CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 40873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 18 febbraio 2022 ha rigettato la dichiarazione di ricusazione depositata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice dell'Udienza Preliminare nel procedimento penale N. 5840/13 [OSCURATO:PERSONA] pendente dinanzi al Tribunale di Bologna nel quale Benhaddou era imputato in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di ricusazione si fondava sull'assunto di parzialità a pregiudizio di Benhaddou da parte del Gup derivante dall'avere tale giudice presieduto la Corte di Assise che con sentenza resa nel procedimento n. 9899/13 RGNR aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di sequestro di persona ai danni del fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la tesi difensiva nella sentenza della Corte di Assise si era dato atto che il sequestro di persona era motivato dalla vendetta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fratello del sequestrato, il quale si era appropriato di una partita di droga e di una ingente somma di denaro appartenente a [OSCURATO:PERSONA]. Ne conseguiva, quindi, che i giudici della Corte di Assise si erano già pronunciati anche in ordine alla esistenza della associazione. In ogni caso alcuni atti del procedimento relativo al sequestro di persona erano stati versati anche nel procedimento relativo al delitto associativo pendente davanti al Gup. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di Appello ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché la violazione di legge per essere stata pronunciata l'ordinanza inaudita altera parte, in violazione dell'art. 41 connrna 3 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che la Corte di Appello aveva rigettate de plano l'istanza, asserendo nel corpo della motivazione la manifesta infondatezza dei motivi a sostegno della stessa e nella parte finale, in relazione alla mancata condanna alle spese, la non manifesta infondatezza dell'istanza. Inoltre la Corte era pervenuta al rigetto dell'istanza attraverso un' analisi approfondita dei motivi a sostegno ed in tal modo aveva - secondo il ricorrente- implicitamente ritenuto l'istanza ammissibile e ciononostante aveva proceduto senza instaurare il contraddittorio ex art. 127 cod. proc. pen. La dichiarazione di inammissibilità nel caso di specie non era inquadrabile in nessuno dei casi per disciplinati dall'art. 41 comma 1 cod. proc. pen., posto che a) i motivi, tenuto conto che la Corte aveva esteso la et(n valutazione al contenuto, non potevano dirsi (ctu ()cui/ manifestamente infondati, b) l'istanza era stata posta dal soggetto legittimato in quanto in tema di ricusazione le questioni sollevate da una parte, inerenti alla incompatibilità per precedenti funzioni svolte, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, c) l'istanza era stata presentata con le forme e nei termini previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della incompatibilità. Il difensore rileva che, contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza della Corte di Appello, il Giudice ricusato nel procedimento ritenuto pregiudicante aveva espresso valutazione in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso, oggetto di accertamento nel procedimento pregiudicato, in quanto aveva affermato che il movente del sequestro trovava la sua origine in una disputa concernente il traffico di sostanze stupefacenti e a pag 48 della sentenza aveva espressamente affermato: "In ogni caso deve evidenziarsi che [OSCURATO:PERSONA] era a capo di un gruppo criminale che su larga scala trafficava in stupefacenti ed era stato ingannato dal fratello della persona offesa con il quale si era infuriato". Inoltre molteplici atti di indagine relativi al processo pregiudicante, concluso nelle forme del rito abbreviato, erano stati depositati anche nel fascicolo del procedimento pregiudicato pendente nella fase delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche utilizzate per fondare la sentenza di condanna nel primo processo erano le stesse che il giudice del secondo processo avrebbe dovuto valutare. 3. Il Procuratore generale nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte in cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 2. Il primo motivo attinente alla questione processuale ovvero alla mancata previsione dell'udienza camerale ex art. 41 comma 3 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. L'art. 41 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la decisione sulla istanza di ricusazione, prevede, al primo comma, che la Corte provveda de plano nel caso in cui i motivi siano manifestamente infondati, ovvero nel caso in cui l'istanza sia inammissibile perché proposta da chi non ne aveva diritto, ovvero senza l'osservanza dei termini e delle forme di cui all'art. 38 cod. proc. pen. (comma 1); fuori dei casi di inammissibilità, quando decide nel merito ( comma 3), la Corte procede, invece, con il rito camerale, ex art. 127 cod. proc. pen, ovvero previa instaurazione del contraddittorio. Nel caso in esame la Corte di Appello ha deliberato in ordine alla istanza di ricusazione de plano ai sensi dell'art. 41 connma 1 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio in quanto a) nel dispositivo aveva rigettato l'istanza, 13) nel corpo della motivazione, da un lato, aveva ritenuto i motivi manifestamente infondati e dall'altro, a proposito della decisione sulle spese, li aveva qualificati non manifestamente infondati, c) aveva accuratamente vagliato i motivi, operando un giudizio di merito. Nessuna delle doglianze coglie nel segno, in quanto, avendo la corte valutato manifestamente infondati i motivi, legittimamente ha proceduto de plano. Sotto il primo profilo si osserva, infatti, che tutto il percorso argomentativo adottato dalla Corte di Appello si fonda sulla ritenuta manifesta infondatezza dei motivi. Vero è che, mentre nella motivazione dell'ordinanza i motivi posti a sostegno dell'istanza sono dichiarati manifestamente infondati, nel dispositivo i giudici hanno, poi, impropriamente, adottato la formula "rigetta l'istanza", in luogo di quella corretta "dichiara inammissibile l'istanza". Tuttavia, il contrasto obiettivamente esistente fra il dispositivo e la motivazione deve risolversi, nel caso in esame, in favore della seconda. Infatti sibprecisato che il principio generale per cui in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il pr mo, che è atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, prevale sulla seconda che, ha una funzione esplicativa della decisione adottata (ex plurimis Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717), non opera con riferimento ai provvedimenti camerali, in cui manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep. 2015, Coruzzolo, Rv. 262885 ). Deve, pertanto, ritenersi che la formula di rigetto, di cui al dispositivo, sia un mero refuso. Sotto il secondo profilo si rileva che non si pone in contrasto con la valutazione di manifesta infondatezza dei motivi a sostegno della ricusazione la decisione della Corte di non condannare la parte che ha proposto l'istanza al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, giacchè, tale condanna, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen, non segue necessariamente alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264989 che ribadisce come l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza consegua ad una valutazione largamente discrezionale del giudice). Sotto il terzo profilo non può che ribadirsi il consolidato orientamento per cui non vi è incompatibilità logica tra la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, basata su motivi manifestamente infondati, e lei circostanza che il provvedimento dichiarativo illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza con motivazione complessa: il ricusante non può dolersi del mancato rispetto dell'art. 127 c.p.p., contestando la qualificazione dell'infondatezza operata dal giudice competente sulla base della dedotta incompatibilità della formula adottata con la complessità della motivazione (Sez. 3, Sent. n. 18043 del 26/3/2019, Cimino, Rv. 275952; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi, Rv. 239214). 3. Il secondo motivo, attinente al merito della decisione, è manifestamente infondato. 3.1 La Corte di Appello, nel dichiarare nella motivazione che l'istanza era inammissibile in quanto manifestamente infondata, ha rilevato che: -il procedimento già giudicato dal giudice ricusato vedeva imputato altro soggetto e non già quello che assumeva di essere pregiudicato ed era relativo ad un fatto di reato differente; - ancorchè il sequestro di persona fosse stato determinato da questioni connesse al narcotraffico, nella sentenza non erano stati espressi giudizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] o di altri soggetti ad un'associazione a delinquere; - [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento pregiudicante aveva ammesso di trafficare in sostanze stupefacenti; - anche la parziale identità delle fonti probatorie non poteva assumere rilievo, giccchè il giudice ricusato non si era espresso né direttamente, né incidentalmente in ordine alla sussistenza del fatto reato oggetto del secondo processo. 3.2 La Corte ha adottato un percorso argomentativo rispettoso del dettato normativo e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricusazione. Si deve premettere che attraverso l'istituto della ricusazione l'ordinamento processuale intende assicurare alle parti uno strumento per estromettere dal processo il giudice che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua terzietà e imparzialità, così da assicurare l'osservanza del principio costituzionale del giusto processo ex art. 111, secondo comma, Cost. L'art. 37 cod. proc. pen. prevede tassativamente le cause che possono determinare una situazione di compromissione della terzietà e dell'imparzialità del giudice, dando luogo ad una disciplina in cui i casi di ricusazione sono predefiniti, sicché non possono né essere ampliati né essere applicati in via analogica ( Sez. 5, n. 11982 del 07/12/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272662 in motivazione; Sez. 6, ord. n. 20865 del 13/5/2016, Pigionanti, Rv. 266943, in motivazione). Nel caso in esame il soggetto istante aveva dedotto quale causa di ricusazione quella di cui all'art. 37 comma 1 lett. a) cod proc. pen che richiama, fra gli altri, il caso previsto dall'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., che a sua volta richiama le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. :34 cod. proc. pen., adducendo che il giudice ricusato avrebbe già espresso il suo convincimento in ordine alla sussistenza del reato contestato al soggetto ricusante, giudicando altro fatto di reato in ordine ad altro imputato. A tal fine si deve ribadire che le ipotesi di incompatibilità considerate dall'art. 34 cod. proc:. pen. sono tutte funzionali ad evitare che il giudice si possa trovare in una situazione di "prevenzione" causata dall'avere in precedenza esercitato funzioni giurisdizionali nell'ambito dello stesso procedimento. La prima considerazione che viene in rilievo, dunque, è che nel caso di specie non ci si trova dinanzi ad uno "stesso procedimento", posto che il giudice ricusato aveva esercitato funzioni in due procedimenti distinti, nei confronti di soggetti diversi rispetto al ricorrente ed in ordine ad una differente ipotesi di reato. Né può assumere rilievo la dedotta parziale coincidenza di compendio probatorio del procedimento pregiudicante rispetto al procedimento pregiudicato, giacchè si è escluso che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito di uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, determini la sussistenza di una ipotesi di ricusazione ( Sez. 6, n. 14 del 18/9/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449) 3.3.A fronte della motivazione della Corte, logica, coerente con i dati riportati e rispettosa dei principi di diritto su indicati, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni sviluppate, ma si è limitato a reiterare gli stessi motivi già posti a sostegno dell'istanza, sicchè il motivo in esame difetta anche di specificità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri