CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 43251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma respingeva l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma che aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge rispetto alla valutazione della sussistenza del ne bis in idem cautelare. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe rigettato, in maniera illogica, l'eccezione incentrata sul fatto che l'ordinanza genetica si fonda non su elementi nuovi ma elementi preesistenti e noti da anni, perché, da un lato, lo stesso Tribunale ammette che le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche erano già presenti in atti ma, dall'altro, reputa che si tratti di elementi nuovi solo perché in precedenza non selezionati dal pubblico ministero e, quindi, non sottoposti al vaglio del G.i.p.; aggiunge il difensore che è singolare che siano ritenuti più gravi elementi che inizialmente il pubblico ministero nemmeno aveva individuato, ritenendoli non significativi. Ad avviso del difensore, o il materiale è valutato nel suo complesso e quindi non vi è "novità", oppure vi è "novità" e allora è errata la premessa da cui prende le mosse l'iter motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Da quanto si apprende dall'ordinanza impugnata, dopo una prima domanda cautelare, accolta dal G.i.p. con ordinanza del 14 febbraio 2022 ma poi annullata dal Tribunale del riesame con provvedimento dell'Il marzo 2022 per carenza del requisito della gravità indiziaria, il pubblico ministero ne avanzò una seconda, a supporto della quale furono allegate alcune conversazioni telefoniche (indicate a p. 3 dell'ordinanza impugnata) che, pur essendo inizialmente presenti nel proprio fascicolo, non erano state in precedenza selezionate e quindi sottoposte al vaglio del G.i.p. e, conseguentemente, del Tribunale del riesame. Orbene, il ricorrente censura tale modo di procedere, ritenendo che il pubblico ministero non possa proporre una successiva domanda cautelare fondata su elementi di indagini che erano già presenti nel proprio fascicolo, stante la preclusione derivante dal giudicato cautelare formatosi in relazione all'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva annullato per carenza di gravità indiziaria il 2 // primo provvedimento cautelare. 3. La prospettazione difensiva non appare persuasiva. 4. Come affermato dalla Sezioni Unite in una decisione risalente ma ancora attuale, le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 27/01/1994, Galluccio, Rv. 195806). In motivazione, le SU chiarirono che "è giurisprudenza costante di questa Corte che l'istituto della preclusione sia operante anche nei procedimenti incidentali, perché altrimenti si consentirebbe, indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi o preesistenti non conosciuti, allo stesso giudice di merito di esaminare le questioni di fatto e di diritto, già decise dal giudice a lui sovraordinato in sede di impugnazione o, comunque si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione di elementi già in precedenza presi in considerazione". In altri termini, la preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del medesimo materiale probatorio valutato dal G.i.p. 5. La ratio dell'effetto preclusivo si coglie in ciò: impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata; in assenza di elementi di novità, non è perciò consentito né al pubblico ministero di richiedere, attraverso una rivalutazione degli stessi elementi, una misura cautelare, né, per converso, all'indagato di ottenere la revoca di una misura precedentemente applicata. 6. La preclusione processuale determinata dal cosiddetto "giudicato cautelare" opera perciò su due piani: il primo incentrato sulla finalità di impedire la mera rivalutazione del materiale probatorio già compiutamente esaminato, il secondo sull'imposizione dell'obbligo di una specifica motivazione circa l'idoneità intrinseca degli elementi di novità da apprezzare sul piano della gravità indiziaria (Sez. 6, n.18199 del 27/04/2012, dep. 14/05/2012, Gerbino, Rv. 252646). Il giudice della misura cautelare, nell'emettere una nuova misura per gli stessi fatti che fondavano la misura precedente, deve perciò indicare specificamente i nuovi elementi indizianti, mentre quello del riesame deve motivatamente spiegare perché non opera la preclusione costituita dal precedente provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 6459 del 14/02/2012, dep. 17/02/2012, D'Agostino, Rv. 252111). 7. Orbene, deve ritenersi che, nel caso di reiterazione, da parte del pubblico ministero, della domanda cautelare a seguito del rigetto di una precedentemente avanzata per carenza della gravità indiziaria, il requisito della novità possa essere riconosciuto non solo agli elementi successivamente acquisiti nel corso delle indagini, ma anche a quelli che, sebbene già presenti nel fascicolo del pubblico ministero, tuttavia non erano stati indicati a sostegno della precedente richiesta di misura cautelare e, conseguentemente, nemmeno erano stati oggetto di valutazione da parte del G.i.p. Invero, la ratio della preclusione viene aggirata solo nel caso in cui la domanda cautelare si fondi sui medesimi elementi già precedentemente valutati; non così, invece, ove la stessa si fondi su elementi in precedenza non selezionati dal pubblico ministero - vuoi perché non ancora acquisiti, vuoi perché, pur presenti nel fascicolo delle indagini, per qualsivoglia motivo non erano stati individuati dal titolare della pubblica accusa - e, quindi, non oggetto di una precedente valutazione da parte del G.i.p. 8. In maniera coerente, e del tutto speculare, è del resto pacifico che la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen. possa fondarsi non solo su fatti sopravvenuti ovvero su eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, ma anche su fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice (Sez. 4, Sentenza n. 37527 del 21/06/2017, dep. 27/07/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270795). 9. Nel caso in esame, pertanto, correttamente il Tribunale ha escluso la violazione della preclusione processuale derivante dall'annullamento, da parte del Tribunale medesimo della precedente ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del Menichetti per carenza della gravità indiziaria in considerazione del contenuto di talune intercettazioni telefoniche - la cui portata, in termini di aggravamento della gravità indiziaria, il ricorrente non mette in discussione - che, sebbene già presenti nel fascicolo del pubblico ministero, in precedenza non erano state indicate nella richiesta della misura cautelare e, conseguente, nemmeno erano state valutate dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame.10. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato; come per legge, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ric