli atti relativi al verbale di constatazione.

Il ricorrente lamenta che essendo stata emessa ordinanza di archiviazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Controllo della Qualità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti i soci dell’Apoal, ne sarebbe dovuto conseguire che erano venuti meno i presupposti per l’applicazione della sanzione in suo danno.

Il ricorrente ribadisce che, non essendoci stato alcun importo indebitamente percepito, non può applicarsi nessuna sanzione pecuniaria.

Diversamente,si arriverebbe all’assurdo di ritenere che i percettori delle somme abbiamo correttamente operato ed abbiano ricevuto quanto di loro spettanza; mentre egli, in quanto Presidente della Cooperativa, sarebbe tenuto a pagare la sanzione amministrativa, addirittura con riferimento a somme solo in minima parte percepite da altri, nel periodo della sua presidenza, delle quali non solo non ha beneficiato, ma che lo stesso Ispettorato ritiene essere state “debitamente” percepite, con conseguente archiviazione dei procedimenti di contestazione nei confronti dei singoli soci che li avevano ricevuti.

Osserva il collegio che il motivo è infondato.

La questione sollevata da l ricorrent e è , in linea di principio , configurabile non in termini generalizzati, in presenza di un regime nazionale di "doppia punibilità" dell'illecito - è tale quello previstodagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Cass. n. 1933 del 1998; Cass. n. 24 del 1999) - ma solo se la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "[OSCURATO:PERSONA] contro Italia" del 4 marzo 2014.

Sotto questo essenziale profilo la Corte rileva che la sanzione prevista dall'art. 3 (oltre alla restituzione dell'indebito, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito) non è equiparabile, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, a qu ella penale (cfr. Cass.n. 8855 del 2017 ; Cass. n. 3656 del 2016, che hanno negato la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art.190 TUF; Cass. n. 2927/2917, che è giunta ad identica conclusione in tema di sanzioni disciplinari dei notai).

Tanto chiarito, al di là della circostanza che non può riconoscersi alcuna efficacia equiparabile ad un giudicato ad un’ordinanza di archiviazione adottata dalla P.A. sanzionatrice nei confronti di altri soggetti concorrenti nell’illecito amministrativo, essendo, piuttosto, necessaria l’adozione di un provvedimento di revoca della precedente ordinanza- ingiunzione, al fine di far venir meno la materia del contendere, va evidenziato chela Corte di appello ha accertato (non essendo stata fornita prova documentale contraria dall’odierno ricorrente) che tale provvedimento di archiviazione non includeva, tra i suoi destinatari, né [OSCURATO:PERSONA] né la stessa Cooperativa APOAL di cui egli era stato legale rappresentante al momento (quantomeno per un intervallo temporale) dell’attività di accertamento (come, del resto, si desume dalla stessa documentazione di cortesia offerta in produzione dal medesimo ricorrente).

Conseguentemente i l decreto di archiviazione appare avvalorare maggiormente la responsabilità dei ricorrenti, piuttosto che escluderla; -con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 , comma 1,n. 3 e n. 5 , c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 23 della Legge n. 689/81, non avendo la sentenza impugnata analizzato e valutato nella loro complessità i fatti decisivi controversi fornendo una illegittima ed erronea versione del quadro probatorio.

Il ricorrente sostiene che vi sia stata una falsa rappresentazione della realtà, osservando che la sentenza impugnata si riporta a quella di primo grado che, peraltro, non aveva valutato la documentazione contenuta nel fascicolo di parte né le prove testimoniali, a sua volta richiamandosi integralmente all’originario verbale di constatazione che aveva assunto come unica fonte di prova, non esaminando tutte le numerose prove fornite dal ricorrente, errando sulla valutazione dei puntuali riscontri probatori su fatti decisivi per l’esito della controversia.

Nella presente fattispecie, secondo la prospetta zione del ricorrente, il verbale della G.d.F. non sarebbe , quindi , sufficiente a provare la responsabilità del ricorrente tanto più in considerazione del fatto che, a suo avviso, sono stati forniti elementi precisi e concordanti che dimostrerebbero la legittimità della sua condotta.

A palese dimostrazione delle lacune che hanno contraddistinto l’esame delle risultanze istruttorie e l’impianto motivazionale di entrambi i giudici di merito , il ricorrente ribadisce come sia stato prodotto al n. 18 del fascicolo di primo grado in data 12.02.2010 il provvedimento di archiviazione ritenuto mancante.

Il motivo è inammissibile perché censura sostanzialmente , nella prospettiva posta in risalto, il giudizio "di fatto” compiuto dalla C orte d'appello nell’impugnata sen tenza, risolvendosi le doglianze "in una diversa ricostruzione dei fatti di causa che implica un accertamento di merito inibito in sede di legittimità".

I vizi motivazionali veicolati da l motiv o sottoposti al vaglio di questa Corte rilevano alla luce dell a novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 c.p.c.nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 2014 delle Sezioni Unite di questa stessa Corte.

In quest'ottica si rappresenta -similmente - quanto segue.

Da un lato, che le motivazioni cui, in parte qua , la C orte distrettuale ha agganciato la sua decisione, per nulla sono inficiate da taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti all'insegna della statuizione delle S ezioni U nite dapprima citata: la C orte di merito egualmente ha in proposito, in modo compiuto ed intellegibile , esplicitato l' iter argomentativo seguito, nel senso che dal verbale di contestazione e dal contenuto dall’ordinanza – ingiunzione conseguente emergevano le condotte contestate con la presentazione della domanda in data 8.09.2000 indirizzata alla Regione Basilicata dallo stesso Quinto in qualità di Presidente della Cooperativa APOAL (Organizzazione di produttori di nuova costituzione) per ottenere l’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] 2200/96, ottenuto con delibera di giunta n. 2451 del 13.11.2000, depositato dall’Organizzazione dei produttori un piano di previsione con l’indicazione degli importi a carico della stessa OP e dell’Unione europea (cosìsentenza di appello, pagg. 7 - 11).

Dall'altrolato, che la C orte distrettuale ha - parimenti in modo congruo ed esaustivo - esaminato i fatti de cisivi caratterizzanti, in parte qua, la reslitigiosa.

La motivazione adottata anche a tal riguardo risulta in toto ineccepibile edinappuntabile.

D'altronde, parte ricorrente censura l'asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa , d educendo il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, comma 2, n. 4, c .p.c. - conferisce rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 11892del 2016).

Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P .

Q .

M .

La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 5 .000,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente OR D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n. 28711/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Barbieri n. 6, presso il loro studio; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: Sanzioni amministrative –indebita percezione di aiuti comunitari - Stato e domiciliato, sempre ex lege , in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente– nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. COOP. APOAL a r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di a ppello di Potenza n. 87/2020,pubblicata il 9 maggio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ordinanza n. 853 del 2008, l’[OSCURATO:PERSONA] per il Controllo della Qualità dei [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] APOAL ed in solido con la stessa, il pagamento della somma di euro 297.799,00, quale sanzione amministrativa relativa alla violazione dell’art. 3 della legge n. 898/1986 per l’indebita percezione di aiuti comunitari a seguito di esposizione di dati e notizie falsi per fatti risalenti agli anni 2001-2002, provvedimento sanzionatorio che veniva adottato sulla base del rapporto n. 2082/3351 del 27 aprile 2004 della Guardia di Finanza; - avverso la predetta ordinanza - ingiunzione erano propo ste dagli intimati due distinte opposi zioni dinanzi al Tribunale di Matera che, con le sentenze n. 83 e 84 del 2017, venivano entrambe rigetta te, confermando l’ordinanza impugnata e compensando integralmente tra le parti le spese dei distinti giudizi; - avverso tali sentenze il Quinto e la Cooperativa agricola A.P.O.A.L. interponevano separati appelli, lamentando l’assoluta illogicità delle sentenze impugnate, per non aver il primo giudice correttamente valutato la proposta eccezione di tardività ex art. 14 legge n. 698/81 ed il difetto di titolarità passiva di [OSCURATO:PERSONA], per essere lo stesso stato Presidente della A.P.O.A.L. solo fino al 30 luglio 2002. Nel merito, ribadivano l’insussistenza dei fatti accertati dalla G.d.F., anche alla luce dell’archiviazione, in data 11 febbraio 2009, delle ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti degli altri soci che avevano ricevuto gli aiuti comunitari; - la Corte di appello di Potenza, nella resistenza del M inistero delle politiche agricole alimentari e forestali , disposta preliminarmente la riunione dei due giudizi pendenti, con sentenza n. 87del 202 0, respingeva i gravami e, per l’effetto, confermava l’ordinanza ingiunzione n. 853/2008, condannando gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte lucana dichiarava infondata l’eccezione di intempestività della notificazione del verbale ispettivo, notificato in data 8 aprile 2004, per risalire i fatti contestati agli anni 2001 e 2002, ritenendo di condividere l’orientamento di questa Corte di legittimità(cfr., tra le tante, Cass. n. 7681 del 2014 e Cass. n. 27702 del 2019), che , in varie occasioni , aveva affermato che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi, oggettivi e soggettivi, dell’infrazione e correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”. Ancora, respingeva l’eccezione di carenza parziale di legittimazione passiva del Quinto in quanto nessuna rilevanza assumeva il momento della percezione del contributo per essere tutta l’attività prodromica volta ad ottenere i finanziamenti europei imputabile direttamente allo stesso, come risultava dai verbali acquisiti agli atti. La Corte territoriale rigettava , inoltre, la censura di asserita illegittimità della irrogata sanzione amministrativa per l’intervenuta archiviazione delle ordinanze-ingiunzioni emesse nei confronti di altri 23 soci, ritenendo il principio enunciato da questa Corte ed invocato dagli appellanti non applicabile al caso in esame, in primo luogo per la mancanza di sentenza passata in giudicato e, in secondo luogo, per ins ussiste nza dell’asserita efficacia riflessa del giudicato, mancando agli atti il provvedimento di archiviazione da cui poterlo dedurre. La Corte distrettuale , infatti, sottolinea va come nella produzione documentale del Quinto mancava il provvedimento di archiviazione cui facevaesplicito riferimento. Sempre nel merito la Corte potentina riteneva, attraverso un’attenta lettura del verbale di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, provate le contestazioni mosse alla Cooperativa e al suo Presidente, costituendo ampia e dettagliata prova dei fatti contestati, in particolare la presentazione della domanda l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], indirizzata alla Regione Basilicata dallo stesso Quinto in qualità di Presidente, di riconoscimento dell’A.P.O.A.L., Organizzazione di produttori di nuova costituzione, per ottenere l’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 15 del regolamento Comunitario 2200/96, riconosciute con delibera di giunta n. 2451 del 13.11.2000 per il quinquennio 2001-2005, depositato dall’Organizzazione produttori un piano di previsione con l’indicazione degli importi a carico della stessa OP e dell’Unione europea, con anticipazioni corrisposte per gli anni 2001 e 2002, salvo poi il chiederne da parte della Regione la restituzione in sede di saldo a fronte di un rendiconto di un investimento di importo notevolmente inferiore rispetto all’ammontare del progetto approvato. Infine, il giudice del gravame concludeva che al verbale di accertamento dell’infrazione de qua doveva esser e riconosciuta piena prova fino a querela di falso; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Potenza viene proposto ricorso dal Q uinto VINCENZO , basato su tre motivi, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale la difesa della parte ricorrente ha depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 898/1986, avuto riguardo alla sua parziale carenza di legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come lo stesso avesse cessato la carica di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa in data 30 luglio 2002, mentre parte dei contributi erano stati percepiti successivamente, ovvero una prima parte il 23 settembre 2002ed una ulteriore parte il successivo 5 febbraio 2003, eccependo, perciò, la parziale carenza di legittimazion e passiva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il ricorrente ritiene pacifico che l’illecito amministrativo, laddove si sia effettivamente consumato, si sarebbe perfezionato con l’indebita percezione dei contributi o aiuti comunitari e , pertanto, la sua presunta responsabilità si sarebbe dovuta considerare accertata fino al 30 luglio 2002 e , quindi , era da ritenersi concorrente solo fino all’importo di euro 99.917,43. Ancora il ricorrente ritiene prescritta la pretesa in quanto la giurisprudenza di questa Corte (si cita Cass. 12 maggio 2017, n. 11958) afferma che il diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo di indebito conseguimento di aiuti comunitari, mediante l’esposizione di dati falsi, si prescrive entro cinque anni dalla data dell’indebita percezione (nel caso di specie, l’ultima tranche era stata percepita il 5 febbraio 2003, mentre la notifica dell’ordinanza-ingiunzione era sopravvenuta il18 novembre 2008). Infine, il ricorrente lamenta come entrambi i giudici di merito non abbiano preso atto che nessun indebito contributo era stato percepito in conseguenza dell’a rchiviazione delle contestazioni contenute nel citato verbale della G.d.F. nei confronti dei soci dell’APOAL, che tali contributi avevano ricevuto. Rileva il collegio che il motivo è da ritenersi complessivamente infondato. Innanzitutto va affrontata la questione de ll’ecce zione di prescrizione. Parte ricorrente sostiene che il termine ex art. 28 legge n. 689/1981 decorre quanto menodall’ultima indebita percezione risalente al 5 febbraio 2003, data da cui computare il quinquennio con riferimento al momento della intervenuta emissione dell’ordinanza-ingiunzione in data 18 novembre 2008. Senonché, egli non tiene c onto della valutazione effettuata dalla Corte distrettuale secondo cui il termine di prescrizione si sarebbe dovuto ritenere decorre nte dal momento dell’avvenuta notificazione del verbale di accertamento in data 8 aprile 2004, donde la pacifica tempestività dell’emanazione dell’ordinanza - ingiunzione nella predetta data (non essendo, infatti ancora decors o i l termine di cinque anni previsto dal citato art. 28 della L. n. 689 del 1981). Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23979 del 2004 e Cass. n. 28048 del 2011 ) ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi, nell'ipotesi in cui lo stesso fatto illecito sia preso in considerazione sia da una disposizione che contempla una sanzione amministrativa (come quella risultante dalla L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3), sia da una disposizione penale (come quella riconducibile all'indebito conseguimento di aiuti comunitari), trova applicazione , in generale, la disciplina stabilita dall’art. 9 della L. n. 689 del 1981, ed in particolare il principio di specialità, in virtù del quale deve farsi applicazione della norma speciale, in base alla quale -attraverso il richiamo (operato dalla L. n. 898 del 1986 con l’art. 4) alle regole contenute nella L. n. 689 del 1981 e all'art. 28, in particolare - l'illecito amministrativo resta assoggettato al termine prescrizionale suo proprio, ossia a quello quinquennale (decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione)e non a quello stabilito nell'art. 2947 c.c., dettato in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, allorché il fatto costituisce reato. Del resto la Corte distrettuale ha chiaramente evidenziato i necessari passaggi del pregresso procedimento amministrativo (anche in ordine alla tempestività o meno della notificazione del verbale di accertamento) culminato nell'emissione del provvedimento sanzionatorio opposto, considera ndo la rilevanza dei predetti principi giuridici in funzione della valutazione della decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di riscuotere le sanzioni dovute per gli evidenziati illeciti amministrativi. Infine, per completezza argomentativa, va rilevato che la pronuncia di questa Corte invocata dai ricorrenti, individuata nella sentenza n. 11958 del 2017, non attiene a lla medesima tipologia temporale (laddove riscossi degli aiuti comunitari nell'anno 1998, lo stesso verbale di accertamento era stato notificato oltre il quinquennio, nell’anno 2005, in mancanza di indicazione dei necessari passaggi del pregresso procedimento), per cui non trova applicazione nella specie l’invocata estinzione della violazione contestata. Relativamente alla ulteriore questione del difetto di legittimazione del Quinto, occorre premettere che la fattispecie di cui all'art. 3 della l. n. 898 del 1986 costituisce un illecito di danno e non di pericolo, con la conseguenza che la violazione non sussiste quando le falsità nonabbiano raggiunto lo scopo (Cass. n. 3125del 2005); nel caso di specie, però, il ricorrente pretende di accreditare una concezione del tutto diversa di danno, e cioè che il beneficio, seppure conseguito dietro presentazione di documenti non veritieri, non sarebbe indebito, perché esso sarebbe stato accordato, almeno in parte, allorché lo stesso era cessato dalla carica di Presidente e di legale rappresentante della Cooperativa, incarico ricoperto fino al 30 luglio 2002, mentre parte dei contributi erano stati percepiti successivamente, una quota il 23 settembre 2002 ed un’altra il 5 febbraio 2003. E’ evidente che la Corte distrettuale ha ritenuto il Quinto responsabile per avere lo stesso provveduto a predisporre tutta l’attività prodromica per la procedura, c on la presentazione del progetto che ha sortito l'eff etto avuto di mira dall'agente, finalizzata all’acquisizione delle agevolazioni poi effettivamente percepite dal medesimo Quinto e dalle aziende associate alla [OSCURATO:PERSONA] APOAL, risultando sia dal verbale di accertamento sia dalle dichiarazioni di alcuni soci rilasciate alla Guardia di Finanza, i quali hanno affermato di essere stati indotti dallo stesso Quinto ad associarci alla cooperativa, agevolato peraltro dalla circostanza di essere consulente delle aziende agricole medesime. Tale considerazione, sulla teorica ricorrenza dei presupposti per ottenere il beneficio dopo le sue dimissioni dall’incarico , è del tutto estranea all'ambito di operatività della norma e agli interessi che essa intende tutelare, dovendosi ribadire che, ai fini della realizzazione dell'illecito, è sufficiente che l'indebita percezione sia conseguente all'esposizione di dati o notizie false, contenute in qualsiasi atto, proveniente o dal beneficiario o da un terzo concorrente nell’illecito (Cass. n. 19366del 2010; più di recente, Cass. n. 10459 del 2019); -con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 898/1986, per asserita inapplicabilità della sanzione a seguito di intervenuta archiviazione degli atti relativi al verbale di constatazione. Il ricorrente lamenta che essendo stata emessa ordinanza di archiviazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Controllo della Qualità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti i soci dell’Apoal, ne sarebbe dovuto conseguire che erano venuti meno i presupposti per l’applicazione della sanzione in suo danno. Il ricorrente ribadisce che, non essendoci stato alcun importo indebitamente percepito, non può applicarsi nessuna sanzione pecuniaria. Diversamente,si arriverebbe all’assurdo di ritenere che i percettori delle somme abbiamo correttamente operato ed abbiano ricevuto quanto di loro spettanza; mentre egli, in quanto Presidente della Cooperativa, sarebbe tenuto a pagare la sanzione amministrativa, addirittura con riferimento a somme solo in minima parte percepite da altri, nel periodo della sua presidenza, delle quali non solo non ha beneficiato, ma che lo stesso Ispettorato ritiene essere state “debitamente” percepite, con conseguente archiviazione dei procedimenti di contestazione nei confronti dei singoli soci che li avevano ricevuti. Osserva il collegio che il motivo è infondato. La questione sollevata da l ricorrent e è , in linea di principio , configurabile non in termini generalizzati, in presenza di un regime nazionale di "doppia punibilità" dell'illecito - è tale quello previstodagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Cass. n. 1933 del 1998; Cass. n. 24 del 1999) - ma solo se la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale, secondo l'interpretazione data dalla sentenza emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa "[OSCURATO:PERSONA] contro Italia" del 4 marzo 2014. Sotto questo essenziale profilo la Corte rileva che la sanzione prevista dall'art. 3 (oltre alla restituzione dell'indebito, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito) non è equiparabile, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, a qu ella penale (cfr. Cass.n. 8855 del 2017 ; Cass. n. 3656 del 2016, che hanno negato la natura sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art.190 TUF; Cass. n. 2927/2917, che è giunta ad identica conclusione in tema di sanzioni disciplinari dei notai). Tanto chiarito, al di là della circostanza che non può riconoscersi alcuna efficacia equiparabile ad un giudicato ad un’ordinanza di archiviazione adottata dalla P.A. sanzionatrice nei confronti di altri soggetti concorrenti nell’illecito amministrativo, essendo, piuttosto, necessaria l’adozione di un provvedimento di revoca della precedente ordinanza- ingiunzione, al fine di far venir meno la materia del contendere, va evidenziato chela Corte di appello ha accertato (non essendo stata fornita prova documentale contraria dall’odierno ricorrente) che tale provvedimento di archiviazione non includeva, tra i suoi destinatari, né [OSCURATO:PERSONA] né la stessa Cooperativa APOAL di cui egli era stato legale rappresentante al momento (quantomeno per un intervallo temporale) dell’attività di accertamento (come, del resto, si desume dalla stessa documentazione di cortesia offerta in produzione dal medesimo ricorrente). Conseguentemente i l decreto di archiviazione appare avvalorare maggiormente la responsabilità dei ricorrenti, piuttosto che escluderla; -con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 , comma 1,n. 3 e n. 5 , c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 23 della Legge n. 689/81, non avendo la sentenza impugnata analizzato e valutato nella loro complessità i fatti decisivi controversi fornendo una illegittima ed erronea versione del quadro probatorio. Il ricorrente sostiene che vi sia stata una falsa rappresentazione della realtà, osservando che la sentenza impugnata si riporta a quella di primo grado che, peraltro, non aveva valutato la documentazione contenuta nel fascicolo di parte né le prove testimoniali, a sua volta richiamandosi integralmente all’originario verbale di constatazione che aveva assunto come unica fonte di prova, non esaminando tutte le numerose prove fornite dal ricorrente, errando sulla valutazione dei puntuali riscontri probatori su fatti decisivi per l’esito della controversia. Nella presente fattispecie, secondo la prospetta zione del ricorrente, il verbale della G.d.F. non sarebbe , quindi , sufficiente a provare la responsabilità del ricorrente tanto più in considerazione del fatto che, a suo avviso, sono stati forniti elementi precisi e concordanti che dimostrerebbero la legittimità della sua condotta. A palese dimostrazione delle lacune che hanno contraddistinto l’esame delle risultanze istruttorie e l’impianto motivazionale di entrambi i giudici di merito , il ricorrente ribadisce come sia stato prodotto al n. 18 del fascicolo di primo grado in data 12.02.2010 il provvedimento di archiviazione ritenuto mancante. Il motivo è inammissibile perché censura sostanzialmente , nella prospettiva posta in risalto, il giudizio "di fatto” compiuto dalla C orte d'appello nell’impugnata sen tenza, risolvendosi le doglianze "in una diversa ricostruzione dei fatti di causa che implica un accertamento di merito inibito in sede di legittimità". I vizi motivazionali veicolati da l motiv o sottoposti al vaglio di questa Corte rilevano alla luce dell a novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 c.p.c.nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 2014 delle Sezioni Unite di questa stessa Corte. In quest'ottica si rappresenta -similmente - quanto segue. Da un lato, che le motivazioni cui, in parte qua , la C orte distrettuale ha agganciato la sua decisione, per nulla sono inficiate da taluna delle figure di "anomalia motivazionale" rilevanti all'insegna della statuizione delle S ezioni U nite dapprima citata: la C orte di merito egualmente ha in proposito, in modo compiuto ed intellegibile , esplicitato l' iter argomentativo seguito, nel senso che dal verbale di contestazione e dal contenuto dall’ordinanza – ingiunzione conseguente emergevano le condotte contestate con la presentazione della domanda in data 8.09.2000 indirizzata alla Regione Basilicata dallo stesso Quinto in qualità di Presidente della Cooperativa APOAL (Organizzazione di produttori di nuova costituzione) per ottenere l’accesso alle agevolazioni previste dall’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] 2200/96, ottenuto con delibera di giunta n. 2451 del 13.11.2000, depositato dall’Organizzazione dei produttori un piano di previsione con l’indicazione degli importi a carico della stessa OP e dell’Unione europea (cosìsentenza di appello, pagg. 7 - 11). Dall'altrolato, che la C orte distrettuale ha - parimenti in modo congruo ed esaustivo - esaminato i fatti de cisivi caratterizzanti, in parte qua, la reslitigiosa. La motivazione adottata anche a tal riguardo risulta in toto ineccepibile edinappuntabile. D'altronde, parte ricorrente censura l'asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa , d educendo il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1 , n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, comma 2, n. 4, c .p.c. - conferisce rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 11892del 2016). Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 5 .000,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dic
Sentenza Cassazione n. 08432/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris