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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04725/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è deducibile in quanto fondato su mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro va evidenziato che la doglianza di violazione di legge in relazione agli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. risulta non consentita: infatti è inammissibile tale deduzione in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. à 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex nnultis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex nnultis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404); anche quanto al vizio di motivazione la Corte territoriale argomenta senza aporie logiche manifeste su come l'imputato si sia avvantaggiato oggettivamente della sottrazione di energia elettrica; Il primo motivo è anche manifestamente infondato con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen, in quanto in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438 - 01; conf.: N. 32025 del 2014 Rv. 261745 - 01, N. 4853 del 2004 Rv. 229375 - 01, N. 19637 del 2011 Rv. 250192 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizi motivazionali in relazione all'elemento soggettivo del reato - ugualmente non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; Il suddetto motivo, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; per altro il ricorso non si confronta con la circostanze che le sentenze di merito — pur a fronte della documentazione difensiva allegata, non specificata dal ricorrente, che avrebbe dovuto attestare i consumi, con esclusione della consapevolezza dell'imputato — hanno evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che il consumo era irrisorio per una impresa, risultando corrispondente al più a quello di una abitazione privata, dal che la consapevolezza dell'imputato in ordine al furto in atto; d'altro canto, il ricorso rileva come il teste Cambria avrebbe riferito di consumi cospicui, a differenza della prova di consumi significativi, ma tale doglianza non viene formulata con deduzione di travisamento, cosicché in tale forma non è consentita, chiedendo a questa Corte una non consentita comparazione fra le fonti di prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e mentddella somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - non è deducibile in quanto fondato su mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro va evidenziato che la doglianza di violazione di legge in relazione agli artt. 192, 544 e 546 cod. proc. pen. risulta non consentita: infatti è inammissibile tale deduzione in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. à 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex nnultis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex nnultis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404); anche quanto al vizio di motivazione la Corte territoriale argomenta senza aporie logiche manifeste su come l'imputato si sia avvantaggiato oggettivamente della sottrazione di energia elettrica; Il primo motivo è anche manifestamente infondato con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen, in quanto in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Mariella, Rv. 278438 - 01; conf.: N. 32025 del 2014 Rv. 261745 - 01, N. 4853 del 2004 Rv. 229375 - 01, N. 19637 del 2011 Rv. 250192 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizi motivazionali in relazione all'elemento soggettivo del reato - ugualmente non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; Il suddetto motivo, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; per altro il ricorso non si confronta con la circostanze che le sentenze di merito — pur a fronte della documentazione difensiva allegata, non specificata dal ricorrente, che avrebbe dovuto attestare i consumi, con esclusione della consapevolezza dell'imputato — hanno evidenziato come dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che il consumo era irrisorio per una impresa, risultando corrispondente al più a quello di una abitazione privata, dal che la consapevolezza dell'imputato in ordine al furto in atto; d'altro canto, il ricorso rileva come il teste Cambria avrebbe riferito di consumi cospicui, a differenza della prova di consumi significativi, ma tale doglianza non viene formulata con deduzione di travisamento, cosicché in tale forma non è consentita, chiedendo a questa Corte una non consentita comparazione fra le fonti di prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e mentddella somma d
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