CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8662/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Germanico, n. 79; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 1816/2020, depositata il 25 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Cn [OSCURATO:PERSONA] rA01.4WO p-4 S.4 114'1~7 -rA liggELL Ft M .641.4 A1P4M C4etiv9 1. Giosuè TannorellaYconvenne in giudizio avanti il Tribunale di Firenze l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni a suo dire derivati dall'inesatto adempimento di incarico professionale. Premesso di avere ad essa conferito mandato di: a) interporre appello avverso la sentenza che l'aveva visto totalmente soccombente in primo grado nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA]; b) presentare istanza di sospensiva in relazione alla ivi statuita condanna alle spese; c) assisterlo anche nella procedura esecutiva; ciò premesso, dedusse che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: — si era limitata a chiedere dei meri rinvii alla corte d'appello; — aveva omesso di informarlo sia in ordine alla mancata sospensiva della sentenza di primo grado sia in ordine alle vicende esecutive e solo per caso era venuto a conoscenza che l'immobile stava per essere venduto all'asta; — era stato quindi costretto a transigere la controversia a condizioni svantaggiose. 2. Esteso il contraddittorio nei confronti dell'assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., successivamente incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa dalla convenuta, il Tribunale rigettò la domanda, condannando l'attore alle spese processuali nei confronti della convenuta e della chiamata in causa. Secondo quanto riferito nella sentenza d'appello, il primo giudice ritenne, infatti, bensì sussistere profili di negligenza nella condotta professionale dell'avvocata (per non avere questa reiterato espressamente l'istanza di sospensiva innanzi alla corte d'appello, imprudentemente fidandosi dell'impegno tacito di controparte di non dare corso all'esecuzione), ma escluse l'esistenza di un nesso di causa tra tale condotta e il danno lamentato e rilevò inoltre che: a) mancava la prova che il Tannorella avesse conferito l'incarico di seguire anche la procedura esecutiva; b) l'appello sarebbe stato verosimilmente rigettato tenuto conto delle due consulenze (svolte in secondo grado) che davano entrambe torto all'appellante; c) era improbabile l'accoglimento da parte della corte della istanza di inibitoria, attesa la sola condanna al pagamento delle spese processuali per una somma irrisoria; d) neppure sussisteva il danno lamentato, dato che, con la transazione intercorsa tra le parti, l'istante aveva sopportato esborsi che sarebbero stati comunque posti a suo carico all'esito del giudizio, risparmiando però le spese del giudizio di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello con unico motivo, con il quale lamentò in sostanza che il tribunale non aveva colto l'effettivo motivo di addebito professionale ascritto alla controparte, costituito dal fatto — non di non aver coltivato la sospensiva e/o l'appello, ma — di non averlo avvisato che non era stata concessa alcuna sospensiva della sentenza di primo grado e che, anzi, la controparte l'aveva espressamente informata che avrebbe chiesto la messa all'asta. 4. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello ha rigettato il gravame, rilevando in motivazione che «l'appello prima che infondato è inammissibile non avendo parte appellante impugnato tutte le rationes decidendi idonee ciascuna a sorreggere la decisione» Ha in tal senso, in particolare, rimarcato che «il Tribunale a pag. 7 della sentenza dopo aver affermato che parte attrice non aveva dimostrato la sussistenza del nesso causale tra l'attività negligente del professionista e il danno - - ha evidenziato come l'attività dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era limitata alla presentazione dell'appello e alla istanza di sospensiva, "non essendovi prova di un conferimento dell'incarico di seguire altresì la procedura esecutiva ...".«L'appellante non ha censurato la seconda ragione, di per sé autonoma a sorreggere la declaratoria di inadempimento, e quindi ... tale profilo di inadempimento è divenuto definitivo e ... non più ,L'appellante sul punto si limita ad affermare che era pacifico il conferimento dell'incarico, nulla però provando in primo grado e in appello e la detta ratio decidendi del Tribunale non è stata oggetto d'impugnazione». 5. Ha inoltre soggiunto che, «per ciò che attiene (al)l'appello in punto di assenza di responsabilità contrattuale di esso difensore la cui fonte dell'obbligazione nasce dal mandato ricevuto esclusivamente per proporre appello e l'istanza di sospensiva, la Corte ritiene l'appello infondato. Il Tribunale, applicando i principi giurisprudenziali, in subiecta materia, in modo logico-giuridico ha motivato correttamente che anche sussistendo l'inadempimento del professionista ... tuttavia la domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento, mancando un nesso causale tra inadempimento e il c.d. danno conseguenza. *Il giudizio solo prognostico, sulla base degli elementi probatori in atti, faceva ritenere che l'appello sarebbe stato rigettato poiché le due consulenze tecniche erano risultate entrambe sfavorevoli al Tannorella. In radice, quindi, la sospensiva sarebbe stata superata dall'esito sfavorevole dell'appello». 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con unico mezzo. Nessuno degli intimati svolge difese nella presente sede. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va segnalato preliminarmente che, per singolare scelta redazionale, la parte dedicata ai «motivi» è presentata nel ricorso due volte: una prima volta a pag. 28 [ove si legge, a conclusione della lunga premessa in fatto: (il ricorrente) «intende quindi ricorrere avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze per i seguenti motivi di diritto»]; una seconda a pag. 33 [ove si legge, a conclusione della precedente illustrazione e di seguito alla indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda: (il ricorrente) «tutto ciò premesso, intende ricorrere avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1816/2020 per i seguenti motivi di diritto»]. Deve comunque ritenersi che il motivo sia uno solo, quello rubricato a pag. 33, e che la parte anteposta a pag. 28 e ss. ad altro non sia destinata se non alla illustrazione, in altri termini e quasi a mo' di introduzione, del medesimo unico motivo di ricorso. La parte in grassetto con cui essa si apre («individuazione dei principi e delle norme di cui si contesta errata interpretazione e/o delle decisioni costanti della Suprema Corte su questioni di diritto») non individua uno specifico vizio cassatorio diverso da quello successivamente indicato a pag. 33, ma sembra per l'appunto solo voler svolgere un ruolo introduttivo alla successiva specifica enunciazione del motivo. 2. Con tale motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. nel combinato disposto con gli artt. 2230, 2236 e 1176 cod. civ.». Afferma in premessa che: — il giudice di primo grado aveva omesso completamente di esaminare l'unico motivo di responsabilità professionale indicato in domanda (ossia non aver avvisato il cliente che l'asta sarebbe stata tenuta), concentrandosi su circostanze ininfluenti e che, in ogni caso, egli non aveva mai indicato quali fonti di responsabilità; — la Corte di appello individua correttamente tale ragione ma ritiene che non sia stato rispettato l'art. 342 c.p.c., per non avere egli impugnato «tutte le rationes decidendi idonee ciascuna a sorreggere la decisione su un punto controverso». Censura tale assunto rilevando che: — «gli atti di appello» (così, testualmente, al plurale, a pag. 30 del ricorso) «sono chiari ed in modo schematico e preciso si rappresenta come la unica responsabilità imputata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia quella sopra esposta; si evidenzia come tutte le altre dissertazioni niente abbiano a che vedere con il motivo per il quale sussiste la responsabilità lamentata; e, conseguentemente, non si sia davanti ad una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, tali da necessitare l'impugnazione di ognuna di esse»; — «l'unico rapporto che esiste tra le vicende processuali (udienze per la richiesta di sospensiva ed atto di appello) ed il fatto di non avvisare il cliente, è un rapporto di conseguenzialità temporale; ma senza alcuna connessione giuridica tra di loro. Non ha e non avrebbe avuto, quindi, alcun senso impugnare tutte le osservazioni del Giudice di primo grado in ordine a quanto avvenuto nelle udienze ed alla probabilità o meno che l'appello o la sospensiva venissero accolte posto che trattasi di rationes decidendi nessuna delle quali contribuisce a sorreggere la decisione sull'unico punto contestato» (così a pag. 35 del ricorso); — la Corte d'appello è dunque incorsa in una «erronea individuazione dell'art. 342 c.p.c.» (così testualmente a pag. 36), avendo ritenuto che «i motivi indicati dal Giudice di primo grado abbiano una relazione giuridica con il motivo di appello», laddove «è evidente che, da un lato, non vi è alcuna connessione, d'altro lato, non avrebbe avuto senso impugnare interpretazioni giuridiche valide», tanto è vero che la stessa parte convenuta incentra, in sede di appello, la propria difesa nel cercare di dimostrare che aveva avvisato il cliente ben avendo interpretato l'atto di appello nell'individuare i motivi dello stesso». 3. La censura è inammissibile. 3.1. Come s'è detto, la Corte fiorentina ha rilevato l'inammissibilità dell'appello poiché fondato su censure che non investivano «tutte le rationes decidendi idonee ciascuna a sorreggere la decisione» e, segnatamente, quella rappresentata dalla assenza di un mandato professionale esteso anche alla fase esecutiva. Decidendo in tal r'nodo la sentenza d'appello non fa alcun riferimento all'art. 342 cod. proc. civ.; non pertinente deve pertanto ritenersi l'indicazione, in ricorso, di tale disposizione, quale norma processuale erroneamente applicata. Il riferimento è piuttosto fatto, esplicitamente, al principio, assolutamente pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso i'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; 06/07/2020, n. 13880; 14/08/2020, n. 17182; 05/05/2022, n. 17265). 3.2. Ciò precisato, la censura — al cui esame non osta detto erroneo riferimento normativo (v. Cass. Sez. U. n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione, § 6), essendone comunque chiara la sostanza volta a denunciare l'erroneità di detta declaratoria — avrebbe richiesto l'allegazione e dimostrazione: a) del fatto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, la sentenza di primo grado non esibiva alcuna ratio decidendi alternativa e autonoma rispetto a quella impugnata;oppure, in alternativa: b) del fatto che, al contrario di quanto affermato dal giudice d'appello, i motivi di gravame investivano anche la seconda autonoma ratto decídendi come sopra individuata. L'impugnazione sembra scegliere invece una terza strada, che non è però percorribile in questa sede, in quanto preclusa dal giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado, nella parte in cui questa ha attribuito al mancato conferimento di incarico professionale esteso alla fase esecutiva, valore alternativo fondante la decisione di rigetto della domanda risarcitoria. 3.3. Occorre, invero, rilevare che l'affermazione secondo cui «tutte le altre dissertazioni» svolte dal giudice di primo grado (e dunque anche quella che si è appena ricordata) «niente ... [hanno] a che vedere con il motivo per il quale sussiste la responsabilità lamentata; e, conseguentemente, non si [è] davanti ad una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, tali da necessitare l'impugnazione di ognuna di esse», non sembra possa intendersi nel senso che era lo stesso giudice di primo grado a non assegnare rilievo fondante a quelle dissertazioni, quanto piuttosto nel senso che si trattava di «dissertazioni» erronee o inconducenti, che non potevano comunque di per sé valere a giustificare la decisione di rigetto. In altre parole, lo stesso ricorrente sembra non negare che la sentenza di primo grado fosse alternativamente motivata anche sulla base del detto rilievo del mancato conferimento di un mandato a seguire la fase esecutiva, ma piuttosto (sembra) dedurre che, siccome tale ratio decidendi era intrinsecamente inconsistente e dunque inidonea a sorreggere quella decisione, non era necessario impugnarla (donde, in thesi, l'errore della corte d'appello che, postulando al contrario la necessità della impugnazione anche di quella ratto, ha ritenuto in mancanza inammissibile il gravame). 3.4. Avvalora tale lettura ciò che lo stesso ricorrente afferma nel prosieguo della illustrazione del motivo (e segnatamente nella seconda delle parti distintamente ad essa dedicate: pagg. 33 - 35). Gli argomenti svolti in tale parte del ricorso si risolvono, infatti, nel triplice rilievo secondo cui: a) il primo giudice ha omesso di esaminare l'unico vero motivo della dedotta responsabilità professionale d'avvocato (mancata informativa sull'andamento del giudizio quanto in particolare all'istanza di inibitoria); b) con l'appello era stato evidenziato detto errore; c) «non avrebbe avuto alcun senso impugnare tutte le osservazioni del giudice ... posto che tratta(va)si di rationes decidendi nessuna delle quali contribuisce a sorreggere la decisione sull'unico punto contestato». Proprio l'affermazione sub c), però, lungi dal valere come critica della decisione d'appello, ne conferma la correttezza. Che quella indicata in sentenza come autonoma e non impugnata ratio decidendi della decisione di primo grado non potesse in realtà considerarsi idonea a sorreggerla era, per l'appunto, ciò che l'appellante avrebbe dovuto dedurre con l'appello e che la Corte d'appello ha invece rilevato (e il ricorso, nella detta seconda parte, sembra confermare) non essere stato dedotto, con la conseguenza trattane della inammissibilità dell'appello. 3.5. Converrà sul punto ulteriormente rimarcare che solo l'inesistenza (fattuale e oggettivamente rilevabile), nella sentenza di primo grado, della suindicata ratio decidendi — inesistenza qui supposta in via di mera ipotesi, a soli fini argomentativi — avrebbe potuto essere dedotta in sede di legittimità quale vizio della sentenza d'appello discendente da erronea lettura (error in procedendo) della sentenza di primo grado. In tal caso, infatti, la valutazione di inammissibilità sarebbe risultata frutto da un errore di attività, non discrezionale, del giudice d'appello, suscettibile di riesame da parte della corte di cassazione quale giudice del fatto processuale (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n.8077) — salvo che non ricorressero gli estremi dell'errore revocatorio, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., da far valere avanti la stessa corte d'appello. Ben diversa è invece, come detto, la situazione nel caso — quale quello di specie — in cui a fondamento del ricorso si deduce non l'inesistenza materiale di quella ratio (e dunque l'errore del giudice d'appello nell'averla invece ritenuta esistente), ma la sua intrinseca inidoneità a rappresentare effettiva e automa ratio dec:idendi. In tal caso, infatti, avendo il primo giudice, a torto o a ragione, ritenuto esistente quella ratio alternativa, ed avendola dunque considerata anche idonea a giustificare autonomamente la decisione, occorreva impugnare (anche) tale valutazione quale frutto di errore di giudizio e tanto poteva farsi solo con l'appello, non certo — per la prima volta, omisso medio — con il ricorso per cassazione. La valutazione che sul punto in tal senso ha fatto la Corte d'appello risulta pertanto corretta. 4. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis, comma secondo, cod. proc civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell'esposto vaglio del motivo. 5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Non avendo gli intimati svolto difese nella presenl:e sede non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesse art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve