CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 13 ottobre 2025 la Corte di appello di Genova dichiaravainammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revisionedella sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 2 marzo 2021, divenutairrevocabile il 14 settembre 2023, con cui l’istante era stato condannato alla pena di tre annie mesi tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223,comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 27 (legge fall.).La condanna irrevocabile presupposta veniva pronunciata nei confronti di GiancarloCecchi, nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di GR Partnerss.r.l., di cui era stato dichiarato il fallimento con sentenza del Tribunale di Firenze, per avere,in concorso con [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, distratto in favore di Finmaris.r.l. la somma di 12.700.000 euro. L’attività distrattiva contestata al ricorrente venivaeffettuata, nell’arco temporale compreso tra il 2006 e il 2009, attraverso l’erogazione difinanziamenti eccedenti la quota di partecipazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA].,effettuati mediante l’elargizione di somme di denaro, in prevalenza, provenienti dafinanziamenti bancari.2. La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dalla Corte di appello di Genovasull’assunto che l’istanza di revisione era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] al di fuoridelle ipotesi previste dall’art. 630, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., sulle quali ilprovvedimento impugnato si soffermava partitamente.2.1. Quanto, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc.pen., la Corte di appello di Genova evidenziava che non sussisteva un rapporto diincompatibilità tra la condanna di cui si invocava la revisione e le sentenze di assoluzionepronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiamate nell’istanza di revisione. Talipronunce erano rappresentate dalla sentenza del Tribunale di Prato del 18 luglio 2024,divenuta irrevocabile il 6 gennaio 2025, nonché dalla sentenza del Tribunale di Firenze del 2marzo 2017, divenuta irrevocabile il 28 settembre 2017.2.1.1. Si evidenziava, innanzitutto, che la condanna irrevocabile presupposta,pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 2 marzo 2021, riteneva dimostrato ilcoinvolgimento del ricorrente nella sua veste di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., che,era indebitata allo scopo di finanziare [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza di alcuna effettivacontropartita economica, a fronte di una partecipazione dell’ente finanziatore limitata al 10 %delle quote sociali dell’ente beneficiario.Né era possibile formulare, rispetto a tali, consistenti, finanziamenti, una prognosifausta dell’esito delle relative operazioni, in ragione del fatto che [OSCURATO:SOCIETA]., all’epocadelle loro erogazioni, operava «in una condizione di costante sovraindebitamento(determinata da un grave squilibrio dell’ammontare del debito rispetto ai valori del patrimonionetto) e le risorse economiche ricevute dalle banche era dirottate in favore di una societàche ogni anno generava valori negativi del patrimonio netto», come affermato a pagina 27dalla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 5 febbraio 2019, richiamata, sul punto,dalla decisione di appello di cui si invocava la revisione.Occorreva, inoltre, considerare che i finanziamenti erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso cui si erano concretizzate le operazioni distrattive di cui sicontroverte, erano caratterizzate dall’esistenza di un conflitto di interesse maturato in capoagli amministratori di fatto della società finanziatrice – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –, che,quali soci della stessa [OSCURATO:SOCIETA], avendo consentito l’effettuazione di finanziamenti in favore diquest’ultimo ente societario, diventavano beneficiari di una parte rilevante delle elargizionieffettuate dalla società erogatrice, che percepivano a titolo di restituzione per i lorofinanziamenti sociali.Occorreva, infine, tenere presente, nell’escludere la rilevanza delle assoluzionipronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., che il ricorrente, ricoprendo incarichi gestionali all’interno di [OSCURATO:SOCIETA].,doveva ritenersi, per ciò solo, pienamente consapevole della situazione di grave crisiimprenditoriale in cui versava tale ente societario, che, di anno in anno, accumulava perditeconsistenti, ripianate attraverso ulteriori finanziamenti sociali, il cui ammontare nonconsentiva di nutrire dubbi sull’elemento soggettivo dei reati oggetto di contestazione.2.1.2. Del tutto differente, invece, era la posizione assunta da [OSCURATO:PERSONA] nellevicende distrattive che avevano riguardato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA].p.a., rispetto al quale il ricorrente aveva agito come concorrente estraneo rispetto agliamministratori dell’istituto bancario, in ordine alle cui condizioni economiche era quantomeno dubbio il suo grado consapevolezza.Non si poteva, pertanto, ritenere dimostrata, in capo al ricorrente, la capacità diprevedere che le operazioni distrattive – che riguardavano compravendite immobiliari conversamenti di caparre, mai restituite ai promittenti venditori, pur in mancanza di stipula deicontratti definitivi – avrebbero esposto a rischio di depauperamento il patrimonio socialedell’istituto di credito fiorentino.Rispetto alla sentenza di condanna di cui si invocava la revisione, inoltre, era del tuttodifferente anche la posizione assunta dal ricorrente nella vicenda oggetto della sentenzaassolutoria pronunciata dal Tribunale di Prato il 18 luglio 2024, in riferimento al fallimento diB.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in tale ambito processuale, non era stata raggiunta la prova che [OSCURATO:PERSONA],essendo un soggetto estraneo alla compagine gestionale della società fallita, fosseeffettivamente venuto a conoscenza degli scopi illeciti ai quali la conclusione delle attivitàcontrattuali controverse.2.2. Quanto, invece, all’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laCorte di appello di Genova escludeva che le prove sopravvenute alla sentenza di condannapresupposta, riguardanti alcune conversazioni telefoniche e le prove documentali allegatenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero potuto condurre al proscioglimento delricorrente.Si evidenziava, in particolare, che le conversazioni registrate in altro procedimento traRiccardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute decisive ai fini revisionali invocati, non fornivanoalcun apporto probatorio per la valutazione dell’elemento soggettivo dei reati ascritti alcondannato; mentre, le conversazioni registrate tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nonpotevano ritenersi dimostrative dell’effettiva consapevolezza del condannato sul valore del10 % delle quote di Una [OSCURATO:SOCIETA]., che era stato oggetto del contratto preliminare stipulato trapotuto rientrare nei finanziamenti erogati in favore della stessa [OSCURATO:SOCIETA].Nell’ordinanza impugnata, infatti, si evidenziava che dal tenore delle conversazionicontroverse emergeva esclusivamente che gli interlocutori si accordavano per fare apparireil valore del 10 % della partecipazione in Una [OSCURATO:SOCIETA]. per un ammontare pari a 10.000.000,00di euro, senza fare alcun riferimento alla giustificazione economica di tale operazionecontrattuale.Non assumeva, infine, rilievo decisivo la documentazione prodotta nell’interesse diCecchi, atteso che tali documenti, oltre a risultare sprovvisti di connotazioni di novità,dovevano ritenersi privi di consistenza probatoria ed erano sprovvisti di univoca valenzadimostrativa, non essendo fondati su dati certi e verificabili.3. Avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello diGenova, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso percassazione, articolando due censure difensive.Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc.pen., per avere la Corte di appello di Genova ritenuto insussistente il presuppostodell’inconciliabilità tra i giudicati delle sentenze irrevocabili allegate e la vicenda processualepresupposta, riguardante i finanziamenti erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di Finmaris.r.l., che venivano valutati alla luce del raffronto tra i meri accadimenti storici, trascurando lapiù ampia accezione del fatto nella sua dimensione giuridica, che era ricostruibile solola quale il ricorrente era stato condannato, infatti, avrebbe dovuto essere vagliata nel piùampio contesto delle attività imprenditoriali svolte, oltre che da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], daB.[OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che erano riconducibili a unagestione finanziaria unitaria, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], della quale, nel provvedimentoimpugnato, non si era tenuto conto.Secondo la difesa del ricorrente, una corretta ricostruzione degli accadimenti criminosiavrebbe dovuto indurre la Corte di merito a individuare i ruoli differenti assunti da Riccardoche il primo era l’effettivo dominus delle operazioni di depauperamento economicofinalizzate ad agevolare la sua rete societaria, mentre il secondo era sprovvisto di poteridecisionali e, per tale ragione, doveva ritenersi privo di consapevolezza della valenzaeffettiva delle operazioni economiche poste in essere.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 630, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., per avere la Corte territoriale travalicato i poteri di cui disponeva, in sede direvisione, per valutare le prove sottoposte al suo giudizio dalla difesa del ricorrente, che nondovevano essere vagliate nel merito della loro rilevanza processuale, ma limitatamente alleloro potenzialità dimostrative dell’estraneità del condannato alla vicenda fallimentarepresupposta.Si deduceva, in proposito, che gli elementi probatori allegati nell’interesse di GiancarloCecchi, consistenti nelle conversazioni registrate in altri procedimenti tra il ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che venivano correlate alla documentazione allegata dalladifesa del ricorrente, si ritenevano decisivi per dimostrare che il ricorrente non aveva effettivaconsapevolezza del valore del 10 % delle quote di Una [OSCURATO:SOCIETA]., ammontante a 18.200.000euro, che era stato oggetto del contratto preliminare stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l., ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., la cui conclusione era esclusivamente finalizzata aconsentire alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] di acquisire gli importi concordati dalle parti contraenti.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Occorre premettere che, a sostegno dell’istanza di revisione presentata da GiancarloCecchi, si richiamavano due diversi gruppi di elementi revisionali, rilevanti ai sensi dell’art.630, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., funzionali a ottenere la caducazione dellasentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze il 2 marzo 2021, divenutairrevocabile il 14 settembre 2023, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di treanni e mesi tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e223, comma 1, legge fall.2.1. Si richiamavano, innanzitutto, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc.pen., la sentenza del Tribunale di Prato del 18 luglio 2024, divenuta irrevocabile il 6 gennaio2025, nonché la sentenza del Tribunale di Firenze del 2 marzo 2017, divenuta irrevocabile il28 settembre 2017.Con queste pronunce irrevocabili [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dall’accusa di avereconcorso, nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. edi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla realizzazione dei reati di bancarotta fraudolentadei due enti societari.Più precisamente, nell’ipotesi del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., si contestava agli imputatidi avere versato, in occasione della stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di unimmobile, una caparra dell’importo di 10.000.000 di euro in favore di Le. Gi. Partecipazionis.p.a., che era la promittente venditrice, alla quale non veniva richiesta la restituzione dellasomma corrisposta, nonostante la mancata stipula del contratto definitivo, determinando laperdita delle somme versate, elargite senza giustificato motivo.Nell’ipotesi del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, si contestavaagli imputati, in concorso tra loro, di avere deliberato dei finanziamenti in favore diMontevalori s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della presentazione dicontratti preliminari fittizi di compravendite immobiliari, per i quali venivano versate caparreche, successivamente, nonostante la mancata stipula dei contratti definitivi, non venivanorestituite, privando, in questo modo, l’istituto bancario finanziatore delle relative garanziepatrimoniali.2.2. Si richiamavano, inoltre, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., leconversazioni, registrate in altri procedimenti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e GiancarloCecchi, che venivano correlate alla documentazione depositata nell’interesse del ricorrente,che si ritenevano decisive per dimostrare, ai fini revisionali invocati, che il condannato nonaveva effettiva consapevolezza del valore del 10 % delle quote di Una [OSCURATO:SOCIETA]., che era statooggetto del contratto preliminare stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., esclusivamente per consentire alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] di acquisire gli importiconcordati dalle parti contraenti.3. Tanto premesso, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, peravere la Corte di appello di Genova ritenuto insussistente il presupposto dell’inconciliabilitàtra i giudicati delle sentenze irrevocabili presupposte – così come richiamate nel paragrafo2.1 – e i fatti oggetto del presente procedimento, riguardanti i finanziamenti erogati da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbero dovuto essere vagliati nel più ampiocontesto delle attività imprenditoriali svolte, oltre che da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], da B.T.P.s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che erano riconducibili a una gestionefinanziaria e societaria unitaria facente capo a [OSCURATO:PERSONA].Osserva il Collegio che la Corte di merito escludeva la sussistenza di una situazione diinconciliabilità tra i giudicati presupposti sulla scorta di una ricostruzione ineccepibile delleemergenze processuali, evidenziando che l’incompatibilità dedotta dalla difesa del ricorrenteera esclusa dalla diversità dei ruoli gestionali svolti da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da cui derivavano gli esiti differenti aiquali si era pervenuti nelle tre decisioni irrevocabili.Si consideri, in proposito, che, nel processo definito con la sentenza di condannaemessa dalla Corte di appello di Firenze il 2 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 14settembre 2023, il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal ruolo gestionale ricoperto dal ricorrente in seno a [OSCURATO:SOCIETA]., delle cuicondizioni economiche e finanziarie era pienamente consapevole, in conseguenza dellacarica rivestita nell’ente finanziatore.In tale veste, [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto, sulla base di una valutazione conformealle emergenze processuali e rispettosa delle allegazioni revisionali, in grado di valutare lanatura gravemente diseconomica e distrattiva dei finanziamenti effettuati in favore di Finmaris.r.l. La natura diseconomica di tali operazioni finanziarie, del resto, può ritenersiincontroversa, anche alla luce del fatto che le erogazioni erano eseguite in presenza delconflitto di interessi riscontrabile con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e MarioNencini, che, al contempo, svolgevano le mansioni di amministratori di fatto di GR Partnerss.r.l. ed erano soci di [OSCURATO:SOCIETA]Quest’ultimo profilo, a ben vedere, appare decisivo per escludere la rilevanza dellededuzioni difensive, essendo evidente che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo consentitoche venissero effettuati dei finanziamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano soci,diventavano beneficiari delle erogazioni effettuate da [OSCURATO:SOCIETA]., come evidenziato apagina 4 dell’ordinanza impugnata. Tali operazioni distrattive, dunque, erano «strettamenteconnesse al conflitto di interessi degli amministratori di fatto della fallita, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],poiché gli stessi soci di [OSCURATO:SOCIETA], che avevano personalmente effettuato finanziamenti infavore della stessa, diventavano beneficiari indiretti di una parte rilevante dei finanziamenticoncessi da [OSCURATO:SOCIETA] loro destinati a titolo di restituzione di finanziamenti soci […]»Ne discende che il ruolo gestionale svolto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno di [OSCURATO:SOCIETA]costituisce un profilo decisivo per valutare la differente posizione assunta nelle operazionidistrattive che avevano interessato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rispetto alle quali non rivestiva alcuna funzione gestoria, avendo materialmente agito comesoggetto estraneo alle compagini amministrative delle due società.Da questo punto di vista, l’inserimento nel gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:SOCIETA]. edelle altre società coinvolte nelle operazioni distrattive che avevano causato la bancarottafraudolenta di B.T.P. e di [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un elementoprocessuale decisivo per ribaltare la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di appello di Firenze il 2 marzo 2021, risultando ininfluente rispetto al ruolo dalricorrente in seno alla società del cui fallimento si controverte.3.1. In questa, univoca, cornice, non può prospettarsi l’incompatibilità tra gliaccertamenti fattuali contenuti nelle sentenze poste a confronto, atteso che la subalternitàassunta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al ruolo dominante rivestito da [OSCURATO:PERSONA] negli enti societari collegati aGR [OSCURATO:SOCIETA]. non consente di escludere la consapevolezza della diseconomicità delleoperazioni di finanziamento effettuate in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che non può trovare alcunagiustificazione nell’andamento delle vicende fallimentari riguardanti [OSCURATO:SOCIETA]. e CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.È, del resto, incontroverso che le assoluzioni pronunciate nei confronti di GiancarloCecchi, con le sentenze irrevocabili deliberate dal Tribunale di Prato il 18 luglio 2024 e dalTribunale di Firenze il 2 marzo 2017, traevano il loro fondamento dalla marginalità del ruologestionale ricoperto dal ricorrente in seno a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].p.a., che, per le ragioni correttamente esposte nella decisione censurata, così comerichiamate nel paragrafo precedente, doveva escludersi nel caso di [OSCURATO:SOCIETA]Appaiono, in proposito, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva laCorte di appello di Genova, che, a pagina 9 dell’ordinanza impugnata, nel ribadirel’irrilevanza, ai fini revisionali dedotti, delle sentenze di assoluzione pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale di Firenze, evidenziava: «La sussistenza dell'elemento soggettivodel reato per cui è intervenuta condanna in capo al [OSCURATO:PERSONA] non può essere esclusa alla lucedi un generico riferimento al ruolo svolto dal predetto in un indeterminato numero di societàfacenti capo al gruppo riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], dovendo invece essere valutata alla luce deisingoli fatti di bancarotta fraudolenta giudicati con le sentenze del Tribunale di Firenze e delTribunale di Prato, del concreto ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito delle società fallite e diquelle coinvolte nelle operazioni distrattive nonché dal grado di conoscenza, da parte delpredetto, delle conseguenze che sarebbero derivate dalla loro attuazione […]».Tali conclusioni, dunque, appaiono rispettose delle emergenze processuali e risultanoconformi al principio secondo cui la revisione per contrasto di giudicati presupponeun’incompatibilità tra gli accertamenti fattuali contenuti nelle sentenze poste a confronto, nonrilevando la sola divergenza tra valutazioni giuridiche o apprezzamenti probatori relativi aimedesimi fatti, in linea con quanto, da ultimo, affermato in Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025,S., Rv. 288946 - 02, secondo cui: «In tema di revisione, l’inconciliabilità tra sentenzeirrevocabili dev’essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui ledecisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non èravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.,nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegatinell’ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente,del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento».Nella stessa direzione ermeneutica, occorre richiamare il più risalente principio didiritto, affermato da Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749 - 01, secondocui: «In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all’art.630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettivaincompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alledivergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondate sullamedesima ricostruzione in punto di fatto».3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo diricorso.4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo motivo diricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, per avere la Corte territoriale travalicato i poteri di cui disponeva,in sede di revisione, per valutare le prove sottoposte al suo giudizio dalla difesa delricorrente, che non dovevano essere vagliate nel merito della loro rilevanza processuale, malimitatamente alle loro potenzialità dimostrative.Osserva il Collegio che la difesa del ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilitàdella richiesta di revisione sull’assunto che la Corte di appello di Genova aveva valutato lenuove prove travalicando i suoi poteri ed eludendo la regola prognostica prevista dall’art.631 cod. proc. pen., compromettendo, in tal modo, il giudizio sulla fondatezza della richiesta.Il giudice, infatti, aveva valutato l’effettiva rilevanza probatoria degli elementi processualiallegati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], non limitandosi a verificare se gli stessi possedevanoconnotazioni astrattamente idonee a consentire il proscioglimento del ricorrente, ai sensidegli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.Occorre, in proposito, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, hachiarito che il diritto alla prova del condannato, rilevante ai sensi del combinato dispostodegli artt. 630 e 631 cod. proc. pen., deve essere interpretato nei limiti propri delprocedimento di revisione. Ne consegue che, laddove le nuove prove risultino inidonee ainficiare l’accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e arespingere la richiesta, come affermato da Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007, Cadotti, Rv.236673 - 01, secondo cui: «In tema di revisione, il diritto alla prova deve essere interpretatonei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le “nuove prove” risultanoinidonee ad inficiare l’accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a nonammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta». Nella stessa direzione ermeneutica occorre richiamare il principio di diritto, affermato, intempi recenti, da Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 - 01, secondo cui: «Intema di revisione, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere le prove nuovepalesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza dicondanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su unamotivazione adeguata ed immune da vizi logici».Ne discende che il concetto di prova nuova si sostanzia nella rappresentazione di unfatto, fondato su elementi processuali potenzialmente idonei a dimostrarlo, in grado divincere, nel contesto tipico della procedura di ammissibilità, la resistenza del giudicato. Ilgiudice della revisione, pertanto, deve compiere una valutazione esclusivamente incentratasugli elementi allegati dalla difesa del ricorrente, allo scopo di verificare, sulla base di ungiudizio prognostico, se gli stessi siano idonei a determinare il proscioglimento dell’imputato.Nella delibazione sull’ammissibilità della richiesta di revisione, quindi, la verifica sullepotenzialità di ribaltamento del giudizio delle nuove prove deve compiersi in astratto,essendo riservata alla fase successiva l’assunzione delle prove stesse, il loro esameconcreto. Il requisito dell’astrattezza, pertanto, attiene al carattere dell’idoneità probatoria,che deve essere valutata in termini estrinseci, allo scopo di verificare, ex ante, la possibilitàche le fonti di prova allegate incidano, in maniera decisiva, sull'esito del processo giàdefinito, con la conseguenza che il giudice dovrà verificare se, dando per accertati i fatti che inuovi elementi probatori intendono dimostrare, il giudicato di condanna verrebbe travolto.Alla valutazione imposta dall’art. 631 cod. proc. pen. deve seguire quella sullamanifesta infondatezza di cui all’art. 634 cod. proc. pen., che, seppure distinta, risultastrettamente correlata alla prima, sostanziandosi in un’indagine di merito e, nell’ipotesi diprospettazione di prove nuove, si traduce nel riscontro della persuasività e della congruenzadei risultati probatori che l’impugnazione straordinaria si propone di raggiungere. In questocaso, lo scrutinio non può arrestarsi all’astratta rilevanza degli elementi processuali allegatinell’interesse del ricorrente, ma postula un confronto con la realtà processuale, dovendo ilgiudizio essere ancorato alla fattispecie concreta, che impone di valutare negativamente leconnotazioni di inaffidabilità della prova indicata laddove evidenti.Al contempo, è necessario che le attività valutative e di comparazione del materialeprobatorio si svolgano con un apprezzamento unitario, in ragione del fatto che le nuoveprove si innestano in un compendio probatorio consacrato nel giudizio di colpevolezzaespresso nei confronti del condannato. Ne consegue che l’accertamento della loro idoneitàdimostrativa comporta necessariamente un’analisi complessiva delle fonti di prova, in cui sitenga conto delle reciproche interrelazioni e della possibilità di raccordarsi e integrarsi con ilmateriale probatorio posto a fondamento della decisione oggetto della richiesta di revisione(tra le altre, Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 - 01; Sez. 2, n. 11453 del10/3/2015, Riselli, Rv. 263162 - 01; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.255477 - 01; Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli, Rv. 248463 - 01).4.1. Ai principi che si sono richiamati la Corte di appello di Genova si conformavacorrettamente, escludendo, sulla base di un percorso argomentativo congruo e rispettosodelle emergenze processuali, che le nuove prove, addotte nell’interesse del ricorrente,consentissero, in astratto, di formulare un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti.Si escludeva, quindi, la possibilità di attribuire una tale valenza alle conversazioni e alladocumentazione richiamate in sede di revisione, trarrebbe il valore dell’assenza diconsapevolezza della natura distrattiva delle operazioni di finanziamento controverse,rilevante ai fini del sovvertimento del giudicato.Si consideri, in proposito, che la Corte di merito segnalava una serie di argomentirispetto ai quali la documentazione e le conversazioni telefoniche allegate, sebbene indicatenel ricorso quali prove nuove decisive, non assumevano la portata di elementi dirimenti edecisivi, idonei a determinare l’effetto revisionale invocato. Tali elementi probatori, infatti,non valevano a scardinare l’assunto su cui si fondava il giudizio di colpevolezza formulatonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sua consapevolezza della diseconomicità delleoperazioni di finanziamento effettuate da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,protrattesi nell’arco temporale compreso tra il 2006 e il 2009, ammontanti a 12.700.000 euro.Né potevano assumere, in senso contrario, le conversazioni telefoniche richiamatenell’atto di impugnazione, registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui sidesumerebbe che le operazioni di finanziamento effettuate da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dioperazioni risultavano giustificate dai rapporti economici esistenti tra gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dei quali la Corte di appello di Genova non aveva tenuto conto, riconducibili allacompravendita delle quote di Una [OSCURATO:SOCIETA]Non possono, in proposito, non richiamarsi le considerazioni espresse a pagina 11dell’ordinanza impugnata, in cui, richiamandosi le conclusioni alle quali era giunta la Corte dicassazione nel giudizio di legittimità conclusosi con il respingimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sievidenziava che il «valore di quelle quote era palesemente del tutto nominale, dato che Unas.p.a. avrebbe chiesto la ristrutturazione del proprio debito alle banche immediatamentedopo l’acquisto del contratto preliminare da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. […]» (Sez. 5, n. 3245del 14/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Il tema probatorio della compravendita del 10 % delle quote sociali di Una [OSCURATO:SOCIETA]., quindi,non era inedito e non costituiva un elemento probatorio connotato da novità, essendo giàstato trattato nel giudizio di cognizione presupposto dal Tribunale di Firenze, che lo avevavalutato come un mero giro di credito tra le società del gruppo controllato da [OSCURATO:PERSONA].Ne conseguiva che, come opportunamente evidenziato a pagina 5 dell’ordinanza impugnata,la compravendita in questione aveva come unico obiettivo quello di accrescere,nell’esercizio finanziario 2009, l’esposizione creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dieconomica, rendendo evidente che tale attività veniva svolta «dalle società interessatesoltanto per una sistemazione di pregresse partite finanziarie infragruppo […]».Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, sulla quale la Corte di merito sisoffermava in termini ineccepibili, non consente di attribuire un rilievo decisivo, nellaprospettiva revisionale invocata, alle intercettazioni registrate tra [OSCURATO:PERSONA], LeonardoRossi e [OSCURATO:PERSONA], che non appaiono idonee a sovvertire il percorso logico-giuridicoposto a fondamento della condanna del ricorrente per i reati di cui artt. 110 cod. pen., 216,comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall.Al contrario, il tenore e il contenuto dei colloqui richiamati – e soprattutto di quelliregistrati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – rende incontroverso che le conversazioni inquestione, come osservato a pagina 10 della decisione censurata, facevano riferimento a«valori economici astratti e non reali anche tenuto conto dell’assenza di qualsiasi riferimento[…] tra i due interlocutori alla concreta utilità di tale operazione economica […]».D’altra parte, quand’anche da tali conversazioni si dovesse trarre il risultato probatoriosecondo cui il disegno criminoso era esclusivamente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], da tali premesseprocessuali non potrebbe derivare alcuna conseguenza favorevole a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente,infatti, era un componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in taleveste, aveva declinato ai propri compiti funzionali avallando le operazioni sui trasferimentifinanziari in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in totale assenza di contropartita economica, nonostante ilgrave squilibrio dell’ammontare del debito rispetto ai valori del patrimonio netto, che nonpoteva essere ignoto al condannato in ragione del ruolo qualificato esercitato in talecompagine.Anche sotto questo ulteriore profilo, pertanto, la Corte di appello di Genova ha valutatocorrettamente il percorso argomentativo che aveva portato alla condanna di GiancarloCecchi, ritenendo che le allegazioni probatorie introdotte dalla difesa del ricorrente nonpotessero ritenersi connotate da decisività e da novità.Si compiva, in questo modo, un’operazione di ermeneutica processuale pienamenterispettosa del combinato disposto degli artt. 630 e 631 cod. proc. pen., in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di revisione la prova nuova è quellache, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle giàacquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 18765del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028 - 01; si vedano in sostanzialmente conforme, ancheSez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778 - 01; Sez. 6, n. 1155 del 01/04/1999,Cavazza, Rv. 216024 - 01).4.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo diricorso.5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]