Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:134
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 febbraio 2008
Causa C‑17/07 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Agente contrattuale – Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) – Procedura di assunzione – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Oggetto:
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 novembre 2006, causa T‑494/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑259 e II‑A‑2‑1345), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente
diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] relative al rigetto della sua candidatura al posto
di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all’Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB)
e alla nomina di un altro candidato al detto posto, come pure, dall’altro, al risarcimento del danno.
[OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 novembre 2006, causa T‑494/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è
annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la violazione dell’obbligo di motivazione che
inficia la decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 27 aprile 2004, con la quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] veniva informata
di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare
in seno all’Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale. L’impugnazione è
respinta quanto al resto. È annullata la decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee 27 aprile 2004 con la quale la
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel
settore della politica immobiliare in seno all’Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente
contrattuale. Il ricorso è respinto quanto al resto. [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata a sopportare, oltre
alle proprie spese, la totalità di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee
e davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Massime
1.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Ricevibilità – Esame d’ufficio da parte della Corte
2.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione
dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1,
lett. c)]
3.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento proposto avverso un’assunzione da parte di un ricorrente
che non potrebbe essere esso stesso assunto – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
4.
Funzionari – [OSCURATO:PERSONA] che arreca pregiudizio – Rigetto di una candidatura – Obbligo di motivazione – Regolarizzazione di
una carenza di motivazione nel corso del procedimento precontenzioso – Presupposti
(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)
5.
Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale del comitato
di selezione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, allegato III; Regime applicabile agli altri agenti, art. 82)
6.
Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento sufficiente
(Statuto dei funzionari, art. 91)